CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 marzo 2016
Cassazione n. 13997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.26947/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 19 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende, giusta procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corta di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -controricorrente – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze e [OSCURATO:PERSONA]; intimati avverso il decreto daela Corte di Appello di Firenze del 18/3/2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponeva reclamo avverso il decreto del Tribunale di Lucca con il quale era stato omologato il concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. 1.1 In particolare la banca sosteneva: a) che [OSCURATO:SOCIETA] era stata già ammessa ad una prima procedura di concordato preventivo, nel corso della quale era stata autorizzata una transazione con cui le era stato riconosciuto il pagamento in prededuzione della residua somma di € 200.000, dovutale a saldo del credito ipotecario vantato, in cambio del suo assenso alla restrizione dell’ipoteca; b) che tuttavia, dopo la vendita dell’immobile sul quale era iscritta la garanzia, [OSCURATO:SOCIETA] aveva rinunciato al concorda to, lasciando insoluto il suo credito prededucibile, per poi presentare, a distanza di meno di due anni, una seconda domanda di concordato in cui quel credito era stato appostato al rango ipotecario, anziché in prededuzione; c) che vi era continuità tra la prima e la seconda procedura, trattandosi di insolvenza unica protrattasi nel tempo; d) che quindi la proposizione del nuovo ricorso per concordato preventivo costituiva abuso del processo. 2. La Corte d’Appello di Firenze , con decreto del 29 luglio 2016, accoglieva l’opposizione e revocava l’omologazione del concordato preventivo. Rilevava che - benché il credito di [OSCURATO:SOCIETA] fosse sorto in occasione o in funzione della prima procedura concorsuale, con la conseguenza che difettavano i presupposti per ritenere che potesse esserne riconosciuta la prededucibilità anche nel secondo concordato- il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA]. era stato sostanzialmente finalizzato a privare la creditrice della possibilità di ricevere quanto dovuto le : la rinuncia della socie tà al primo concordato e la successiva proposizione di una nuova domanda di ammissione alla procedura apparivano infatti strumentali al raggiungimento di tale effetto fraudolento e la condotta della debitrice integrava quella situazione di abuso d el diritto che rende inammissibile la domandadi concordato. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto , affida to a due motivi , cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere il giudice di secondo grado ravvisato la fattispecie di abuso del diritto per il solo fatto che CDM aveva presentato una seconda domanda di concordato preventivo dopo meno di due anni dalla rinuncia al primo, senza compiere alcun accertamento circa la finalità della società di perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto allo scopo tipico del concordato.. La ricorrenteassume che l’affermazione contenuta nel decreto, secondo la quale l’abuso del diritto sarebbe consistito nel privare [OSCURATO:PERSONA] spa della possibilità « di ricevere quanto alla stessa spettante», sarebbe generica perché compiuta senza verificare se, a seguito della proposizione della nuova domanda di concordato, l ’istituto avesse realmente visto pregiudicato il proprio diritto di credito. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggettodi discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; rileva che la corte del merito non ha tenuto conto, da un lato, che nelle more tra le due procedure non erano state proposte istanze di fallimento né promosse azioni cautelari o esecutive nei suoi confronti e, dall’altro, che al credito della [OSCURATO:SOCIETA] era stata riconosciuta natura ipotecaria. 3. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati per quanto di ragione. 3.1 Secondo il costante insegnamento di questa Corte la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (cfr. Cass. S.U. 9935/2015, 12066/2017, 5677/2017, 7177/2020 e 8992/2021). 3.3 Nel casodi specie la corte fiorentina non ha fatto buon governo dei suesposti i principi, in quanto ha fatto discendere l’asserita abusività del processo non dauna condotta della società finalizzata ad evitare o ritardare la dichiarazione di fallimento,che non è stata chiesta da alcun creditore (neanche da [OSCURATO:SOCIETA]. ), ma dalla mera utilizzazione dello strumento - previsto dall’ordinamento - della rinuncia al concordato seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione a distanza di quindici mesi , senza curarsi di precisare perché la seconda domanda avesse pregiudicato il credito della Banca, inserita nella proposta concordataria tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l’integrale pagamento. 3.4 Non è dato, quindi, comprendere quali fossero in concreto le finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle tipiche della procedura di regolamentazione della crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, perseguite dalla società ricorrente. 4. Il decreto impugnatova pertanto cassato, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnat o e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di leg