Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19239/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Toriello e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia (già AIGEurope Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia),rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2488/2023,Numero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026pubblicata in data 13 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1.

AIG [OSCURATO:PERSONA] per l’Italiaconveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di euro81.156,50 e dell’ulteriore somma di 50.843 dollari a titolo dirisarcimento del danno.A sostegno della domanda esponeva che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.aveva affidato anche alla [OSCURATO:PERSONA] il servizio di spedizionetrasporto della propria merce dai magazzini presenti in Italia presso levarie filiali estere del [OSCURATO:PERSONA]; e nel marzo 2013 la societàVersace si era poi avvalsa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per una primaspedizione multimodale di varie partite di capi di abbigliamento dadestinare alla Versace USA Inc. di [OSCURATO:PERSONA], per un valorecomplessivo di euro 81.156,50 (cd.

“prima spedizione”).

La SavinoDel Bene aveva ritirato la merce dai magazzini della società Versaceper poterla poi trasportare presso gli [OSCURATO:PERSONA] di Concorrezzo,predisponendo anche la documentazione doganale, ma, in data 26aprile 2013, aveva comunicato alla committente la perdita dellamerce a causa di un furto avvenuto due giorni prima pressol’aeroporto di Malpensa.Nell’ottobre 2014 la Versace aveva incaricato la [OSCURATO:PERSONA] trasportare altra partita di merci per la spedizione alla Versace USAInc. di [OSCURATO:PERSONA] (cd.

“seconda spedizione”), ma, in data 21 ottobre2014, la [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato la committente che la merceera andata perduta a causa di una rapina.L’attrice rappresentava quindi di essere subentrata nei dirittidella Versace relativi alla prima spedizione, con atto del 17 febbraioNumero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/20262014, e di essersi resa cessionaria dei diritti della Versace e pure diVersace USA Inc. di [OSCURATO:PERSONA] relativi alla seconda spedizione, dopoavere provveduto al pagamento dell’indennizzo per la perdita dellamerce.La convenuta, nel costituirsi in giudizio, con riferimento alla primaspedizione negava di avere trasportato merce via terra e di avereassunto la qualità di vettore, risultando dalla “scheda di trasporto”che vettore era [OSCURATO:SOCIETA].; eccepiva pure che il furto dellamerce era connotato da elementi di “imprevedibilità e inevitabilità” einvocava, in ogni caso, il beneficio della limitazione dellaresponsabilità vettoriale, chiedendo di essere autorizzata a chiamarein causa il vettore [OSCURATO:SOCIETA] per essere manlevata.Riguardo alla seconda spedizione, affermava di non avereeseguito una prestazione di trasporto e di non essere responsabiledell’esito dello stesso, di cui era vettore [OSCURATO:SOCIETA]., di cui chiedevala chiamata in causa.Costituitisi in giudizio i soli soggetti coinvolti come vettori nellaseconda spedizione (Koinè, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]), ma non VDTrasporti, il Tribunale, con sentenza n. 1094/2020, accertava laresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] quale spedizioniere - vettore perla perdita della merce avvenuta il 24 aprile 2013 ed il 17 ottobre2024, condannandola al pagamento, in favore dell’attrice, dellasomma di euro 81.599,20, oltre accessori; dichiarava inoltreimprocedibile la domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento delgravame proposto dalla soccombente, rideterminava i compensirelativi al giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenzaimpugnata.In sintesi, la Corte territoriale riteneva integrata la fattispeciedella cd. spedizione- trasporto ex art. 1741 c.c. ed escludeva, quantoNumero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026al furto della merce affidata con la prima spedizione, che ricorressel’esimente del caso fortuito di cui all’art. 1693, primo comma, c.c.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre con tre motivi, ulteriormenteillustrati con memoria.

AIG [OSCURATO:PERSONA] S.A. – Rappresentanza perl’Italia – resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, con riferimento alla primaspedizione, la violazione dell’art. 1741 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che fossestato conferito all’odierna ricorrente l’incarico di spedizioniere-vettore.Dagli atti di causa emergerebbe in modo inequivoco che tra le partisono intercorsi contratti di spedizione ex art. 1737 c.c., e non ditrasporto.

Nella fattispecie in esame, non sussisterebbero ipresupposti per l’applicazione dell’art. 1741 c.c., in mancanza diprova che la ricorrente abbia di fatto eseguito il trasporto.2.

Il secondo motivo censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2721 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.La Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto che le partiavevano stipulato un contratto di spedizione (Versace qualemandante, SDB quale mandatario- spedizioniere) e che il trasportodella merce era stato eseguito da altri soggetti (in particolare da VDTrasporti nella prima spedizione).

La Corte territoriale però, inassenza di un documento contrattuale, avrebbe attribuito rilevanza avari “indici”, sulla base dei quali avrebbe ritenuto che il mandatario -spedizioniere avesse assunto verso il mandante anche l’obbligazionevettoriale, avvalendosi a tal fine a presunzioni semplici, sebbene l’art.2729 c.c. escluda che si possano ammettere presunzioni nei casi incui la legge non consente la prova per testimoni, come nella specie,Numero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026in cui non poteva disporsi la prova per testi, considerato il valoredella causa superiore a 80 mila euro, e nei casi in cui difettava unprincipio di prova scritta ex art. 2724 c.c.Si contesta pure al giudice d’appello l’avere valorizzato trepresunzioni, e precisamente la pubblicità sul sito internet di SDB – dacui sarebbe emerso che l’impresa forniva anche servizi di trasporto -,la dizione “ns. mezzo” riportata nella e-mail del 26 aprile 2013 e latariffa offerta da SDB a Versace nel novembre 2012, pur trattandosidi elementi oggettivamente privi dei requisiti di gravità, precisione econcordanza.3.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 111 Cost. e 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. per motivazione contraddittoria eobiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., e censura la sentenza impugnata laddove silegge: ‹‹Lamenta parte appellante la mancata valorizzazione dei suoidocc. 3-5-11-12.

Essi, tuttavia, sono difficilmente valutabili nel sensoindicato da SDB.

Essa assume di essere mandataria di Alitalia e diavere sottoscritto in tale veste il contratto di trasporto con SDB››.La ricorrente sostiene di non avere mai affermato di esseremandataria di Alitalia, né di avere sottoscritto in tale veste uncontratto “con SDB”, ossia con sé stessa, e che, pertanto, sul punto,il ragionamento della Corte d’appello sarebbe obiettivamenteincomprensibile.

Rappresenta, altresì, che nell’ultima parte dellamotivazione, la Corte d’appello ha osservato: ‹‹ … le difese delle particonvenute e chiamate hanno osservato che l’HAWB è il vero e propriocontratto di trasporto emesso da [OSCURATO:PERSONA] rappresentapertanto il titolo contestato››.

Così emergerebbe una motivazionecontraddittoria e comunque priva di senso logico, non avendo ilgiudice di merito compreso che “HAWB” altro non era che una letteradi vettura aerea.Numero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/20264.

Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possonoessere congiuntamente esaminati, e risultano infondati.4.1.

A norma dell'art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è unmandato col quale «lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere,in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto edi compiere le operazioni accessorie»; si tratta, come da pacificoinsegnamento anche della dottrina, di un mandato senzarappresentanza.

Qualora lo spedizioniere assuma anche, in tutto o inparte, l'esecuzione del contratto di trasporto, si pongono a suo caricogli obblighi del vettore (ipotesi dello spedizioniere vettore, di cuiall’art. 1741 c.c.).Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire,affinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere-vettore anorma dell'art. 1741 c.c., è necessario che assuma l'unitariaobbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto dellamerce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisuratoal rischio normale inerente al risultato finale dell'operazionecomplessiva.

L'accertamento della avvenuta assunzione delleobbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve inun'indagine sul contenuto dell'intento negoziale, affidataesclusivamente al giudice di merito ed incensurabile in sede dilegittimità se sorretta da adeguata motivazione (così, Cass., sez. 3,13/8/1997 n. 7556; Cass., sez. 3, 6/8/2004 n. 15186; Cass., sez. 3,14/2/2005 n. 2898; Cass., sez. 3, 20/6/2014 n. 14089; Cass., sez.3, 8/9/2022 n. 26504; Cass., sez. 3, 22/12/2025 n. 33690).4.2.

La Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità contrattualedella odierna ricorrente in quanto il contratto che aveva concluso conla Versace avrebbe dovuto qualificarsi “spedizione-trasporto” e non“spedizione”.

In assenza di un documento contrattuale, ha trattoargomento in tal senso da una serie di elementi presuntivi, quali laNumero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026pubblicità sul sito dalla quale si evinceva che oggetto sociale dellaimpresa era anche la fornitura di servizi di trasporto, la dizione “ns.mezzo” utilizzata nella e-mail inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] con laquale informava la Versace del furto della merce, la presentazionedella denuncia sporta a seguito del furto della merce, nonché lapredisposizione di una tariffa unitaria di tutte le spese comunqueafferenti alla spedizione ed al trasporto, affermando che tale ultimoindizio avrebbe chiaramente denotato che alla tariffa unitariacorrispondesse una obbligazione unitaria, comprendente spedizione etrasporto, con conseguente corresponsione di un unico compenso.La Corte d’appello non si è tuttavia limitata a fondare la decisionesui suddetti “indizi”, ma ha pure valorizzato l’ulteriore circostanza chela [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata al ritiro dei beni presso lafabbrica della mandante ed alla successiva consegna pressol’aeroporto, come sarebbe emerso dalla documentazione in atti: e lagiurisprudenza di legittimità sopra riportata insegna che losvolgimento di un’attività di trasferimento delle cose da un luogo adun altro rientrante nella prestazione tipica costituisce oggetto dellaprincipale obbligazione facente capo al vettore del contratto ditrasporto di cose, quale descritta nell’art. 1678 c.c.; giurisprudenzache il giudice di merito, compiuto detto accertamento, hacorrettamente applicato, ritenendo appunto integrata la fattispeciedella cd. spedizione-trasporto di cui all’art. 1741 c.c., dato che (siripete) era emerso che lo spedizioniere aveva anche assuntol’esecuzione della prestazione di trasporto, assumendoconseguentemente gli obblighi e la responsabilità del vettore inrelazione a quelle fasi del servizio reso direttamente riconducibili altrasporto (cfr. Cass., sez. 3, 9/4/1999 n. 3468; Cass., sez. 3,14/2/2005 n. 2898; Cass., sez. 3, 20/6/2014 n. 14089; Cass., sez. 3,8/9/2022 n. 26504).Numero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ad abundantiam, va osservato che, a differenza dell’attività diinterpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comunevolontà dei contraenti, l’attività di qualificazione giuridica è finalizzataad individuare la disciplina in concreto applicabile alla fattispecie ed èsuscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò cheper quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi difatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass.,4/6/2021, n. 15603).

Ebbene, nel caso in esame, la Corte territorialeha correttamente applicato l’art. 1741 c.c., e ciò alla luce non solodegli elementi presuntivi sopra indicati, ma altresì all’esitodell’accertamento fattuale che l’odierna ricorrente aveva assuntol’obbligo di ritirare la merce presso i magazzini della committenteVersace e di curarne la consegna anche presso il negozio.Ne consegue che non è configurabile la denunciata violazionedella disposizione di cui all’art. 1741 c.c.4.3.

Priva di sostanza è, pertanto, la denuncia di violazione degliartt. 2721 e 2729 c.c., considerato che nella ricostruzione dellavicenda fattuale la Corte d’appello ha attribuito rilievo dirimente allacircostanza che in base alle tariffe praticate la SDB si era obbligata edimpegnata al ritiro dei beni dalla fabbrica, circostanza con la quale lacensura svolta non si confronta minimamente.D’altro canto, non può che ribadirsi che, in tema di provapresuntiva, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 c.c. può prospettarsi quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsisu presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione oconcordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenzaignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversaNumero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma (S.U. 24/1/2018 n. 1785, in motivazione;Cass., sez. 2, 21/03/2022 n. 9054; Cass., sez. 2, 22/9/2025 n.25889).5.

Il terzo motivo è inammissibile.Al di là del carattere logicamente congruo (e oggettivamentecomprensibile) dell’esposizione contenuta nel discorso giustificativoelaborato dal giudice d’appello, la prospettazione del vizio dimotivazione viene inammissibilmente collegata dalla ricorrente alrilievo di elementi ricavabili aliunde rispetto al solo testo, in séconsiderato, della motivazione della sentenza impugnata; e ciò inpalese violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità (cfr.

S.U., Sentenza n. 8053 del 7/4/2014, Rv. 629830 –01; S.U., Sentenza n. 8054 del 7/4/2014).

Infatti, la ricorrente,nell’illustrare il motivo, oltre ad assumere che il contratto di trasportonon è stato effettuato da Alitalia, per cui il riferimento a talecompagnia aerea contenuto in sentenza sarebbe fuori luogo,asserisce pure di non avere mai affermato di avere emesso lettera divettura “as agent of [OSCURATO:PERSONA]”, ossia nella veste diagente IATA del vettore aereo [OSCURATO:PERSONA].6.

L’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi comporta il rigettodel ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese, che liquida in complessivi euro 6.200, di cuieuro 200 a titolo di esborsi, oltre alle spese generali nella misuraforfettaria del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 22 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Toriello e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia (già AIGEurope Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia),rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2488/2023,Numero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026pubblicata in data 13 dicembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. AIG [OSCURATO:PERSONA] per l’Italiaconveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di euro81.156,50 e dell’ulteriore somma di 50.843 dollari a titolo dirisarcimento del danno.A sostegno della domanda esponeva che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.aveva affidato anche alla [OSCURATO:PERSONA] il servizio di spedizionetrasporto della propria merce dai magazzini presenti in Italia presso levarie filiali estere del [OSCURATO:PERSONA]; e nel marzo 2013 la societàVersace si era poi avvalsa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per una primaspedizione multimodale di varie partite di capi di abbigliamento dadestinare alla Versace USA Inc. di [OSCURATO:PERSONA], per un valorecomplessivo di euro 81.156,50 (cd. “prima spedizione”). La SavinoDel Bene aveva ritirato la merce dai magazzini della società Versaceper poterla poi trasportare presso gli [OSCURATO:PERSONA] di Concorrezzo,predisponendo anche la documentazione doganale, ma, in data 26aprile 2013, aveva comunicato alla committente la perdita dellamerce a causa di un furto avvenuto due giorni prima pressol’aeroporto di Malpensa.Nell’ottobre 2014 la Versace aveva incaricato la [OSCURATO:PERSONA] trasportare altra partita di merci per la spedizione alla Versace USAInc. di [OSCURATO:PERSONA] (cd. “seconda spedizione”), ma, in data 21 ottobre2014, la [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato la committente che la merceera andata perduta a causa di una rapina.L’attrice rappresentava quindi di essere subentrata nei dirittidella Versace relativi alla prima spedizione, con atto del 17 febbraioNumero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/20262014, e di essersi resa cessionaria dei diritti della Versace e pure diVersace USA Inc. di [OSCURATO:PERSONA] relativi alla seconda spedizione, dopoavere provveduto al pagamento dell’indennizzo per la perdita dellamerce.La convenuta, nel costituirsi in giudizio, con riferimento alla primaspedizione negava di avere trasportato merce via terra e di avereassunto la qualità di vettore, risultando dalla “scheda di trasporto”che vettore era [OSCURATO:SOCIETA].; eccepiva pure che il furto dellamerce era connotato da elementi di “imprevedibilità e inevitabilità” einvocava, in ogni caso, il beneficio della limitazione dellaresponsabilità vettoriale, chiedendo di essere autorizzata a chiamarein causa il vettore [OSCURATO:SOCIETA] per essere manlevata.Riguardo alla seconda spedizione, affermava di non avereeseguito una prestazione di trasporto e di non essere responsabiledell’esito dello stesso, di cui era vettore [OSCURATO:SOCIETA]., di cui chiedevala chiamata in causa.Costituitisi in giudizio i soli soggetti coinvolti come vettori nellaseconda spedizione (Koinè, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]), ma non VDTrasporti, il Tribunale, con sentenza n. 1094/2020, accertava laresponsabilità della [OSCURATO:PERSONA] quale spedizioniere - vettore perla perdita della merce avvenuta il 24 aprile 2013 ed il 17 ottobre2024, condannandola al pagamento, in favore dell’attrice, dellasomma di euro 81.599,20, oltre accessori; dichiarava inoltreimprocedibile la domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento delgravame proposto dalla soccombente, rideterminava i compensirelativi al giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenzaimpugnata.In sintesi, la Corte territoriale riteneva integrata la fattispeciedella cd. spedizione- trasporto ex art. 1741 c.c. ed escludeva, quantoNumero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026al furto della merce affidata con la prima spedizione, che ricorressel’esimente del caso fortuito di cui all’art. 1693, primo comma, c.c.3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre con tre motivi, ulteriormenteillustrati con memoria. AIG [OSCURATO:PERSONA] S.A. – Rappresentanza perl’Italia – resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, con riferimento alla primaspedizione, la violazione dell’art. 1741 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.Si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che fossestato conferito all’odierna ricorrente l’incarico di spedizioniere-vettore.Dagli atti di causa emergerebbe in modo inequivoco che tra le partisono intercorsi contratti di spedizione ex art. 1737 c.c., e non ditrasporto. Nella fattispecie in esame, non sussisterebbero ipresupposti per l’applicazione dell’art. 1741 c.c., in mancanza diprova che la ricorrente abbia di fatto eseguito il trasporto.2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2721 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.La Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto che le partiavevano stipulato un contratto di spedizione (Versace qualemandante, SDB quale mandatario- spedizioniere) e che il trasportodella merce era stato eseguito da altri soggetti (in particolare da VDTrasporti nella prima spedizione). La Corte territoriale però, inassenza di un documento contrattuale, avrebbe attribuito rilevanza avari “indici”, sulla base dei quali avrebbe ritenuto che il mandatario -spedizioniere avesse assunto verso il mandante anche l’obbligazionevettoriale, avvalendosi a tal fine a presunzioni semplici, sebbene l’art.2729 c.c. escluda che si possano ammettere presunzioni nei casi incui la legge non consente la prova per testimoni, come nella specie,Numero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026in cui non poteva disporsi la prova per testi, considerato il valoredella causa superiore a 80 mila euro, e nei casi in cui difettava unprincipio di prova scritta ex art. 2724 c.c.Si contesta pure al giudice d’appello l’avere valorizzato trepresunzioni, e precisamente la pubblicità sul sito internet di SDB – dacui sarebbe emerso che l’impresa forniva anche servizi di trasporto -,la dizione “ns. mezzo” riportata nella e-mail del 26 aprile 2013 e latariffa offerta da SDB a Versace nel novembre 2012, pur trattandosidi elementi oggettivamente privi dei requisiti di gravità, precisione econcordanza.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 111 Cost. e 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. per motivazione contraddittoria eobiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., e censura la sentenza impugnata laddove silegge: ‹‹Lamenta parte appellante la mancata valorizzazione dei suoidocc. 3-5-11-12. Essi, tuttavia, sono difficilmente valutabili nel sensoindicato da SDB. Essa assume di essere mandataria di Alitalia e diavere sottoscritto in tale veste il contratto di trasporto con SDB››.La ricorrente sostiene di non avere mai affermato di esseremandataria di Alitalia, né di avere sottoscritto in tale veste uncontratto “con SDB”, ossia con sé stessa, e che, pertanto, sul punto,il ragionamento della Corte d’appello sarebbe obiettivamenteincomprensibile. Rappresenta, altresì, che nell’ultima parte dellamotivazione, la Corte d’appello ha osservato: ‹‹ … le difese delle particonvenute e chiamate hanno osservato che l’HAWB è il vero e propriocontratto di trasporto emesso da [OSCURATO:PERSONA] rappresentapertanto il titolo contestato››. Così emergerebbe una motivazionecontraddittoria e comunque priva di senso logico, non avendo ilgiudice di merito compreso che “HAWB” altro non era che una letteradi vettura aerea.Numero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/20264. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possonoessere congiuntamente esaminati, e risultano infondati.4.1. A norma dell'art. 1737 c.c., il contratto di spedizione è unmandato col quale «lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere,in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto edi compiere le operazioni accessorie»; si tratta, come da pacificoinsegnamento anche della dottrina, di un mandato senzarappresentanza. Qualora lo spedizioniere assuma anche, in tutto o inparte, l'esecuzione del contratto di trasporto, si pongono a suo caricogli obblighi del vettore (ipotesi dello spedizioniere vettore, di cuiall’art. 1741 c.c.).Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire,affinché lo spedizioniere acquisti la veste di spedizioniere-vettore anorma dell'art. 1741 c.c., è necessario che assuma l'unitariaobbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto dellamerce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisuratoal rischio normale inerente al risultato finale dell'operazionecomplessiva. L'accertamento della avvenuta assunzione delleobbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve inun'indagine sul contenuto dell'intento negoziale, affidataesclusivamente al giudice di merito ed incensurabile in sede dilegittimità se sorretta da adeguata motivazione (così, Cass., sez. 3,13/8/1997 n. 7556; Cass., sez. 3, 6/8/2004 n. 15186; Cass., sez. 3,14/2/2005 n. 2898; Cass., sez. 3, 20/6/2014 n. 14089; Cass., sez.3, 8/9/2022 n. 26504; Cass., sez. 3, 22/12/2025 n. 33690).4.2. La Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità contrattualedella odierna ricorrente in quanto il contratto che aveva concluso conla Versace avrebbe dovuto qualificarsi “spedizione-trasporto” e non“spedizione”. In assenza di un documento contrattuale, ha trattoargomento in tal senso da una serie di elementi presuntivi, quali laNumero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026pubblicità sul sito dalla quale si evinceva che oggetto sociale dellaimpresa era anche la fornitura di servizi di trasporto, la dizione “ns.mezzo” utilizzata nella e-mail inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] con laquale informava la Versace del furto della merce, la presentazionedella denuncia sporta a seguito del furto della merce, nonché lapredisposizione