CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12829/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2025 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati5299 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 660/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 11/07/2024 R.G.N. 293/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2115/20251. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello dNi umero sezionale 5299/2025Numero di raccolta generale 12829/2026Milano confermava la pronuncia di primo grado che avevDaat a pubblicazione 05/05/2026accolto la domanda dell’odierno controricorrente, esercentela professione di avvocato, volta alla riliquidazione della suapensione previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980,relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (parial 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo l’indice medioannuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazioneintercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), come fattoinvece dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenzasi applicasse anche alle pensioni maturate successivamenteal 1980. Né la riliquidazione poteva essere negata per il fattoche non fosse stato pagato il maggior importo dellacontribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal1980 anziché dal 1981. [OSCURATO:PERSONA] della Cassa, chevieta il computo, ai fini del calcolo della pensione, degli annidi iscrizione nei quali vi sia stata una parziale omissionecontributiva – precisava la Corte – non risultava applicabileretroattivamente, siccome approvato nel 2006. Infine,quanto alla domanda della Cassa, svolta in viariconvenzionale in primo grado, di condanna al pagamentodelle differenze contributive dovute in relazione al maggiorindice di rivalutazione riconosciuto al pensionato, escludevache il diritto alla rivalutazione comportasse alcuna omissionecontributiva neppure parziale da parte dell’assicurato.2. Avverso la sentenza, la Cassa ricorre per tre motivi, illustratida memoria.3. Il professionista resiste con controricorso, illustrato damemoria.[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 2115/2025Numero sezionale 5299/20254. Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violaNzuimoenroe d i era ccolta generale 12829/2026falsa applicazione degli artt.10, 15, 16, 26, 27 l. n.576/80Da,t a pubblicazione 05/05/2026per non avere la Corte ritenuto che la rivalutazionedecorresse dal 1980.5. Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazionee falsa applicazione dell’art.2, 10, 16, 18 l. n.576/80,dell’art.2033 c.c., nonché del “Regolamento per il recuperodi anni resi inefficaci a causa di parziale versamento dicontributi per i quali sia intervenuta prescrizione” e dell’art.4del Regolamento prestazioni previdenziali della Cassa. LaCorte avrebbe errato nel riliquidare il trattamentopensionistico nonostante non fossero stati versati i maggioricontributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal1980; avrebbe invece dovuto condannare al pagamentodella parte di contribuzione ancora dovuta in relazione allamaggior rivalutazione applicabile e dichiarare l’inefficaciadell’annualità contributiva in mancanza di contribuzione allaluce della normativa regolamentare della Cassa.6. Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, della L. n. 412 del 1991,art. 16 comma 6, della L. n. 196 del 2009, art. 1 comma 2e della L. n. 724 del 1994, dell'art. 22 comma 36, inrelazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quantoerroneamente, la Corte d'appello aveva riconosciuto ilcumulo di rivalutazione ed interessi, ai sensi delle norme dicui in rubrica, quando il cumulo previsto dall'art. 429 c.p.c.non riguarda i gestori di forme di previdenza obbligatoriaquali la Cassa forense.7. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni diinammissibilità del ricorso avanzate dal controricorrente.Numero registro generale 2115/20258. Per un verso, il ricorso è sufficientemente specificoN umero sezionale 5299/2025Numero di raccolta generale 12829/2026nell’indicare con chiarezza le censure addotte alla sentenzDaat a pubblicazione 05/05/2026impugnata e le ragioni per le quali essa sarebbe errata.9. Per altro verso, il richiamo all’art.360-bis, n.1 c.p.c. appareinconferente posto che vari precedenti di questa Corte sultema sono intervenuti successivamente alla proposizione delricorso, sicché può dirsi che l’orientamento di legittimità inmateria si è formato solo in seguito al ricorso.10. Il primo motivo è infondato.11. Si richiamano qui le pronunce recentemente rese da questaCorte in analoghe controversie (tra le tante v.Cass.22836/25, Cass.24639/25), dalle quale non v’è motivodi discostarsi.12. In particolare, è stato affermato che l’entità dei redditi daassumere per il calcolo della media di riferimento ai fini dellepensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, varivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della leggen.