CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 32290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro di confisca degli immobili siti in Catanzaro, via dei Gelsomini (in Catasto foglio 36, part.1029, sub.1,2,3,4,5,6 e 7). 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catanzaro, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt.125 e 220, c.p.p., e 1, comma 1, lett.b) d.lgs.n.159 del 2011, per non avere la Corte territoriale indicato i motivi per i quali non ha disposto una perizia per la stima dei lavori di rifinitura e completamento del rustico ricadenti, alla luce del materiale documentale prodotto e delle intercettazioni acquisite, nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto (dall'anno 2010 all'anno 2013). 3. Con requisitoria scritta del 23.3.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso venga rigettato. Con memoria pervenuta il 16.3.2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.1/2011, n. r 5838; Cass., sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez. I, 10.12.2010, n. 580). Tale orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un importante arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). Principi ribaditi anche di recente in altro condivisibile arresto, in cui si è evidenziato che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435).• Orbene, la corte di appello di Catanzaro, lungi dall'adottare una motivazione inesistente o apparente, ha puntualmente operato nell'ambito del perimetro assegnatole dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio del 10.11.2021, esplicitando, con logico argomentare, le ragioni per cui gli immobili in premessa indicati sono insuscettibili di essere sottoposti al provvedimento di confisca, risultando agli atti elementi di fatto (puntualmente elencati dal giudice di merito e non contrastati da significativi elementi di segno contrario, come gli esiti delle conversazioni intercettate nel 2011), che consentono di fissarne l'acquisto in un momento (il 2008) antecedente al periodo di pericolosità sociale del proposto, individuato dalla stessa Corte di Cassazione negli anni 2010-2013. La corte di appello, inoltre, si soffermava specificamente anche sul tema delle eventuali migliorie apportate agli immobili di cui si discute, consapevole dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti (cfr. Sez. 1, n. 33479 del 04/07/2007, Rv. 237448). E concludeva nel senso della impossibilità di seguire tale percorso argomentativo, "non essendovi in atti alcuna indicazione, neppure meritevole di approfondimento in sede di indagine tecnica, da cui desumere il valore del miglioramento, essendo sul punto le intercettazioni e le complessive indagini assolutamente silenti", esprimendo, dunque, un chiaro giudizio sull'inutilità di un eventuale accertamento peritale. Una volta chiarito che non risulta configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione, le censure del pubblico ministero rivelano, in o definitiva, la loro vera natura di rilievi sulla motivazione, con cui si propone una lettura degli elementi di fatto, alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, in quanto tale non consentita in sede di legittimità. P.Q.M. Di