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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 40666/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 10/06/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 cod.pen. ed altro.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Il motivo è inammissibile perché è fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

La corte ha reso adeguata motivazione osservando che all'imputato è già stata riconosciuta l'attenuante speciale prevista dall'art. 648 cod.pen. con giudizio di prevalenza sulle recidiva reiterata, valorizzando il numero di beni oggetto della contraffazione e della ricettazione meglio precisati nel capo d'imputazione e che il valore della merce contraffatta costituita da prodotti recanti marchi di note case di moda non consente il riconoscimento dell'ulteriore attenuante.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] B R LLINO Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 17/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANIA, in data 10/06/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 cod.pen. ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il motivo è inammissibile perché è fondato sulle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte ha reso adeguata motivazione osservando che all'imputato è già stata riconosciuta l'attenuante speciale prevista dall'art. 648 cod.pen. con giudizio di prevalenza sulle recidiva reiterata, valorizzando il numero di beni oggetto della contraffazione e della ricettazione meglio precisati nel capo d'imputazione e che il valore della merce contraffatta costituita da prodotti recanti marchi di note case di moda non consente il riconoscimento dell'ulteriore attenuante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] B R LLINO Il
Sentenza Cassazione n. 40666/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris