CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i due motivi su cui si fonda l'impugnazione sono manifestamente infondati. Considerato, infatti, il Tribunale di sorveglianza di Firenze nel respingere la la domanda di liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], attualmente in regime di detenzione domiciliare quale collaboratore di giustizia, ha osservato che la Procura nazionale antimafia ha espresso parere contrario alla concessione del beneficio in parolairitenendo non lineare e convincente il percorso collaborativo del condannato, che il suo comportamento nel corso della misura alternativa non sempre è stato ineccepibile e che egli è stato più volte segnalato dalle forze dell'ordine per irregolarità di tipo amministrativo. Rilevato, altresì, che lo stesso Tribunale ha anche evidenziato l'assenza di una qualsivoglia attività di tipo riparativo- nei confronti delle vittime, pur svolgendo l'odierno ricorrente un' attività lavorativa e che, quindi, sulla base di tali elementi complessivamente valutati manca ancora la prova di una totale resipiscenza, ritenuta necessaria per la concessione della liberazione condizionale. Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge e di motivazione, tende in realtà ad una differente valutazione (inammissibile in questa sede) degli elementi di merito valutati, in modo adeguato e non contraddittorio, dal Tribunale di sorveglianza. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobre