CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 11881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto a contestare la sussistenza dell'elemento psicologico, è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha ampiamente dato conto della natura violentemente oppositiva della condotta del ricorrente, volta ad ostacolare il compimento dell'atto di ufficio dei militari; considerato che il secondo motivo, riguardante l'applicazione della recidiva, è volto a sollecitare un alternativo giudizio di merito e risulta comunque manifestamente infondato, alla luce di quanto rilevato dalla Corte in ordine al fatto che i reati, valutati alla luce dei numerosi precedenti, erano idonei ad attestare un'aggravata pericolosità dell'imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente