CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05744/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 150. R.G. 27330 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen. ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata, in tema di idoneità decettiva del falso tale da escludere la grossolanità, di insussistenza di validi motivi per concedere le attenuanti generiche e di adeguatezza del trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]