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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 36469/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza n. 734/2023, emessa da questa Corte il 28 febbraio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stata annullata - limitatamente alla recidiva e alla determinazione della pena - la sentenza impugnata, pronunciata il 15 settembre 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila; - che, per mero errore materiale, nel dispositivo annotato sul ruolo, è stato disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia, nonostante la sentenza impugnata sia stata pronunciata dalla Corte di appello di L'Aquila e non da una sezione della Corte di appello di Perugia; - che, pertanto, va disposta la correzione dell'errore materiale, nel senso che, laddove si legge con rinvio per nuovo giudizio "ad altra sezione della Corte di appello di Perugia", deve leggersi con rinvio per nuovo giudizio "alla Corte di appello di Perugia".

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza relativo alla decisione sul ricorso n.

R.G. 43294/2022 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove indicato «ad altra sezione della Corte di appello di Perugia», si legga invece «alla Corte di appello di Perugia».

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso, il 31 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza n. 734/2023, emessa da questa Corte il 28 febbraio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stata annullata - limitatamente alla recidiva e alla determinazione della pena - la sentenza impugnata, pronunciata il 15 settembre 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila; - che, per mero errore materiale, nel dispositivo annotato sul ruolo, è stato disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia, nonostante la sentenza impugnata sia stata pronunciata dalla Corte di appello di L'Aquila e non da una sezione della Corte di appello di Perugia; - che, pertanto, va disposta la correzione dell'errore materiale, nel senso che, laddove si legge con rinvio per nuovo giudizio "ad altra sezione della Corte di appello di Perugia", deve leggersi con rinvio per nuovo giudizio "alla Corte di appello di Perugia". P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza relativo alla decisione sul ricorso n. R.G. 43294/2022 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove indicato «ad altra sezione della Corte di appello di Perugia», si legga invece «alla Corte di appello di Perugia». Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso, il 31 maggi
Sentenza Cassazione n. 36469/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris