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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15812/2026

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uila (P.I.

ECOD.

FISC. 01792410662), già Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Avez-zano – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) il quale chiede di voler ri-cevere le comunicazioni di Cancelleria al proprio indirizzo di posta elettro-nica certificata: [OSCURATO:EMAIL] ovvero alnumero di [OSCURATO:TELEFONO] ed elettivamente domiciliata presso il suo stu-dio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35/b (Tele[OSCURATO:TELEFONO]), come da pro-cura stesa in calce al ricorso rilasciata giusta Deliberazione del medesimoD.G. n. 1899 del 2 novembre 2020.RicorrentecontroCasa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (P.I.: 09037401008), sedente in Avez-zano (AQ), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 37, in persona dell'AmministratoreUnico e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRC TMS60M11 G482 B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L10 H501 P), i qualidichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti pro-cessuali ai numeri di tele[OSCURATO:TELEFONO] e 0863/22055 e/o agli indirizzidi posta certificata [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], in virtù di procura unita al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n° 1211 depositata il15 settembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base del contratto del 3 no-vembre 2010, otteneva un decreto ingiuntivo per euro 613.611,21 “oltreinteressi” contro la Asl n° 1 Avezzano – [OSCURATO:SOCIETA] - L'Aquila per il saldodelle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nell'anno 2010, mase lo vedeva opporre dall'intimata, la quale eccepiva che dal credito dove-vano essere detratti, oltre al ticket già incassato dalla struttura, anche eu-ro 326.984,40 per prestazioni non remunerabili per le ragioni già indicatenel verbale del Nucleo operativo di controllo (NOC) non contestato da con-troparte.L'Asl concludeva, comunque, per la revoca integrale del decreto monitorio.2.- Il Tribunale dell'Aquila revocava il decreto (ritenendo non dovuti gli in-teressi come ingiunti) e condannava l'Asl a pagare la somma capitale in-timata di euro 613.611,21 oltre agli interessi ex d.lgs. n° 231/2002.La sentenza veniva impugnata dall'Asl davanti alla Corte d'appello dellastessa città, che tuttavia respingeva integralmente il gravame.Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/20263.- Per quello che qui ancora rileva, osservava il secondo Giudice che nellotestato la sola somma di euro 326.984,40 (non dovuta a causa della nonremunerabilità delle prestazioni, in ragione delle contestazioni del NOC),con la conseguenza che il residuo di euro 286.626,81 (613.611,21 meno326.984,40) era incontroverso e, pertanto, dovuto, essendo nuove e tar-dive, e pertanto, inammissibili, le eccezioni sollevate dall'Asl con atti suc-cessivi all'opposizione.Delimitato l'oggetto del contendere al solo importo di euro 326.984,40, laCorte osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Casa di cura,le clausole contrattuali permettevano all'Asl di svolgere i controlli sulla re-golarità delle prestazioni anche oltre il termine convenzionale di centoventigiorni (come effettivamente avvenuto nella fattispecie), ma l'unica conse-guenza di tale tardività era quella di rendere immediatamente esigibile ilcredito della Struttura per le prestazioni.Per contro, era sempre salva la possibilità per l'Asl di azionare successi-vamente, mediante recupero o compensazione su pagamenti futuri, i con-trocrediti restitutori per le prestazioni irregolari.Nondimeno, anche l'importo di euro 326.984,40 (l'unico in contestazione)era del pari dovuto, poiché i rilievi del NOC, sindacabili nel merito dal Giu-dice ordinario, erano infondati.Ne derivava il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusio-ne delle spese.4.- Ricorre per cassazione l'Asl affidando l'impugnazione a due motivi.Resiste la Casa di cura, che conclude per la reiezione del ricorso, assegna-to per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc. civ.Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026Con ordinanza interlocutoria n° 3906 del 16 febbraio 2025 il Collegio harinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Uni-te di questa Corte sulla questione sollevata con ordinanza n° 17925 del 28giugno 2024, consistente nello stabilire se possa ritenersi coperta dal giu-dicato implicito la questione di rito, non espressamente scrutinata dal giu-dice del merito, ove quest'ultimo esamini e decida il merito della contro-versia.Le Sezioni Unite hanno risolto la questione con sentenza n° 24172 del 29agosto 2025, sicché la presente causa è stata nuovamente rimessa all'o-dierna adunanza camerale per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo l'Asl censura la decisione sotto due profili.Il primo è rubricato “Nullità della sentenza o del procedimento per viola-zione dell'art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 345 c.p.c. ai sen-si dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione delloart. 324 c.p.c. nonché dell'art. 2909 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.”.La ricorrente fa osservare che il primo Giudice si era pronunciato sull'inte-ro credito azionato dalla Casa di cura e che pertanto il Tribunale aveva ri-tenuto implicitamente comprese nell'oggetto del processo anche le conte-stazioni riguardanti il credito di euro 286.626,81, proposte da essa oppo-nente nella memoria istruttoria, anziché nell'atto di citazione.Tale statuizione non era stata appellata dalla struttura privata, con la con-seguenza che in ordine all'ammissibilità delle predette contestazioni si sa-rebbe formato il giudicato: nondimeno, la Corte ne avrebbe rilevato d'uffi-cio la tardività, erroneamente limitando il contendere al solo residuo im-porto di euro 326.984,40.Col secondo profilo – rubricato “Nullità della sentenza per violazione e fal-sa applicazione degli artt. 645 e 653 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1,Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026n. 4 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 183, comma VI, c.p.c. aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.” – l'Asl deduce di aver chiesto giànell'opposizione l'integrale revoca del decreto e che tale posizione difensi-va era stata illustrata anche nella prima memoria ex art. 183, sesto com-ma, n° 1, cod. proc. civ., senza che la controparte avesse mai eccepitol'estraneità all'oggetto del contendere del credito di euro 286.626,81.6.- Il motivo è fondato.È noto che l'onere della riproposizione delle domande ed eccezioni non ac-colte in primo grado (ex art. 346 cod. proc. civ.) non opera per le questio-ni rilevabili d'ufficio dal giudice in sede di gravame, ove non siano stateoggetto di esame e decisione in primo grado.Ciò comporta che le questioni pregiudiziali di rito pretermesse od irrisoltenella motivazione della sentenza di primo grado rimarranno rilevabili an-che ad opera del giudice di appello, pur in mancanza di un motivo di gra-vame o della loro riproposizione.Tuttavia, la libera iniziativa del giudice con riguardo alle questioni rilevabilid'ufficio trova un limite nel caso in cui una di tali questioni sia stataespressamente o implicitamente decisa nel precedente grado di giudizioed il relativo punto non abbia formato oggetto di impugnazione ad operadella parte soccombente, ovvero, nel caso di parte vittoriosa, non sia statocomunque riproposto al giudice di appello ex art. 346 cod. proc. civ. (pertutte: Cass., sez. un., 21 marzo 2019, n° 7940).Ora, si legge nella stessa sentenza d'appello (pagina 2) che “il primo giu-dice ha circoscritto il perimetro del thema decidendum unicamente al dirit-to della Casa di [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento delle prestazioni ese-guite in forza del contratto del novembre 2010 escludendo in tal modo laquestione del ticket per motivazioni a cui si omette volutamente di far ri-ferimento non avendo, nel prosieguo, costituito motivo di gravame”.Dunque, secondo la stessa Corte, il Tribunale aveva ritenuto escluso dallooggetto del contendere solo la questione del ticket e, per converso, incluseNumero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026tutte le altre questioni dibattute dalle parti, che comprendevano non solola debenza di euro 326.984,40, ma anche quella di euro 286.626,81.Pertanto, la Corte d'appello – sul presupposto che la remunerabilità delleprestazioni relative al credito di euro 286.626,81 non sarebbe stata conte-stata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e che, in definitiva, lacontestazione riguardava unicamente l'importo di euro 326.984,40, men-tre per la restante parte (euro 286.626,81) la pretesa creditoria doveva ri-tenersi fondata – ha in sostanza rimesso in discussione un punto esplici-tamente deciso dal primo giudice, laddove la contestazione di tale statui-zione avrebbe dovuto rivestire la forma dell'appello incidentale.Non ha, poi, alcun rilievo il fatto che nell'opposizione a decreto ingiuntivol'Asl abbia specificamente contestato di dover pagare solo l'importo di eu-ro 326.984,40, poiché a tale difettosa contestazione non sembra sia se-guita alcuna specifica eccezione da parte della Casa di cura (che non risul-ta dalla sentenza e non è stata indicata nel controricorso), tanto che an-che il Tribunale (non importa qui stabilire se per effetto della sola citazioneoppure a seguito delle difese successive dell'Asl) ha ritenuto di doversipronunciare su tutto il credito, composto dai due addendi sopra indicati.E neppure ha rilievo che la Casa di cura, parte integralmente vittoriosa inprimo grado, nella comparsa di risposta d'appello abbia eccepito che l'Aslaveva contestato solo il credito di euro 326.984,40 (e non anche l'altro),facendo discendere da tale constatazione l'applicabilità dell'art. 115 cod.proc. civ.Infatti – anche aderendo alla tesi più favorevole per la struttura – l'oneredi riproporre le eccezioni ex art. 346 cod. proc. civ. in tanto può esercitar-si, in quanto tali eccezioni siano state ritualmente sollevate nel giudizio diprimo grado: onere il cui adempimento qui non appare dimostrato, tenutoconto dell'insufficienza degli stralci degli atti processuali riprodotti nel ri-corso e nel controricorso.Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa alla Corte d'appellodell'Aquila per nuovo esame del merito sul residuo credito di euro286.686,81.La conclusione sopra esposta è pienamente conforme al recente decisumdi Cass., sez. un., 29 agosto 2025 n° 24172, col quale è stato chiaritoche, tolte alcune questioni estromesse dall'area del giudicato implicito (di-fetto di legittimatio ad causam, difetto di interesse ad agire, mancanzadelle condizioni di proponibilità dell'azione, difetto di rappresentanza pro-cessuale, decorso di termini perentori per la proponibilità della domanda,giudicato esterno o interno risultante dagli atti, litispendenza, inesistenzadella sentenza), la statuizione di accoglimento del merito della domandaimplica necessariamente la decisione della questione pregiudiziale di ritoin senso favorevole, ossia non ostativo a quella di merito.A maggior ragione occorre, dunque, un appello incidentale ove la questio-ne pregiudiziale di rito sia stata esplicitamente o implicitamente risolta dalprimo giudice, come nel presente caso, nel quale il Tribunale ha ritenutocompresa nel perimetro del giudizio i crediti relativi alle prestazioni di FKT(euro 286.626,81), erogate in mese diverso rispetto a quello della fattura-zione.Nella memoria illustrativa (pagina 6) la resistente invoca un overruling e,dunque, se ben si intende, la salvezza della sua eccezione formulata nellacomparsa di secondo grado ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., ma senzaillustrare adeguatamente l'imprevedibilità dell'asserito mutamento giuri-sprudenziale derivante da Cass., sez. un., 29 agosto 2025 n° 24172: mu-tamento che, peraltro, potrebbe al più invocarsi nel caso di mancato esa-me da parte del giudice della questione pregiudiziale, ma non, come nellapresente ipotesi, di decisone espressa di essa.7.- Col secondo motivo – intitolato “II.1 Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli art. 3, 8 e 11 del contrattostipulato tra le parti in data 3 novembre 2010 ai sensi dell'art. 360, com-Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026ma 1, n. 3 c.p.c.

II.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 133,comma 1, lett. c) del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c; Violazione e falsa applicazione del combinato dispo-sto degli artt. 2, 3 e 5 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato E, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Violazione e falsa applicazionedell'art. 8-octies del D.Lgs. 502/1992, come inserito dall'art. 8, comma 4,del D.Lgs. 229 del 1993 e, quindi, ulteriormente integrato dall'art. 8,comma 3, lett. o) del D.Lgs. 254/2000, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.” – deduce che la Corte d'appello, dopo aver correttamente ritenu-to che il potere di controllo da parte dall'Asl sulla regolarità delle presta-zioni potesse essere esercitato senza alcun limite temporale, avrebbe al-tresì ritenuto – questa volta erroneamente – di poter essa stessa procede-re all'esame meritale delle ragioni addotte dal NOC nei relativi verbali asostegno delle decurtazioni, operando, di fatto, una disapplicazione al casoconcreto degli esiti delle verifiche ispettive di appropriatezza e legittimitàdelle prestazioni sanitarie e finendo col negare la vincolatività degli esitidelle verifiche amministrative, pur espressamente discendente sia dalleclausole negoziali del contratto del 3 novembre 2010, sia dalla naturapubblicistica dei verbali ispettivi, cui andrebbe riconosciuta la natura di at-to amministrativo discrezionale.8.- Il mezzo è infondato.È fin troppo noto che l'interpretazione del contratto può essere sindacatain sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di erme-neutica dei contratti o per vizio di motivazione; e la violazione delle pre-dette regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbiascelto una piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testocontrattuale (Cass., sez.

III, 10 maggio 2018, n° 11254).La denuncia del vizio di motivazione richiede poi la precisa indicazione del-le lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito,ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agliNumero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancoradei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assolutaincompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emerga-no appunto dalla sentenza (Cass., sez.

I, 12 ottobre 2018, n° 2554).Ora, la sentenza impugnata (pagina 8) ha preso in esame il contratto e,sulla base dell'art. 3 dello stesso, ha ritenuto infondate le irregolarità con-sistenti nella omessa indicazione del motivo o dell'urgenza della prestazio-ne richiesta nell'impegnativa del medico di medicina generale, con ciò di-mostrando di aver tenuto presente le pattuizioni tra struttura e Asl e di in-terpretarle nel senso della non vincolatività (convenzionale) dei verbaliispettivi.Il mezzo in esame è infondato anche laddove predica la vincolatività exlege dei verbali NOC.Sul punto occorre richiamare i precedenti di questa Corte resi in fattispe-cie analoga (si allude a Cass., sez.

III, 26 gennaio 2024, n° 2577 e Cass.,sez.

I, 2 maggio 2024, n° 11719, con menzione di altre pregresse decisio-ni), secondo i quali, quando la struttura sanitaria chiede il pagamento oresiste alla pretesa di pagamento di somme da parte dell'amministrazionesanitaria, nella fase esecutiva del rapporto, la giurisdizione ordinaria intema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» (art. 133, primo comma,lettere b] e c] del d.lgs. n° 104/2010) si estende alle questioni inerentiall'adempimento ed all'inadempimento della concessione di beni pubblici epubblici servizi, nonché alle conseguenze indennitarie, vertendosi nell'am-bito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui siano impugnati atti diesercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge, quali sono quelli imme-diatamente costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto concessorio.Secondo i precedenti citati, l'accertamento dell'adempimento o inadempi-mento delle obbligazioni assunte e, quindi, dell'effettiva debenza dei corri-spettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea alNumero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discreziona-le, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rap-porto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche sog-gettive obbligo/pretesa.Ne deriva, dunque, che ben poteva la Corte territoriale direttamente ac-certare e sindacare le singole voci costitutive del credito azionato in giudi-zio, anche in considerazione del fatto che il pagamento del corrispettivodelle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell'ambito di appositiaccordi contrattuali e, dunque, nell'ambito di rapporti paritetici tra struttu-ra e [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo, respinge il secondo.

Cassa la sentenzaimpugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appellodell'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del presente giu-dizio.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uila (P.I. ECOD. FISC. 01792410662), già Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Avez-zano – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) il quale chiede di voler ri-cevere le comunicazioni di Cancelleria al proprio indirizzo di posta elettro-nica certificata: [OSCURATO:EMAIL] ovvero alnumero di [OSCURATO:TELEFONO] ed elettivamente domiciliata presso il suo stu-dio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35/b (Tele[OSCURATO:TELEFONO]), come da pro-cura stesa in calce al ricorso rilasciata giusta Deliberazione del medesimoD.G. n. 1899 del 2 novembre 2020.RicorrentecontroCasa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (P.I.: 09037401008), sedente in Avez-zano (AQ), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 37, in persona dell'AmministratoreUnico e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRC TMS60M11 G482 B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L10 H501 P), i qualidichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti pro-cessuali ai numeri di tele[OSCURATO:TELEFONO] e 0863/22055 e/o agli indirizzidi posta certificata [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL], in virtù di procura unita al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n° 1211 depositata il15 settembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base del contratto del 3 no-vembre 2010, otteneva un decreto ingiuntivo per euro 613.611,21 “oltreinteressi” contro la Asl n° 1 Avezzano – [OSCURATO:SOCIETA] - L'Aquila per il saldodelle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nell'anno 2010, mase lo vedeva opporre dall'intimata, la quale eccepiva che dal credito dove-vano essere detratti, oltre al ticket già incassato dalla struttura, anche eu-ro 326.984,40 per prestazioni non remunerabili per le ragioni già indicatenel verbale del Nucleo operativo di controllo (NOC) non contestato da con-troparte.L'Asl concludeva, comunque, per la revoca integrale del decreto monitorio.2.