di una tariffa unitaria di tutte le spese comunqueafferenti alla spedizione ed al trasporto, affermando che tale ultimoindizio avrebbe chiaramente denotato che alla tariffa unitariacorrispondesse una obbligazione unitaria, comprendente spedizione etrasporto, con conseguente corresponsione di un unico compenso.La Corte d’appello non si è tuttavia limitata a fondare la decisionesui suddetti “indizi”, ma ha pure valorizzato l’ulteriore circostanza chela [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata al ritiro dei beni presso lafabbrica della mandante ed alla successiva consegna pressol’aeroporto, come sarebbe emerso dalla documentazione in atti: e lagiurisprudenza di legittimità sopra riportata insegna che losvolgimento di un’attività di trasferimento delle cose da un luogo adun altro rientrante nella prestazione tipica costituisce oggetto dellaprincipale obbligazione facente capo al vettore del contratto ditrasporto di cose, quale descritta nell’art. 1678 c.c.; giurisprudenzache il giudice di merito, compiuto detto accertamento, hacorrettamente applicato, ritenendo appunto integrata la fattispeciedella cd. spedizione-trasporto di cui all’art. 1741 c.c., dato che (siripete) era emerso che lo spedizioniere aveva anche assuntol’esecuzione della prestazione di trasporto, assumendoconseguentemente gli obblighi e la responsabilità del vettore inrelazione a quelle fasi del servizio reso direttamente riconducibili altrasporto (cfr. Cass., sez. 3, 9/4/1999 n. 3468; Cass., sez. 3,14/2/2005 n. 2898; Cass., sez. 3, 20/6/2014 n. 14089; Cass., sez. 3,8/9/2022 n. 26504).Numero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ad abundantiam, va osservato che, a differenza dell’attività diinterpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comunevolontà dei contraenti, l’attività di qualificazione giuridica è finalizzataad individuare la disciplina in concreto applicabile alla fattispecie ed èsuscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò cheper quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi difatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass.,4/6/2021, n. 15603). Ebbene, nel caso in esame, la Corte territorialeha correttamente applicato l’art. 1741 c.c., e ciò alla luce non solodegli elementi presuntivi sopra indicati, ma altresì all’esitodell’accertamento fattuale che l’odierna ricorrente aveva assuntol’obbligo di ritirare la merce presso i magazzini della committenteVersace e di curarne la consegna anche presso il negozio.Ne consegue che non è configurabile la denunciata violazionedella disposizione di cui all’art. 1741 c.c.4.3. Priva di sostanza è, pertanto, la denuncia di violazione degliartt. 2721 e 2729 c.c., considerato che nella ricostruzione dellavicenda fattuale la Corte d’appello ha attribuito rilievo dirimente allacircostanza che in base alle tariffe praticate la SDB si era obbligata edimpegnata al ritiro dei beni dalla fabbrica, circostanza con la quale lacensura svolta non si confronta minimamente.D’altro canto, non può che ribadirsi che, in tema di provapresuntiva, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 c.c. può prospettarsi quando ilgiudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsisu presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione oconcordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenzaignota, e non anche quando la critica si concreti nella diversaNumero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma (S.U. 24/1/2018 n. 1785, in motivazione;Cass., sez. 2, 21/03/2022 n. 9054; Cass., sez. 2, 22/9/2025 n.25889).5. Il terzo motivo è inammissibile.Al di là del carattere logicamente congruo (e oggettivamentecomprensibile) dell’esposizione contenuta nel discorso giustificativoelaborato dal giudice d’appello, la prospettazione del vizio dimotivazione viene inammissibilmente collegata dalla ricorrente alrilievo di elementi ricavabili aliunde rispetto al solo testo, in séconsiderato, della motivazione della sentenza impugnata; e ciò inpalese violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità (cfr. S.U., Sentenza n. 8053 del 7/4/2014, Rv. 629830 –01; S.U., Sentenza n. 8054 del 7/4/2014). Infatti, la ricorrente,nell’illustrare il motivo, oltre ad assumere che il contratto di trasportonon è stato effettuato da Alitalia, per cui il riferimento a talecompagnia aerea contenuto in sentenza sarebbe fuori luogo,asserisce pure di non avere mai affermato di avere emesso lettera divettura “as agent of [OSCURATO:PERSONA]”, ossia nella veste diagente IATA del vettore aereo [OSCURATO:PERSONA].6. L’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi comporta il rigettodel ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 14455/2024Numero sezionale 1859/2026Numero di raccolta generale 19239/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese, che liquida in complessivi euro 6.200, di cuieuro 200 a titolo di esborsi, oltre alle spese generali nella misuraforfettaria del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stessoart. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 22 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 19239/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris