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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27437/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con annullamento della sentenza, limitatamente alle posizioni di tali ricorrenti, e di dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che hanno chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di accogliere i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 luglio 2018, il Tribunale di Enna, per quanto qui di interesse, emetteva le seguenti pronunce: condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di tentata estorsione aggravata (capo d), di furto aggravato (capo h), di estorsione aggravata (capo m) e per vari episodi di detenzione e porto di armi (capi c, e, f, g); condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di porto di armi (capo c), di furto aggravato (capo h) e di furto (capo l, I-bis); condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di porto di armi (capo c), di furto aggravato (capo h) e di furto (capo I, I-bis); condannava [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p), per due estorsioni (capi q, r) e per una rapina aggravata (capo v); condannava [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p), per due estorsioni (capi q, r), per furto aggravato (capo s) e per porto illegale di armi con matricola abrasa (capo u); condannava [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p) e per due estorsioni (capi q, r).

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 5 novembre 2019, confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo infondati gli appelli proposti dagli imputati.

Con sentenza del 29 gennaio 2021, la Corte di cassazione riteneva parzialmente fondati i ricorsi presentati dagli imputati, annullando con rinvio la sentenza impugnata nei seguenti limiti: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in ordine al reato di cui al capo I, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai capi q ed r, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen.

Rigettava nel resto i ricorsi.

2. Con sentenza emessa il 26 ottobre 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, contestata, relativamente al reato di cui al capo I, al Sotera e al Compagnone, rideterminando le relative pene; rideterminava anche la pena inflitta allo Schinocca e confermava nel resto la precedente pronuncia di merito.

3. Avverso la "nuova" sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori.

4. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, per [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi.

4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente un'associazione per delinquere di stampo mafioso — che sarebbe stata costituita nel piccolo paese di Troina e che costituirebbe un'articolazione del più ampio gruppo criminale, radicato in Catania e denominato clan Santapaola — basando la propria decisione sulla base delle conversazioni intercettate, delle dichiarazioni rese dei collaboratori di giustizia, dal sindaco Venezia e da [OSCURATO:PERSONA].

Tali elementi, tuttavia, sarebbero del tutto insufficienti a dimostrare la sussistenza del sodalizio criminale.

Le dichiarazioni del Venezia, invero, sarebbero equivoche e prive <<dei crismi della certezza»; quelle del Calabrese proverrebbero da un uomo violento e <<sprezzante della civile convivenza»; quelle dei collaboratori di giustizia sarebbero prive di effettivo rilievo, con specifico riferimento alla presunta articolazione territoriale del clan Santapaola, che sarebbe stata costituita in Troina.

La Corte di appello, inoltre, avrebbe dato rilievo a taluni episodi criminali, dimenticando, tuttavia, che le sentenze che si erano occupati di essi avrebbero escluso la circostanza aggravante del metodo mafioso.

Il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello, poiché avrebbe ritenuto sussistente un'associazione per delinquere di stampo mafioso costituita (oltre che dall'imputato) solo da tre persone, in assenza di qualsiasi struttura organizzativa, di divisione di compiti e di concreta operatività criminale.

4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen.Sostiene che la Corte di appello avrebbe riconosciuto all'imputato il ruolo di promotore del sodalizio criminale sulla base delle sole conversazioni intercettate, che, tuttavia, sarebbero scarsamente significative, in quanto da esse non emergerebbe che l'imputato avesse proceduto all'erogazione degli stipendi o provveduto a reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso.

4.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.

Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., basandosi esclusivamente sul mero accertamento del possesso di due pistole da parte di un coimputato.

Il ricorrente, al riguardo, sostiene che: dalle conversazioni intercettate, emergerebbe che l'imputato sarebbe stato completamente all'oscuro di tale circostanza; le armi non sarebbero state mai impiegate per il perseguimento dei fini associativi.

5. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e quello presentato dal medesimo avvocato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere esposti congiuntamente, proponendo la medesima questione - si compongono di un unico motivo, con il quale i ricorrenti deducono i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 cod. pen., 627 e 533 cod. proc. pen.

Rappresentano che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di secondo grado, poiché - in relazione al reato di cui al capo a (partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso) - la Corte di appello aveva fatto riferimento ai limiti edittali fissati con la legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015, non tenendo presente che la permanenza del reato in questione era cessata l'11 giugno 2015 e finendo, pertanto, per applicare una pena più grave di quella prevista al momento della commissione del reato.

La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza impugnata anche in relazione al reato di cui al capo I (furto pluriaggravato), atteso che la Corte di appello non aveva motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991.

Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello - pur avendo correttamente individuato i limiti edittali applicabili al reato di cui al capo a e avendo correttamente escluso l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 - avrebbe errato nel determinare il trattamento sanzionatorio, individuando nel reato di cui al capo a il più grave tra quelli contestati, in relazione al quale determinare la pena base.

A parere dei ricorrenti, il reato più grave sarebbe quello contestato al capo b (rapina aggravata dall'uso delle armi, dall'aver agito in più persone riunite e per aver commesso il fatto al fine di agevolare un'associazione per delinquere di stampo mafioso), avendo questo una pena edittale più elevata rispetto a quella prevista per il reato contestato al capo a.

6. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi.

6.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen.

Rappresenta che, in relazione ai reati di cui ai capi q ed r (aventi ad oggetto due estorsioni, correlate alla percezione di denaro per la restituzione di due veicoli rubati, aggravate dall'aver commesso il fatto in più persone riunite), la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., ritenendola insussistente e rinviando per nuovo giudizio, esclusivamente al fine della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

In particolare, la Corte di cassazione, sul punto, aveva condiviso, anche «per l'assoluta identità di condizione probatoria», il giudizio che, in separato processo, era stato emesso nei confronti del correo [OSCURATO:PERSONA], circa l'insussistenza dell'aggravante in questione.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la sentenza di annullamento, ritenendo di doversi pronunciare nuovamente anche in ordine all'aggravante in questione, che riteneva sussistente; travalicando in tal modo i limiti del giudizio di rinvio, come chiaramente fissati nella sentenza di annullamento.

6.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 657 cod. proc. pen.

Rappresenta che la prima sezione della Corte di Cassazione, nell'accogliere il motivo di ricorso relativo all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., aveva espressamente ritenuto assorbite le doglianze in tema di commisurazione della pena.

La Corte di appello, in sede di rinvio, pertanto, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, poste con l'originario gravame e rimaste impregiudicate a seguito della pronuncia di annullamento.

La Corte territoriale, invece, avrebbe erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare su tali questioni.7.

Il ricorso presentato dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, articolato in più censure, con il quale vengono dedotti i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen., 63, 64, 192 e 197-bis, 627 cod. proc. pen.

Il ricorrente propone la stessa questione proposta con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la sentenza di annullamento, ritenendo di doversi pronunciare nuovamente anche in ordine all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. proc. pen., la cui sussistenza era stata già esclusa dalla sentenza di annullamento, travalicando così i limiti del giudizio di rinvio e violando il disposto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

La decisione nella Corte di appello sarebbe viziata anche nella motivazione, poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, per integrare l'aggravante in questione sarebbe necessaria la simultanea presenza delle più persone riunite.

La decisione della Corte di appello, infine, si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 63, 64, 192 e 197-bis cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto provata la contemporanea presenza, al momento dei fatti, degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], quando invece la sentenza di annullamento avrebbe chiaramente evidenziato che, in considerazione particolare posizione processuale del propalante, le dichiarazioni del Giuliano potevano essere utilizzate esclusivamente a conferma del contenuto delle conversazioni intercettate.

8. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di quattro motivi. 8.1 Con i primi tre motivi, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 624, 627 cod. proc. pen.

