CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15276/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43865/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203, commesso il 3 dicembre 2008, determinando la pena in nove mesi di reclusione quale aumento per la continuazione con quella inflitta da altra sentenza della Corte di appello, irrevocabile il 23 febbraio 2017, per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. Rilevato che il primo e il secondo motivo del ricorso - con cui si sostiene che la prescrizione del reato sia maturata prima della sentenza di appello sono manifestamente infondati in quanto muovono da un presupposto teorico errato, vale a dire che la disciplina speciale in tema di prescrizione che gli artt. 157, comma 6 e 1E1, comma 2, cod. pen. prevedono, tra gli altri, per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (quindi anche per i reati aggravati ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203) sia entrata in vigore dopo la data di commissione del reato per cui si procede; al contrario, tale disciplina fu introdotta nel codice penale dall'art. 6 I. 5 dicembre 2005, n. 251. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile siccome era inammissibile il corrispondente motivo di appello (cfr. il sesto motivo) che non indicava elementi precisi, legati a fatti processualmente accertati, che consigliassero l'applicazione delle attenuanti; tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impucinazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Ritenuto che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla quantificazione della pena in aumento con reato già definitivamente giudicato — è generico in quanto, pur lamentando un difetto motivazionale della decisione avversata, non indica le ragioni per cui il minimo aumento per il reato di lesioni pluriaggravato ascritto al prevenuto non fosse congruo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,