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, equindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTATdell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il1979 e il 1980.13. Tale conclusione non è smentita dalla sentenza di questaCorte a Sezioni Unite n.7281/2004, nella parte in cui assumeinvece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980,poiché la pronuncia a sezioni unite ha riguardato la tematicadella rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1,non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolarel’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo.14. Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare lepensioni a far tempo dal primo anno successivo allamaturazione del diritto, previa delibera del consiglio diNumero registro generale 2115/2025amministrazione della Cassa (commi 1 e 3 dell’art.16), maN umero sezionale 5299/2025Numero di raccolta generale 12829/2026di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del dirittDoat a pubblicazione 05/05/2026a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigoredella legge, per i redditi maturati a partire dal 1980. Infine,è stato aggiunto nelle citate sentenze che, secondo l’art.27,co.2 l. n.576/80, la prima tabella di cui all’art.15, co.2 –ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditiredatta dal consiglio di amministrazione della Cassa entro il31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT – è redattaentro quattro mesi dall'entrata in vigore della presentelegge, sicché deve essere redatta entro 4 mesi decorrentidal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non puòche prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registratonel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979e il 1980, non l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo unindice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assuntoa riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal12.2.81.15. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.16. Sempre il citato orientamento (Cass.22836/25,Cass.24639/25) ha affermato che i redditi da prendere ariferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensidell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione“effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione sutali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiorea quello dovuto, con corrispondente minor contribuzioneversata ai sensi degli artt.10 e 16, co.4, la pensione divecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditirivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anzichésecondo quello maggiore dovuto.Numero registro generale 2115/202517. In particolare, si è osservato che la rivalutazione è parteN umero sezionale 5299/2025Numero di raccolta generale 12829/2026integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, coDnat a pubblicazione 05/05/2026la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, cosìcome ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodoretributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il redditodichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Tanto si desumedall’art.16, co.4, secondo cui il contributo soggettivo minimo(art.10, co.2) è aumentato periodicamente proprio inrelazione alla variazione dell’indice ISTAT; per il contributosoggettivo dell’art.10, co.1 l. n.576/80, invece, l’incidenzadella rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzodella rivalutazione del reddito.18. Deve quindi concludersi per l’esistenza di una violazionedell’obbligazione contributiva.19. Accertato l’inadempimento, al professionista spetta la provaliberatoria dell’art.1218 c.c. In particolare, attiene alla provaliberatoria, ovvero della causa non imputabile diinadempimento, la circostanza per cui, all’epoca, fu pagatoil solo contributo richiesto dalla Cassa, sulla base della minorrivalutazione dei redditi operata dalla Cassa.20. L’accertamento della causa non imputabiledell’inadempimento andrà svolto in sede di giudizio di rinvio,sul punto dovendosi precisare che l’accertamento non puòlimitarsi all’asserzione che vi fu errore indotto nelprofessionista dall’erronea richiesta (in difetto) da partedella Cassa per quanto attiene al profilo contributivo.21. Invero, ai fini della prova liberatoria occorre accertare chetale errore fosse scusabile, ovvero non vincibile con ladiligenza esigibile dal professionista ai sensi dell’art.1176,co.2 c.c. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato chel’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel casoNumero registro generale 2115/2025di specie, la convinzione di essere obbligati per una minorN umero sezionale 5299/2025Numero di raccolta generale 12829/2026misura dell’obbligo contributivo) può valere come causa noDnat a pubblicazione 05/05/2026imputabile di inadempimento ex art.1218 c.c. soltanto ovesi tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza(Cass.1003/86, Cass.2586/86, Cass.7729/04), la quale sispecifica nella diligenza dovuta dal professionista avvocato(art.1176, co.2 c.c.) relativamente ad un errore commessodalla Cassa in ordine alla corretta applicazione di normegiuridiche (artt.2, 10, 16, 27 l. n.576/80).22. Una volta stabilita la sussistenza di un inadempimento(parziale), va aggiunto che esso incide sulla misura dellapensione, in quanto il reddito da considerare ai fini delcalcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quellosu cui si sono versati “effettivamente” i contributi (art.2 l.n.576/80).23. È in ragione dell’assenza della regola di automaticità delleprestazioni che si giustifica la conclusione per cui,inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è dirittoad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantumdall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzioneessere sempre “effettivamente” versata.24. Del resto, proprio l’assenza della regola di automaticità delleprestazioni dà ragione dell’irrilevanza della maturataprescrizione: il fatto che la Cassa abbia lasciato prescrivereil proprio credito contributivo non dà comunque diritto allaprestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allostesso modo per cui, non operando più l’art.2116 c.c. unavolta maturata la prescrizione contributiva entro il sistemadell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenerela prestazione dall’Inps, quanto piuttosto il risarcimento deidanni.25. Ovviamente, per i periodi non prescritti, l’inadempimNeumnetroo r egistro generale 2115/2025Numero sezionale 5299/2025legittima la pretesa di adempimento, salva la Numperroo dvi ara ccolta generale 12829/2026liberatoria ex art.1218 c.c. di cui sopra s’è detto. Data pubblicazione 05/05/202626. Inammissibile è invece il motivo nella parte in cui, facendoleva sulle disposizioni regolamentari della Cassa, pretendedi azzerare l’intera annualità contributiva per mancatoversamento parziale della contribuzione.27. Secondo costante orientamento di questa Corte, iRegolamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] allo scopo didisciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e leprestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere,non si configurano come previsioni regolamentari in sensoproprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successivaapprovazione con decreto ministeriale. Il sindacato di questaCorte è dunque limitato all’ipotesi in cui venga dedotta unaviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agliartt.1362 c.c. (Cass.8592/2025, Cass.27541/2020).28. Ora, il motivo non prospetta alcuna violazione dei canoni diermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 ss. c.c.,assumendo nella sostanza il Regolamento come normadirettamente violata.29. Va altresì ricordato il principio più volte affermato da questaCorte (Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18,Cass.30421/19, Cass.694/21) secondo cui il pagamento soloparziale della contribuzione non impedisce di conteggiareper intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.30. Il terzo motivo di ricorso principale è fondato, in quanto, laL. n. 412 del 1991, art. 16 comma 6 prevede che "gli entigestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti acorrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute adecorrere dalla data di scadenza del termine previsto perNumero registro generale 2115/2025l'adozione del provvedimento sulla domanda (...) L'importoN umero sezionale 5299/2025Numero di raccolta generale 12829/2026dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalDleat a pubblicazione 05/05/2026somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior dannosubito dal titolare della prestazione per la diminuzione delvalore del suo credito". Inoltre, secondo la Cortecostituzionale (n. 7 del 2017), la trasformazione delle Casseprofessionali, pur avendo inciso sulla forma giuridicadell'ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni,non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attivitàistituzionale di previdenza e assistenza, per cui il divieto dicumulo si applica anche alla Cassa forense, in quantoappartiene alla categoria degli enti gestori di forme diprevidenza obbligatoria, per i quali valgono le medesimeragioni di salvaguardia del bilancio dello Stato.31. In conclusione, vanno accolti il secondo motivo di ricorso neisensi di cui in motivazione e il terzo, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla stessa Corte d’appello, indiversa composizione, per riesame del gravame e per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui inmotivazione e il terzo, respinto il primo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 2115/2025Numero sezionale 5299/2025Numero di raccolta generale 12829/2026Data pubblicazione 05/05/2026