Il ricorrente propone la stessa questione proposta con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la sentenza di annullamento, ritenendo di doversi pronunciare nuovamente anche in ordine all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. proc. pen., la cui sussistenza era stata già esclusa dalla sentenza di annullamento, violando così il «giudicato parziale» già formatosi sul punto.

Il ricorrente contesta la decisione anche sotto altro profilo, sostenendo che la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante in questione considerando rilevanti le richieste estorsive avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] - che rappresentava entrambe le persone offese -, in tal modo ponendosi in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che sosterrebbe che il c.d. mediatore dell'estorsione sia, in linea di principio, un concorrente nel reato.

Evidenzia il ricorrente che, <<a prescindere dall'animus con il quale il Giuliano si sia posto come intermediario>> e dunque dalla concreta possibilità di ritenerlo responsabile del reato, il Giuliano, comunque, non potrebbe essere considerato una vittima del reato.

Il ricorrente, infine, ritiene che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa al riconoscimento dell'aggravante in questione, in ogni caso, sarebbe viziata, essendo basata sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e sulle conversazioni intercettate.

Quando alle prime, il ricorrente evidenzia che erano inutilizzabili, atteso che il Giuliano era stato escusso quale teste semplice e non nelle forme stabilite dall'art. 197-bis cod. proc. pen.

Quanto alla telefonata del 24 gennaio 2013, posta dalla Corte di appello a base della propria decisione, il ricorrente sostiene che essa sarebbe stata oggetto di un vero e proprio travisamento della prova, atteso che, dal suo contenuto, non emergerebbe alcuna minaccia.

8.2. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Propone sostanzialmente la stessa questione posta con il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che Corte di appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche con l'originario gravame, atteso che queste sarebbero rimaste impregiudicate a seguito della pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione, che le aveva ritenute assorbite.

La Corte territoriale, invece, avrebbe erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare su tali questioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti, quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, quello di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

2. Tutti e tre i motivi del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.La Prima sezione penale di questa Corte, invero, aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] «limitatamente al trattamento sanzionatorio>>, rigettando nel resto il ricorso.

Il giudizio di rinvio, pertanto, era limitato alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, essendo preclusa qualsiasi altra questione dalla pronuncia di rigetto emessa dalla Corte di cassazione.

Il ricorrente, invece, propone nuovamente le questioni inerenti alla sussistenza del reato associativo, al ruolo di promotore dell'imputato e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., che erano completamente precluse in sede di rinvio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello Schinocca al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili (quelle difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]), che vanno liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

3. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati.

Deve essere rilevato che la Corte di appello ha così determinato la pena per i due imputati: pena base, per il reato più grave di cui all'art. 416-bis cod. pen., anni nove di reclusione; aumentata, per la continuazione, ad anni nove, mesi undici e giorni quindici di reclusione.

Secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe errato nel determinare la pena base, avendo individuato il reato più grave nella partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e non nella rapina.

In effetti, il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata dall'uso delle armi, all'epoca dei fatti, era punito con la reclusione da nove a quindici anni, mentre il reato di rapina aggravata, all'epoca dei fatti (6 maggio 2014), era punito con la pena della reclusione da anni quattro e mesi sei a 20 anni di reclusione e da euro 1.032,00 a euro 3.098,00 di multa.

Va, tuttavia, ricordato che «in tema di concorso di reati ... per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite>> (Sez.

U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348; Sez. 3, Sentenza n. 6828 del 17/12/2014, Seck, Rv. 262528).

Nel caso in esame, pertanto, anche se la Corte di appello avesse individuato il reato più grave nella rapina, facendo riferimento al massimo edittale, non avrebbe potuto comunque determinare per essa una pena base inferiore a quella di anni nove di reclusione, che costituisce il minimo edittale previsto per il reato satellite.

I ricorrenti, dunque, risultano privi di un concreto interesse a impugnare, atteso che la pena base, in ogni caso, non potrebbe essere inferiore ad anni nove di reclusione.

Al riguardo, va ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata>> (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274).

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nulla deve essere liquidato in favore delle parti civili, atteso che i ricorsi del Sotera e del Compagnone avevano a oggetto esclusivamente la pena e, dunque, non avevano alcuna attinenza in ordine alle statuizioni civili.

4. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti. 4.1 D primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere trattati congiuntamente proponendo la medesima questione - sono fondati.

La Prima sezione penale di questa Corte, invero, aveva chiaramente annullato la sentenza impugnata sul punto relativo alla circostanza dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, ritenendo l'aggravante insussistente e rinviando per nuovo giudizio, esclusivamente in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Appare, dunque, palese che la Corte di appello ha travalicato i limiti del giudizio di rinvio, pronunciandosi su un punto sul quale era già intervenuta preclusione a seguito della decisione della Corte di Cassazione.

4.2. Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso del Foti - che propongono la medesima questione - sono fondati.

La Prima sezione penale di questa Corte, invero, aveva ritenuto assorbite le questioni relative al trattamento sanzionatorio (cfr. pagine 35 e 37 della sentenza) e, nell'annullare la sentenza sul punto relativo alla circostanza aggravante, aveva rinviato per un nuovo giudizio proprio «a fini di rideterminazione del trattamento sanzionatorio>>.Al riguardo, va ribadito che, «nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti ...>> (Sez. 4, Sentenza n. 49875 del 20/09/2018, S., Rv. 274044).

4.3. La sentenza impugnata - limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ai punti relativi alla sussistenza della circostanza dell'aver commesso il fatto in più persone riunite e al trattamento sanzionatorio - deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.

Il giudice del rinvio terrà conto dell'avvenuta pronuncia sull'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen.

Le spese in favore delle parti civili verranno liquidate al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, spese in favore delle parti civili al definitivo.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con annullamento della sentenza, limitatamente alle posizioni di tali ricorrenti, e di dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che hanno chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di accogliere i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 luglio 2018, il Tribunale di Enna, per quanto qui di interesse, emetteva le seguenti pronunce: condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di tentata estorsione aggravata (capo d), di furto aggravato (capo h), di estorsione aggravata (capo m) e per vari episodi di detenzione e porto di armi (capi c, e, f, g); condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di porto di armi (capo c), di furto aggravato (capo h) e di furto (capo l, I-bis); condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo a), di rapina aggravata (capo b), di porto di armi (capo c), di furto aggravato (capo h) e di furto (capo I, I-bis); condannava [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p), per due estorsioni (capi q, r) e per una rapina aggravata (capo v); condannava [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p), per due estorsioni (capi q, r), per furto aggravato (capo s) e per porto illegale di armi con matricola abrasa (capo u); condannava [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di furto aggravato (capi n, o, p) e per due estorsioni (capi q, r). La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 5 novembre 2019, confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo infondati gli appelli proposti dagli imputati. Con sentenza del 29 gennaio 2021, la Corte di cassazione riteneva parzialmente fondati i ricorsi presentati dagli imputati, annullando con rinvio la sentenza impugnata nei seguenti limiti: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in ordine al reato di cui al capo I, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai capi q ed r, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. Rigettava nel resto i ricorsi. 2. Con sentenza emessa il 26 ottobre 2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, contestata, relativamente al reato di cui al capo I, al Sotera e al Compagnone, rideterminando le relative pene; rideterminava anche la pena inflitta allo Schinocca e confermava nel resto la precedente pronuncia di merito. 3. Avverso la "nuova" sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori. 4. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, per [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che i giudici di merito avrebbero ritenuto sussistente un'associazione per delinquere di stampo mafioso — che sarebbe stata costituita nel piccolo paese di Troina e che costituirebbe un'articolazione del più ampio gruppo criminale, radicato in Catania e denominato clan Santapaola — basando la propria decisione sulla base delle conversazioni intercettate, delle dichiarazioni rese dei collaboratori di giustizia, dal sindaco Venezia e da [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi, tuttavia, sarebbero del tutto insufficienti a dimostrare la sussistenza del sodalizio criminale. Le dichiarazioni del Venezia, invero, sarebbero equivoche e prive <<dei crismi della certezza»; quelle del Calabrese proverrebbero da un uomo violento e <<sprezzante della civile convivenza»; quelle dei collaboratori di giustizia sarebbero prive di effettivo rilievo, con specifico riferimento alla presunta articolazione territoriale del clan Santapaola, che sarebbe stata costituita in Troina. La Corte di appello, inoltre, avrebbe dato rilievo a taluni episodi criminali, dimenticando, tuttavia, che le sentenze che si erano occupati di essi avrebbero escluso la circostanza aggravante del metodo mafioso. Il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello, poiché avrebbe ritenuto sussistente un'associazione per delinquere di stampo mafioso costituita (oltre che dall'imputato) solo da tre persone, in assenza di qualsiasi struttura organizzativa, di divisione di compiti e di concreta operatività criminale. 4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen.Sostiene che la Corte di appello avrebbe riconosciuto all'imputato il ruolo di promotore del sodalizio criminale sulla base delle sole conversazioni intercettate, che, tuttavia, sarebbero scarsamente significative, in quanto da esse non emergerebbe che l'imputato avesse proceduto all'erogazione degli stipendi o provveduto a reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso. 4.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., basandosi esclusivamente sul mero accertamento del possesso di due pistole da parte di un coimputato. Il ricorrente, al riguardo, sostiene che: dalle conversazioni intercettate, emergerebbe che l'imputato sarebbe stato completamente all'oscuro di tale circostanza; le armi non sarebbero state mai impiegate per il perseguimento dei fini associativi. 5. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e quello presentato dal medesimo avvocato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere esposti congiuntamente, proponendo la medesima questione - si compongono di un unico motivo, con il quale i ricorrenti deducono i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 cod. pen., 627 e 533 cod. proc. pen. Rappresentano che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di secondo grado, poiché - in relazione al reato di cui al capo a (partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso) - la Corte di appello aveva fatto riferimento ai limiti edittali fissati con la legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015, non tenendo presente che la permanenza del reato in questione era cessata l'11 giugno 2015 e finendo, pertanto, per applicare una pena più grave di quella prevista al momento della commissione del reato. La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza impugnata anche in relazione al reato di cui al capo I (furto pluriaggravato), atteso che la Corte di appello non aveva motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991. Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello - pur avendo correttamente individuato i limiti edittali applicabili al reato di cui al capo a e avendo correttamente escluso l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 - avrebbe errato nel determinare il trattamento sanzionatorio, individuando nel reato di cui al capo a il più grave tra quelli contestati, in relazione al quale determinare la pena base. A parere dei ricorrenti, il reato più grave sarebbe quello contestato al capo b (rapina aggravata dall'uso delle armi, dall'aver agito in più persone riunite e per aver commesso il fatto al fine di agevolare un'associazione per delinquere di stampo mafioso), avendo questo una pena edittale più elevata rispetto a quella prevista per il reato contestato al capo a. 6. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di due motivi. 6.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen. Rappresenta che, in relazione ai reati di cui ai capi q ed r (aventi ad oggetto due estorsioni, correlate alla percezione di denaro per la restituzione di due veicoli rubati, aggravate dall'aver commesso il fatto in più persone riunite), la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., ritenendola insussistente e rinviando per nuovo giudizio, esclusivamente al fine della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte di cassazione, sul punto, aveva condiviso, anche «per l'assoluta identità di condizione probatoria», il giudizio che, in separato processo, era stato emesso nei confronti del correo [OSCURATO:PERSONA], circa l'insussistenza dell'aggravante in questione. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la sentenza di annullamento, ritenendo di doversi pronunciare nuovamente anche in ordine all'aggravante in questione, che riteneva sussistente; travalicando in tal modo i limiti del giudizio di rinvio, come chiaramente fissati nella sentenza di annullamento. 6.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 657 cod. proc. pen. Rappresenta che la prima sezione della Corte di Cassazione, nell'accogliere il motivo di ricorso relativo all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., aveva espressamente ritenuto assorbite le doglianze in tema di commisurazione della pena. La Corte di appello, in sede di rinvio, pertanto, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, poste con l'originario gravame e rimaste impregiudicate a seguito della pronuncia di annullamento. La Corte territoriale, invece, avrebbe erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare su tali questioni.7. Il ricorso presentato dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, articolato in più censure, con il quale vengono dedotti i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen., 63, 64, 192 e 197-bis, 627 cod. proc. pen. Il ricorrente propone la stessa questione proposta con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la sentenza di annullamento, ritenendo di doversi pronunciare nuovamente anche in ordine all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. proc. pen., la cui sussistenza era stata già esclusa dalla sentenza di annullamento, travalicando così i limiti del giudizio di rinvio e violando il disposto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La decisione nella Corte di appello sarebbe viziata anche nella motivazione, poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che, alla luce della prevalente giurisprudenza di legittimità, per integrare l'aggravante in questione sarebbe necessaria la simultanea presenza delle più persone riunite. La decisione della Corte di appello, infine, si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 63, 64, 192 e 197-bis cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto provata la contemporanea presenza, al momento dei fatti, degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], quando invece la sentenza di annullamento avrebbe chiaramente evidenziato che, in considerazione particolare posizione processuale del propalante, le dichiarazioni del Giuliano potevano essere utilizzate esclusivamente a conferma del contenuto delle conversazioni intercettate. 8. Il ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di quattro motivi. 8.1 Con i primi tre motivi, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 624, 627 cod. proc. pen. Il ricorrente propone la stessa questione proposta con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la sentenza di annullamento, ritenendo di doversi pronunciare nuovamente anche in ordine all'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. proc. pen., la cui sussistenza era stata già esclusa dalla sentenza di annullamento, violando così il «giudicato parziale» già formatosi sul punto. Il ricorrente contesta la decisione anche sotto altro profilo, sostenendo che la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante in questione considerando rilevanti le richieste estorsive avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] - che rappresentava entrambe le persone offese -, in tal modo ponendosi in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che sosterrebbe che il c.d. mediatore dell'estorsione sia, in linea di principio, un concorrente nel reato. Evidenzia il ricorrente che, <<a prescindere dall'animus con il quale il Giuliano si sia posto come intermediario>> e dunque dalla concreta possibilità di ritenerlo responsabile del reato, il Giuliano, comunque, non potrebbe essere considerato una vittima del reato. Il ricorrente, infine, ritiene che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa al riconoscimento dell'aggravante in questione, in ogni caso, sarebbe viziata, essendo basata sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e sulle conversazioni intercettate. Quando alle prime, il ricorrente evidenzia che erano inutilizzabili, atteso che il Giuliano era stato escusso quale teste semplice e non nelle forme stabilite dall'art. 197-bis cod. proc. pen. Quanto alla telefonata del 24 gennaio 2013, posta dalla Corte di appello a base della propria decisione, il ricorrente sostiene che essa sarebbe stata oggetto di un vero e proprio travisamento della prova, atteso che, dal suo contenuto, non emergerebbe alcuna minaccia. 8.2. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Propone sostanzialmente la stessa questione posta con il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che Corte di appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche con l'originario gravame, atteso che queste sarebbero rimaste impregiudicate a seguito della pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione, che le aveva ritenute assorbite. La Corte territoriale, invece, avrebbe erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare su tali questioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti, quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, quello di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2. Tutti e tre i motivi del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.La Prima sezione penale di questa Corte, invero, aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] «limitatamente al trattamento sanzionatorio>>, rigettando nel resto il ricorso. Il giudizio di rinvio, pertanto, era limitato alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio, essendo preclusa qualsiasi altra questione dalla pronuncia di rigetto emessa dalla Corte di cassazione. Il ricorrente, invece, propone nuovamente le questioni inerenti alla sussistenza del reato associativo, al ruolo di promotore dell'imputato e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., che erano completamente precluse in sede di rinvio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello Schinocca al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili (quelle difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]), che vanno liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. 3. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati. Deve essere rilevato che la Corte di appello ha così determinato la pena per i due imputati: pena base, per il reato più grave di cui all'art. 416-bis cod. pen., anni nove di reclusione; aumentata, per la continuazione, ad anni nove, mesi undici e giorni quindici di reclusione. Secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe errato nel determinare la pena base, avendo individuato il reato più grave nella partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e non nella rapina. In effetti, il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, aggravata dall'uso delle armi, all'epoca dei fatti, era punito con la reclusione da nove a quindici anni, mentre il reato di rapina aggravata, all'epoca dei fatti (6 maggio 2014), era punito con la pena della reclusione da anni quattro e mesi sei a 20 anni di reclusione e da euro 1.032,00 a euro 3.098,00 di multa. Va, tuttavia, ricordato che «in tema di concorso di reati ... per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite>> (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348; Sez. 3, Sentenza n. 6828 del 17/12/2014, Seck, Rv. 262528). Nel caso in esame, pertanto, anche se la Corte di appello avesse individuato il reato più grave nella rapina, facendo riferimento al massimo edittale, non avrebbe potuto comunque determinare per essa una pena base inferiore a quella di anni nove di reclusione, che costituisce il minimo edittale previsto per il reato satellite. I ricorrenti, dunque, risultano privi di un concreto interesse a impugnare, atteso che la pena base, in ogni caso, non potrebbe essere inferiore ad anni nove di reclusione. Al riguardo, va ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata>> (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Rv. 276274). Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore delle parti civili, atteso che i ricorsi del Sotera e del Compagnone avevano a oggetto esclusivamente la pena e, dunque, non avevano alcuna attinenza in ordine alle statuizioni civili. 4. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti. 4.1 D primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i primi tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che possono essere trattati congiuntamente proponendo la medesima questione - sono fondati. La Prima sezione penale di questa Corte, invero, aveva chiaramente annullato la sentenza impugnata sul punto relativo alla circostanza dell'aver commesso il fatto in più persone riunite, ritenendo l'aggravante insussistente e rinviando per nuovo giudizio, esclusivamente in ordine alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Appare, dunque, palese che la Corte di appello ha travalicato i limiti del giudizio di rinvio, pronunciandosi su un punto sul quale era già intervenuta preclusione a seguito della decisione della Corte di Cassazione. 4.2. Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso del Foti - che propongono la medesima questione - sono fondati. La Prima sezione penale di questa Corte, invero, aveva ritenuto assorbite le questioni relative al trattamento sanzionatorio (cfr. pagine 35 e 37 della sentenza) e, nell'annullare la sentenza sul punto relativo alla circostanza aggravante, aveva rinviato per un nuovo giudizio proprio «a fini di rideterminazione del trattamento sanzionatorio>>.Al riguardo, va ribadito che, «nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti ...>> (Sez. 4, Sentenza n. 49875 del 20/09/2018, S., Rv. 274044). 4.3. La sentenza impugnata - limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ai punti relativi alla sussistenza della circostanza dell'aver commesso il fatto in più persone riunite e al trattamento sanzionatorio - deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio terrà conto dell'avvenuta pronuncia sull'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. Le spese in favore delle parti civili verranno liquidate al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, spese in favore delle parti civili al definitivo. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,
Sentenza Cassazione n. 27437/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris