CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22443/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2921/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 262. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Per la correzione dell’ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 2944/2024, depositata in data 31 gennaio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 2944/2023, Correzione errore materiale (ord. Cass.n. 2944/2024) emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 2921/2016 e volto alla cassazione della sentenza della Commissione t ributaria regionale della Puglia – Sezione distaccata di Foggia n. 2971/26/2015. Il contribuenterileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, nel dispositivo della pronuncia, ha disposto che: « Rigetta il ricorso e condanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge», non disponendo, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’[OSCURATO:PERSONA], espressamente richiesta nell’atto di ricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 9 luglio 202 4 . Considerato che: 1. L’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti , atteso che nel dispositivo della pronuncia si legge che: « Rigetta il ricorso e condanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge», non disponendo per una mera svista, dunque, la distrazione delle spese a favore dell’[OSCURATO:PERSONA], espressamente richiesta nell’atto di ricorso. Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Condanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge» , deve leggersi e intendersi « C ondanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], antistatario» P.Q.M. La Corte corregge l’ordinanza n. 2944 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel senso che laddove è scritto, nel dispositivo, «Condanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge» , deve leggersi e intendersi « C ondanna in solido l’Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], antistatario» Manda alla Cancelleria per l’annotazione della correzione in calce all