CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria a firma del difensore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è meramente riproduttivo di rilievi ampiamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito sulla scorta di una motivazione priva di criticità giustificative; che il ricorrente tende ad una rivai!utazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, profilo estraneo al sindacato di legittimità ed avulso dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici territoriali hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni logicamente coerenti e giuridicamente corrette, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente