CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: GRANDI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 ottobre 1976; GRISI Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mi) il 10 giugno 1955; avverso la sentenza n. 20888/22RGGIP del Tribunale di Milano del 3 ottobre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; lette la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione della confisca del profitto ed alle conseguenti statuizioni.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale di Milano ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] - imputati, unitamente ad altri soggetti la cui posizione è stata diversamente definita, per la violazione degli artt. 110, 112n. 1, e 452-quaterdecies cod. pen., in quanto, nelle rispettive qualità imprenditoriali rivestite, illecitamente trasportavano, smaltivano, ricevevano, cedevano e comunque gestivano abusivamente ingenti quantità di rifiuti speciali - la pena concordata, previo riconoscimento ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche, ritenute, quanto al Grandi equivalenti alle contestate aggravanti, e quanto al Grisi prevalenti, di mesi 10 di reclusione al primo e di 1 anno ed 8 mesi di reclusione al secondo. Il Tribunale disponeva, altresì, la confisca del profitto conseguito attraverso le condotte illecite contestate, determinandolo, quanto al Grandi in euro 467.250,00 e, quanto al Grisi, in euro 752.500,00. Avverso la descritta sentenza proponevano ricorso per cassazione i due imputati, articolando, rispettivamente, tre motivi di impugnazione il Grandi e due motivi il Grisi, integrati, quanto a quest'ultimo, da un ulteriore motivo aggiunto formulato con memoria del 31 gennaio 2023. Il primo dei tre motivi articolati dal Grandi attiene alla ritenuta illegalità della confisca in presenza di un sequestro preventivo ai fini della confisca diretta su cose presumibilmente servite a commettere il reato e di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni aventi un valore pari al profitto conseguito tramite il reato. Il secondo motivo concerne la illegalità della confisca stante la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del profitto da reato. Infine, il terzo motivo attiene alla violazione del principio di legalità, ragionevolezza e proporzionalità in ragione della natura sanzionatoria della confisca. Dei due motivi articolati dal Grisi, il primo ha ad oggetto il vizio di difetto di motivazione in punto di individuazione della nozione di profitto da reato. Il secondo motivo attiene alla ritenuta correlazione causale fra la somma confiscata e la commissione del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen.Come detto il secondo ricorrente ha formulato, con atto del 31 gennaio 2023 un motivo aggiunto di ricorso, col quale ha contestato la possibile coesistenza, ai sensi dell'art. 452-quaterdecies cod. pen., della confisca delle cose che servirono a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono il prodotto o il profitto, ritenendo che le due misure siano state previste dal legislatore in forma alternativa e non cumulativa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Esaminando prioritariamente il primo motivo formulato dal Grandi ed il motivo aggiunto formulato dal Grisi (in tale senso facendo un consapevole "strappo alla regola" posto che il motivo aggiunto da quest'ultimo articolato sarebbe suscettibile di essere valutato solo in quanto costituisca lo sviluppo logico di un precedente ammissibile motivo tempestivamente presentato), stante la omogeneità argomentativa che li contraddistingue, si rileva che si tratta di rilievi manifestamente infondati. E', infatti, ben vero che il legislatore, nel prevedere la, doverosa, confisca delle cose che servirono a commettere il reato affianca ad essa la, altrettanto doverosa, confisca di quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, coordinando le due previsioni attraverso la congiunzione "o", la quale non ha di regola funzione copulativa ma disgiuntiva, ma un tale rilevo non appare idoneo a far ritenere che siffatte confische debbano intendersi siccome legate da un rapporto di esclusiva alternatività, nel senso che laddove ne sia stata disposta una, non è più ammissibile l'altra. Ed, invero, a prescindere dal frequente uso grammaticale della congiunzione "o" come espressiva non di una rigorosa alternatività ma di una pluralità di opzioni possibili, non necessariamente in rapporto di esclusività fra loro (ad esempio: è consentito bere alcolici o analcolici), come è chiaramente esemplificato proprio nella stessa disposizione ora in esame laddove è precisato che oggetto di confisca può essere il "prodotto o il profitto del reato", essendo indubbio che non vi è alternatività fra le due ipotesi ma supplementarietà, si osserva che una diversa soluzione sarebbe sostanzialmente irragionevole, atteso che consentirebbe, senza un plausibile motivo, la conservazione nel patrimonio del condannato (o del patteggiante) delle cose che servirono per commettere il reato, lasciando così insoddisfatta la esigenza di carattere social- preventivo, connessa alla misura di sicurezza di carattere patrimoniale, finalizzata, appunto, a rendere almeno più difficile, se non impossibile, la reiterazione delle condotte delittuose, essendo stato privato l'autore di esse dei mezzi per realizzarle di nuovo, ovvero permetterebbe la stabilizzazione del conseguimento del vantaggio derivante dalla commissione del reato, in spregio al risalente principio secondo il quale nemo lucupletari potest cum aliena iactura. Passando al secondo motivo del ricorso del Grandi, afferente al vizio di motivazione in relazione alle modalità del calcolo dell'importo equivalente al profitto del reato, va, in primo luogo, ribadito che, in materia di reati ambientali il profitto conseguito dall'agente può consistere non soltanto in un positivo ricavo patrimoniale da questi realizzato, ma anche nel vantaggio conseguente alla mera riduzione dei costi aziendali, cioè in un risparmio di spesa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 aprile 2019, n. 16056), mentre, quanto al merito della doglianza si osserva che l'importo della somma da confiscare è stato determinato dal Tribunale meneghino con un criterio obbiettivo, sicuramente plausibile nella sua individuazione, che, esulando esso dalla manifesta illogicità, non è suscettibile dì essere contestato in sede di legittimità, concernendo esso una valutazione afferente al fatto sulla quale questa Corte, una volta esclusa la manifesta illogicità o la violazione di legge, non ha margini di sindacato. Quanto al terzo motivo di impugnazione presentato dalla difesa del Grandi, si osserva che esso appare del tutto fuori fuoco, posto che, avendo ad oggetto la disposta confisca - la cui eminente finalità non è quella sanzionatoria ma è quella di riportare equilibrio nell'ordine economico delle cose, impedendo che la commissione di un reato abbia risvolti positivi per chi lo abbia realizzato - "il prodotto o il profitto del reato", poco senso ha lamentarne la "legalità, ragionevolezza e proporzionalità" rispetto al fatto commesso, essendo in discussione solo il profilo, peraltro già esaminato attraverso il precedente motivo di impugnazione, della derivazione di tale profitto e prodotto rispetto al fatto in questione. Venendo al ricorso del Grisi, riguardo al primo motivo appare opportuno richiamare il principio dianzi enunciati in relazione alla congruità del criterio, peraltro non contestato nella sua concludenza, seguito dal giudice del merito per la determinazione del profitto conseguito dal ricorrente tramite la commissione delle condotte a lui attribuite. Con riferimento al secondo ed ultimo motivo di ricorso, essendo stato già esaminato quello presentato come motivo aggiunto, è sufficiente anche in questo caso ricordare che, come già rilevato, integra, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, il concetto di profitto del reato, non solo quanto sia stato positivamente ricavato da esso, ma anche l'eventuale risparmio di spesa derivante dalla condotta illecita posta in essere (in generale sulla qualificazione del risparmio di spesa derivante dal reato come profitto illecito: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 27 febbraio 2022, n. 29397). I ricorsi proposti dagli imputati sono, pertanto, inammissibili e, di conseguenza, i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000