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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24261/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LP67E14E379Y), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 554 del 6/6/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA]:− la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., assicurata con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in seguito,[OSCURATO:SOCIETA].) a copertura del rischio di sottrazione dibeni preziosi, in data 27 ottobre 2012 subiva una rapina a mano armataNumero registro generale 18045/2023Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 24261/2026Data pubblicazione 30/07/2026presso i locali dell’esercizio commerciale; il fatto veniva prontamentedenunciato alla compagnia assicuratrice;− in seguito, veniva sottoposto a procedimento penale [OSCURATO:PERSONA],preposto dell’esercizio, per simulazione di rapina finalizzata alla truffa aidanni dell’assicurazione; [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva partecivile nel processo;− [OSCURATO:PERSONA] era assolto dal Tribunale di Torino e, poi, dalla Corted’appello di Torino con sentenza divenuta irrevocabile in data 14settembre 2019;− dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, la Golden BoxS.r.l. costituiva in mora la compagnia assicuratrice (27 settembre 2019),chiedendo il pagamento dell’indennizzo di polizza, successivamenterichiesto, a seguito del rifiuto dell’assicurazione, con azione giudiziaria;− il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 4929 del 9 novembre2021, rigettava la domanda affermando che il diritto si era prescritto aisensi dell’art. 2952, comma 2, c.c., dato che tra il fatto dannoso e laprima richiesta di indennizzo erano trascorsi oltre sei anni e che lapendenza del procedimento penale non aveva effetto sospensivo ointerruttivo della prescrizione;− avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,insistendo sulla natura sospensiva delle clausole contrattuali esull’applicabilità dell’art. 2947, comma 3, c.c.;− la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 554 del 6 giugno2023, rigettava l’appello e confermava integralmente la decisione delTribunale per le seguenti ragioni: «Nel caso oggetto del presentegiudizio, al contrario, non trova applicazione l’art. 2947, 3°c., c.c., cheapplica all’azione civile la prescrizione più lunga prevista per il fatto direato, giacché tale fattispecie non riguarda l’azione contrattuale diadempimento della prestazione di indennizzo verso l’assicurazione, maesclusivamente l’azione extracontrattuale di risarcimento delNumero registro generale 18045/2023Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 24261/2026Data pubblicazione 30/07/2026danneggiato contro l’autore del reato, proprio perché ha la finalità ditutelare l’affidamento del danneggiato circa la conservazione dell’azionecivile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva delloStato nei riguardi del responsabile (Cass. 2021 n. 2694): affidamentoche non ha alcun motivo di sussistere qualora soggetto passivodell’azione penale sia proprio il (presunto) danneggiato il quale, dicontro, ex art. 2935 e 2952, 2°c., c.c., ha la concreta possibilità di farvalere il proprio diritto all’indennizzo assicurativo dal giorno dell’eventoponendo in essere (nel corso del procedimento penale) i necessari attiinterruttivi della prescrizione idonei ad evitare l’estinzione del suo(assunto) diritto.

La disciplina prevista dall’art. 2947 c.c. non ha, infatti,efficacia nei rapporti tra l’assicurato e l’assicuratore essendo il suoambito di applicabilità circoscritto all’ipotesi in cui il danno derivi da fattoillecito di natura civilistica, non avendo altrimenti motivo la precisazionedi cui al terzo comma circa la penale rilevanza dell’illecito indicato alcomma 1, cosicché l’assicurato può avvalersi del termine più vantaggiosoma solo nei confronti dell’autore del presunto illecito accusato delreato.»;− avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso percassazione e depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;− [OSCURATO:SOCIETA]. non svolgeva difese nel giudizio dilegittimità;− all’esito della camera di consiglio del 2 luglio 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− con l’unico motivo si deduce la «violazione dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto e deicontratti in relazione alla mancata applicazione dell’art. 2947, comma 3,Numero registro generale 18045/2023Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 24261/2026Data pubblicazione 30/07/2026c.c.»; ad avviso della ricorrente il diritto all’indennizzo non può essereesercitato prima della definitività della sentenza penale di assoluzione e,pertanto, la prescrizione decorre da tale momento, dovendosi estenderela disciplina della prescrizione più lunga, propria del fatto-reato, anche alrapporto assicurativo;− il motivo è inammissibile;− in primo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2947,comma 3, c.c., disposizione che la Corte d’appello ha espressamenteritenuto estranea alla fattispecie, sul rilievo che essa non disciplinal’azione di adempimento contrattuale nei confronti dell’assicuratore, maesclusivamente l’azione risarcitoria extracontrattuale da fatto illecitoesercitata nei confronti del responsabile del reato;− a fronte di tale ratio decidendi, il ricorso non svolge alcuna specificacensura idonea a scalfire l’affermazione della non riferibilità della normainvocata al rapporto assicurativo, limitandosi a reiterarne l’applicabilitàin via assertiva, senza confrontarsi con la motivazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui esclude, in modo inequivoco, che l’art. 2947,comma 3, c.c. possa trovare ingresso nell’ambito dell’azione contrattualeper l’indennizzo (e, infatti, alla pagina 8 del ricorso si fa improprioriferimento ad un «risarcimento danni» asseritamente dovuto dallaUnipolSai, evidentemente confondendo la posizione dell’assicuratore conquella del danneggiante);− in secondo luogo, deve rilevarsi che, rispetto all’ulteriore autonomaargomentazione della Corte territoriale - secondo cui l’assicurata avrebbepotuto esercitare il diritto all’indennizzo sin dal momento del verificarsidel sinistro, mediante il compimento di atti interruttivi della prescrizione,anche in pendenza del procedimento penale - la ricorrente oppone lamera asserzione secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto richiedereil risarcimento del danno fintanto che non fosse intervenuta una sentenzadefinitiva ad elidere la condizione di reiezione della domanda, ossia unaNumero registro generale 18045/2023Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 24261/2026Data pubblicazione 30/07/2026sentenza che in via definitiva accertasse che la rapina subita il27.10.2012 non era affatto simulata»;− tale deduzione, oltre a presentarsi in termini meramente apodittici,non si confronta con la specifica ratio decidendi fondata sulla nonpreclusione all’esercizio del diritto all’indennizzo in costanza di unprocedimento penale instaurato nei confronti di un soggetto diversodall’assicurata: la censura, pertanto, non incide sull’argomentazionedecisiva della sentenza impugnata, risolvendosi in una contrapposizionemeramente assertiva;− peraltro, il ricorso non spiega affatto per quali ragioni l’assicuratasarebbe stata giuridicamente impedita dall’effettuare atti interruttividella prescrizione durante il procedimento penale e per quale ragione lamanifesta indipendenza di questo dalla pretesa civilistica avrebbe dovutoessere trascurata;− infine, del tutto irrilevanti e, comunque, inidonee a fondare il viziodenunciato si appalesano le ulteriori deduzioni con cui la ricorrentequalifica l’interpretazione dell’art. 2947 c.c. accolta dalla Corte d’appellocome «fortemente penalizzante» e «sperequativa», trattandosi diconsiderazioni meramente valutative, prive di contenuto giuridicocensurabile in sede di legittimità e non correlate ad alcuna specificaviolazione di legge, viepiù dinanzi alla radicale estraneità della normainvocata rispetto alla causa petendi contrattuale dell’azionata pretesa;− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;− non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensiodell’intimata;− va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 18045/2023Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 24261/2026Data pubblicazione 30/07/2026p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 2 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LP67E14E379Y), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 554 del 6/6/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA]:− la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., assicurata con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in seguito,[OSCURATO:SOCIETA].) a copertura del rischio di sottrazione dibeni preziosi, in data 27 ottobre 2012 subiva una rapina a mano armataNumero registro generale 18045/2023Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 24261/2026Data pubblicazione 30/07/2026presso i locali dell’esercizio commerciale; il fatto veniva prontamentedenunciato alla compagnia assicuratrice;− in seguito, veniva sottoposto a procedimento penale [OSCURATO:PERSONA],preposto dell’esercizio, per simulazione di rapina finalizzata alla truffa aidanni dell’assicurazione; [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva partecivile nel processo;− [OSCURATO:PERSONA] era assolto dal Tribunale di Torino e, poi, dalla Corted’appello di Torino con sentenza divenuta irrevocabile in data 14settembre 2019;− dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, la Golden BoxS.r.l. costituiva in mora la compagnia assicuratrice (27 settembre 2019),chiedendo il pagamento dell’indennizzo di polizza, successivamenterichiesto, a seguito del rifiuto dell’assicurazione, con azione giudiziaria;− il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 4929 del 9 novembre2021, rigettava la domanda affermando che il diritto si era prescritto aisensi dell’art. 2952, comma 2, c.c., dato che tra il fatto dannoso e laprima richiesta di indennizzo erano trascorsi oltre sei anni e che lapendenza del procedimento penale non aveva effetto sospensivo ointerruttivo della prescrizione;− avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,insistendo sulla natura sospensiva delle clausole contrattuali esull’applicabilità dell’art. 2947, comma 3, c.c.;− la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 554 del 6 giugno2023, rigettava l’appello e confermava integralmente la decisione delTribunale per le seguenti ragioni: «Nel caso oggetto del presentegiudizio, al contrario, non trova applicazione l’art. 2947, 3°c., c.c., cheapplica all’azione civile la prescrizione più lunga prevista per il fatto direato, giacché tale fattispecie non riguarda l’azione contrattuale diadempimento della prestazione di indennizzo verso l’assicurazione, maesclusivamente l’azione extracontrattuale di risarcimento delNumero registro generale 18045/2023Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 24261/2026Data pubblicazione 30/07/2026danneggiato contro l’autore del reato, proprio perché ha la finalità ditutelare l’affidamento del danneggiato circa la conservazione dell’azionecivile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva delloStato nei riguardi del responsabile (Cass. 2021 n. 2694): affidamentoche non ha alcun motivo di sussistere qualora soggetto passivodell’azione penale sia proprio il (presunto) danneggiato il quale, dicontro, ex art. 2935 e 2952, 2°c., c.c., ha la concreta possibilità di farvalere il proprio diritto all’indennizzo assicurativo dal giorno dell’eventoponendo in essere (nel corso del procedimento penale) i necessari attiinterruttivi della prescrizione idonei ad evitare l’estinzione del suo(assunto) diritto. La disciplina prevista dall’art. 2947 c.c. non ha, infatti,efficacia nei rapporti tra l’assicurato e l’assicuratore essendo il suoambito di applicabilità circoscritto all’ipotesi in cui il danno derivi da fattoillecito di natura civilistica, non avendo altrimenti motivo la precisazionedi cui al terzo comma circa la penale rilevanza dell’illecito indicato alcomma 1, cosicché l’assicurato può avvalersi del termine più vantaggiosoma solo nei confronti dell’autore del presunto illecito accusato delreato.»;− avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso percassazione e depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;− [OSCURATO:SOCIETA]. non svolgeva difese nel giudizio dilegittimità;− all’esito della camera di consiglio del 2 luglio 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− con l’unico motivo si deduce la «violazione dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto e deicontratti in relazione alla mancata applicazione dell’art. 2947, comma 3,Numero registro generale 18045/2023Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 24261/2026Data pubblicazione 30/07/2026c.c.»; ad avviso della ricorrente il diritto all’indennizzo non può essereesercitato prima della definitività della sentenza penale di assoluzione e,pertanto, la prescrizione decorre da tale momento, dovendosi estenderela disciplina della prescrizione più lunga, propria del fatto-reato, anche alrapporto assicurativo;− il motivo è inammissibile;− in primo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2947,comma 3, c.c., disposizione che la Corte d’appello ha espressamenteritenuto estranea alla fattispecie, sul rilievo che essa non disciplinal’azione di adempimento contrattuale nei confronti dell’assicuratore, maesclusivamente l’azione risarcitoria extracontrattuale da fatto illecitoesercitata nei confronti del responsabile del reato;− a fronte di tale ratio decidendi, il ricorso non svolge alcuna specificacensura idonea a scalfire l’affermazione della non riferibilità della normainvocata al rapporto assicurativo, limitandosi a reiterarne l’applicabilitàin via assertiva, senza confrontarsi con la motivazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui esclude, in modo inequivoco, che l’art. 2947,comma 3, c.c. possa trovare ingresso nell’ambito dell’azione contrattualeper l’indennizzo (e, infatti, alla pagina 8 del ricorso si fa improprioriferimento ad un «risarcimento danni» asseritamente dovuto dallaUnipolSai, evidentemente confondendo la posizione dell’assicuratore conquella del danneggiante);− in secondo luogo, deve rilevarsi che, rispetto all’ulteriore autonomaargomentazione della Corte territoriale - secondo cui l’assicurata avrebbepotuto esercitare il diritto all’indennizzo sin dal momento del verificarsidel sinistro, mediante il compimento di atti interruttivi della prescrizione,anche in pendenza del procedimento penale - la ricorrente oppone lamera asserzione secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto richiedereil risarcimento del danno fintanto che non fosse intervenuta una sentenzadefinitiva ad elidere la condizione di reiezione della domanda, ossia unaNumero registro generale 18045/2023Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 24261/2026Data pubblicazione 30/07/2026sentenza che in via definitiva accertasse che la rapina subita il27.10.2012 non era affatto simulata»;− tale deduzione, oltre a presentarsi in termini meramente apodittici,non si confronta con la specifica ratio decidendi fondata sulla nonpreclusione all’esercizio del diritto all’indennizzo in costanza di unprocedimento penale instaurato nei confronti di un soggetto diversodall’assicurata: la censura, pertanto, non incide sull’argomentazionedecisiva della sentenza impugnata, risolvendosi in una contrapposizionemeramente assertiva;− peraltro, il ricorso non spiega affatto per quali ragioni l’assicuratasarebbe stata giuridicamente impedita dall’effettuare atti interruttividella prescrizione durante il procedimento penale e per quale ragione lamanifesta indipendenza di questo dalla pretesa civilistica avrebbe dovutoessere trascurata;− infine, del tutto irrilevanti e, comunque, inidonee a fondare il viziodenunciato si appalesano le ulteriori deduzioni con cui la ricorrentequalifica l’interpretazione dell’art. 2947 c.c. accolta dalla Corte d’appellocome «fortemente penalizzante» e «sperequativa», trattandosi diconsiderazioni meramente valutative, prive di contenuto giuridicocensurabile in sede di legittimità e non correlate ad alcuna specificaviolazione di legge, viepiù dinanzi alla radicale estraneità della normainvocata rispetto alla causa petendi contrattuale dell’azionata pretesa;− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;− non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensiodell’intimata;− va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 18045/2023Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 24261/2026Data pubblicazione 30/07/2026p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 2 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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