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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43717/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori e [OSCURATO:PERSONA] personalmente, impugnano la sentenza del 18/06/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 13/05/2020 del Tribunale di Ferrara, riqualificando il fatto come tentativo di rapina e ha rideterminato la pena loro inflitta.

Deducono:

1.1. [OSCURATO:PERSONA]: Violazione di legge e vizio di motivazione.

1.2. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192, cod.proc.pen., 62- bis, cod.pen. e 133, cod.pen. - Nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente o carente.

1.3. "Violazione dell'art. 606 lett. a), b), c) ed e)" in relazione alla circostanza attenuante del risarcimento del danno ovvero in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva e per il rigore della pena.

2. Ciò premesso:

2.1. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputata', mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.

2.2. I ricorsi di Simonetti e Reca sono inammissibili perché meramente reiterativtv delle questioni proposte con l'atto di appello e affrontate e disattese dalla Corte di merito, che ha affrontato e risolto tutte le quesl:ioni proposte con i rispettivi appelli e oggi riproposte con i rispettivi ricorsi per Cassazione.

Le doglianze articolate nei ricorsi, dal loro canto, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede v legittimità allorquando, non propongano censure c:he riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori e [OSCURATO:PERSONA] personalmente, impugnano la sentenza del 18/06/2021 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 13/05/2020 del Tribunale di Ferrara, riqualificando il fatto come tentativo di rapina e ha rideterminato la pena loro inflitta. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA]: Violazione di legge e vizio di motivazione. 1.2. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192, cod.proc.pen., 62- bis, cod.pen. e 133, cod.pen. - Nullità della sentenza per motivazione omessa, insufficiente o carente. 1.3. "Violazione dell'art. 606 lett. a), b), c) ed e)" in relazione alla circostanza attenuante del risarcimento del danno ovvero in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva e per il rigore della pena. 2. Ciò premesso: 2.1. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputata', mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. 2.2. I ricorsi di Simonetti e Reca sono inammissibili perché meramente reiterativtv delle questioni proposte con l'atto di appello e affrontate e disattese dalla Corte di merito, che ha affrontato e risolto tutte le quesl:ioni proposte con i rispettivi appelli e oggi riproposte con i rispettivi ricorsi per Cassazione. Le doglianze articolate nei ricorsi, dal loro canto, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede v legittimità allorquando, non propongano censure c:he riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 20
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