- Il Tribunale dell'Aquila revocava il decreto (ritenendo non dovuti gli in-teressi come ingiunti) e condannava l'Asl a pagare la somma capitale in-timata di euro 613.611,21 oltre agli interessi ex d.lgs. n° 231/2002.La sentenza veniva impugnata dall'Asl davanti alla Corte d'appello dellastessa città, che tuttavia respingeva integralmente il gravame.Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/20263.- Per quello che qui ancora rileva, osservava il secondo Giudice che nellotestato la sola somma di euro 326.984,40 (non dovuta a causa della nonremunerabilità delle prestazioni, in ragione delle contestazioni del NOC),con la conseguenza che il residuo di euro 286.626,81 (613.611,21 meno326.984,40) era incontroverso e, pertanto, dovuto, essendo nuove e tar-dive, e pertanto, inammissibili, le eccezioni sollevate dall'Asl con atti suc-cessivi all'opposizione.Delimitato l'oggetto del contendere al solo importo di euro 326.984,40, laCorte osservava che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Casa di cura,le clausole contrattuali permettevano all'Asl di svolgere i controlli sulla re-golarità delle prestazioni anche oltre il termine convenzionale di centoventigiorni (come effettivamente avvenuto nella fattispecie), ma l'unica conse-guenza di tale tardività era quella di rendere immediatamente esigibile ilcredito della Struttura per le prestazioni.Per contro, era sempre salva la possibilità per l'Asl di azionare successi-vamente, mediante recupero o compensazione su pagamenti futuri, i con-trocrediti restitutori per le prestazioni irregolari.Nondimeno, anche l'importo di euro 326.984,40 (l'unico in contestazione)era del pari dovuto, poiché i rilievi del NOC, sindacabili nel merito dal Giu-dice ordinario, erano infondati.Ne derivava il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusio-ne delle spese.4.- Ricorre per cassazione l'Asl affidando l'impugnazione a due motivi.Resiste la Casa di cura, che conclude per la reiezione del ricorso, assegna-to per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc. civ.Entrambi i litiganti hanno depositato una memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026Con ordinanza interlocutoria n° 3906 del 16 febbraio 2025 il Collegio harinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Uni-te di questa Corte sulla questione sollevata con ordinanza n° 17925 del 28giugno 2024, consistente nello stabilire se possa ritenersi coperta dal giu-dicato implicito la questione di rito, non espressamente scrutinata dal giu-dice del merito, ove quest'ultimo esamini e decida il merito della contro-versia.Le Sezioni Unite hanno risolto la questione con sentenza n° 24172 del 29agosto 2025, sicché la presente causa è stata nuovamente rimessa all'o-dierna adunanza camerale per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo l'Asl censura la decisione sotto due profili.Il primo è rubricato “Nullità della sentenza o del procedimento per viola-zione dell'art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 345 c.p.c. ai sen-si dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione delloart. 324 c.p.c. nonché dell'art. 2909 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.”.La ricorrente fa osservare che il primo Giudice si era pronunciato sull'inte-ro credito azionato dalla Casa di cura e che pertanto il Tribunale aveva ri-tenuto implicitamente comprese nell'oggetto del processo anche le conte-stazioni riguardanti il credito di euro 286.626,81, proposte da essa oppo-nente nella memoria istruttoria, anziché nell'atto di citazione.Tale statuizione non era stata appellata dalla struttura privata, con la con-seguenza che in ordine all'ammissibilità delle predette contestazioni si sa-rebbe formato il giudicato: nondimeno, la Corte ne avrebbe rilevato d'uffi-cio la tardività, erroneamente limitando il contendere al solo residuo im-porto di euro 326.984,40.Col secondo profilo – rubricato “Nullità della sentenza per violazione e fal-sa applicazione degli artt. 645 e 653 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1,Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell'art. 183, comma VI, c.p.c. aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.” – l'Asl deduce di aver chiesto giànell'opposizione l'integrale revoca del decreto e che tale posizione difensi-va era stata illustrata anche nella prima memoria ex art. 183, sesto com-ma, n° 1, cod. proc. civ., senza che la controparte avesse mai eccepitol'estraneità all'oggetto del contendere del credito di euro 286.626,81.6.- Il motivo è fondato.È noto che l'onere della riproposizione delle domande ed eccezioni non ac-colte in primo grado (ex art. 346 cod. proc. civ.) non opera per le questio-ni rilevabili d'ufficio dal giudice in sede di gravame, ove non siano stateoggetto di esame e decisione in primo grado.Ciò comporta che le questioni pregiudiziali di rito pretermesse od irrisoltenella motivazione della sentenza di primo grado rimarranno rilevabili an-che ad opera del giudice di appello, pur in mancanza di un motivo di gra-vame o della loro riproposizione.Tuttavia, la libera iniziativa del giudice con riguardo alle questioni rilevabilid'ufficio trova un limite nel caso in cui una di tali questioni sia stataespressamente o implicitamente decisa nel precedente grado di giudizioed il relativo punto non abbia formato oggetto di impugnazione ad operadella parte soccombente, ovvero, nel caso di parte vittoriosa, non sia statocomunque riproposto al giudice di appello ex art. 346 cod. proc. civ. (pertutte: Cass., sez. un., 21 marzo 2019, n° 7940).Ora, si legge nella stessa sentenza d'appello (pagina 2) che “il primo giu-dice ha circoscritto il perimetro del thema decidendum unicamente al dirit-to della Casa di [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento delle prestazioni ese-guite in forza del contratto del novembre 2010 escludendo in tal modo laquestione del ticket per motivazioni a cui si omette volutamente di far ri-ferimento non avendo, nel prosieguo, costituito motivo di gravame”.Dunque, secondo la stessa Corte, il Tribunale aveva ritenuto escluso dallooggetto del contendere solo la questione del ticket e, per converso, incluseNumero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026tutte le altre questioni dibattute dalle parti, che comprendevano non solola debenza di euro 326.984,40, ma anche quella di euro 286.626,81.Pertanto, la Corte d'appello – sul presupposto che la remunerabilità delleprestazioni relative al credito di euro 286.626,81 non sarebbe stata conte-stata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e che, in definitiva, lacontestazione riguardava unicamente l'importo di euro 326.984,40, men-tre per la restante parte (euro 286.626,81) la pretesa creditoria doveva ri-tenersi fondata – ha in sostanza rimesso in discussione un punto esplici-tamente deciso dal primo giudice, laddove la contestazione di tale statui-zione avrebbe dovuto rivestire la forma dell'appello incidentale.Non ha, poi, alcun rilievo il fatto che nell'opposizione a decreto ingiuntivol'Asl abbia specificamente contestato di dover pagare solo l'importo di eu-ro 326.984,40, poiché a tale difettosa contestazione non sembra sia se-guita alcuna specifica eccezione da parte della Casa di cura (che non risul-ta dalla sentenza e non è stata indicata nel controricorso), tanto che an-che il Tribunale (non importa qui stabilire se per effetto della sola citazioneoppure a seguito delle difese successive dell'Asl) ha ritenuto di doversipronunciare su tutto il credito, composto dai due addendi sopra indicati.E neppure ha rilievo che la Casa di cura, parte integralmente vittoriosa inprimo grado, nella comparsa di risposta d'appello abbia eccepito che l'Aslaveva contestato solo il credito di euro 326.984,40 (e non anche l'altro),facendo discendere da tale constatazione l'applicabilità dell'art. 115 cod.proc. civ.Infatti – anche aderendo alla tesi più favorevole per la struttura – l'oneredi riproporre le eccezioni ex art. 346 cod. proc. civ. in tanto può esercitar-si, in quanto tali eccezioni siano state ritualmente sollevate nel giudizio diprimo grado: onere il cui adempimento qui non appare dimostrato, tenutoconto dell'insufficienza degli stralci degli atti processuali riprodotti nel ri-corso e nel controricorso.Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026In conclusione, la sentenza va cassata e rimessa alla Corte d'appellodell'Aquila per nuovo esame del merito sul residuo credito di euro286.686,81.La conclusione sopra esposta è pienamente conforme al recente decisumdi Cass., sez. un., 29 agosto 2025 n° 24172, col quale è stato chiaritoche, tolte alcune questioni estromesse dall'area del giudicato implicito (di-fetto di legittimatio ad causam, difetto di interesse ad agire, mancanzadelle condizioni di proponibilità dell'azione, difetto di rappresentanza pro-cessuale, decorso di termini perentori per la proponibilità della domanda,giudicato esterno o interno risultante dagli atti, litispendenza, inesistenzadella sentenza), la statuizione di accoglimento del merito della domandaimplica necessariamente la decisione della questione pregiudiziale di ritoin senso favorevole, ossia non ostativo a quella di merito.A maggior ragione occorre, dunque, un appello incidentale ove la questio-ne pregiudiziale di rito sia stata esplicitamente o implicitamente risolta dalprimo giudice, come nel presente caso, nel quale il Tribunale ha ritenutocompresa nel perimetro del giudizio i crediti relativi alle prestazioni di FKT(euro 286.626,81), erogate in mese diverso rispetto a quello della fattura-zione.Nella memoria illustrativa (pagina 6) la resistente invoca un overruling e,dunque, se ben si intende, la salvezza della sua eccezione formulata nellacomparsa di secondo grado ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., ma senzaillustrare adeguatamente l'imprevedibilità dell'asserito mutamento giuri-sprudenziale derivante da Cass., sez. un., 29 agosto 2025 n° 24172: mu-tamento che, peraltro, potrebbe al più invocarsi nel caso di mancato esa-me da parte del giudice della questione pregiudiziale, ma non, come nellapresente ipotesi, di decisone espressa di essa.7.- Col secondo motivo – intitolato “II.1 Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli art. 3, 8 e 11 del contrattostipulato tra le parti in data 3 novembre 2010 ai sensi dell'art. 360, com-Numero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026ma 1, n. 3 c.p.c. II.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 133,comma 1, lett. c) del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c; Violazione e falsa applicazione del combinato dispo-sto degli artt. 2, 3 e 5 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato E, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Violazione e falsa applicazionedell'art. 8-octies del D.Lgs. 502/1992, come inserito dall'art. 8, comma 4,del D.Lgs. 229 del 1993 e, quindi, ulteriormente integrato dall'art. 8,comma 3, lett. o) del D.Lgs. 254/2000, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.” – deduce che la Corte d'appello, dopo aver correttamente ritenu-to che il potere di controllo da parte dall'Asl sulla regolarità delle presta-zioni potesse essere esercitato senza alcun limite temporale, avrebbe al-tresì ritenuto – questa volta erroneamente – di poter essa stessa procede-re all'esame meritale delle ragioni addotte dal NOC nei relativi verbali asostegno delle decurtazioni, operando, di fatto, una disapplicazione al casoconcreto degli esiti delle verifiche ispettive di appropriatezza e legittimitàdelle prestazioni sanitarie e finendo col negare la vincolatività degli esitidelle verifiche amministrative, pur espressamente discendente sia dalleclausole negoziali del contratto del 3 novembre 2010, sia dalla naturapubblicistica dei verbali ispettivi, cui andrebbe riconosciuta la natura di at-to amministrativo discrezionale.8.- Il mezzo è infondato.È fin troppo noto che l'interpretazione del contratto può essere sindacatain sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di erme-neutica dei contratti o per vizio di motivazione; e la violazione delle pre-dette regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbiascelto una piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testocontrattuale (Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254).La denuncia del vizio di motivazione richiede poi la precisa indicazione del-le lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito,ovvero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agliNumero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancoradei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assolutaincompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emerga-no appunto dalla sentenza (Cass., sez. I, 12 ottobre 2018, n° 2554).Ora, la sentenza impugnata (pagina 8) ha preso in esame il contratto e,sulla base dell'art. 3 dello stesso, ha ritenuto infondate le irregolarità con-sistenti nella omessa indicazione del motivo o dell'urgenza della prestazio-ne richiesta nell'impegnativa del medico di medicina generale, con ciò di-mostrando di aver tenuto presente le pattuizioni tra struttura e Asl e di in-terpretarle nel senso della non vincolatività (convenzionale) dei verbaliispettivi.Il mezzo in esame è infondato anche laddove predica la vincolatività exlege dei verbali NOC.Sul punto occorre richiamare i precedenti di questa Corte resi in fattispe-cie analoga (si allude a Cass., sez. III, 26 gennaio 2024, n° 2577 e Cass.,sez. I, 2 maggio 2024, n° 11719, con menzione di altre pregresse decisio-ni), secondo i quali, quando la struttura sanitaria chiede il pagamento oresiste alla pretesa di pagamento di somme da parte dell'amministrazionesanitaria, nella fase esecutiva del rapporto, la giurisdizione ordinaria intema di «indennità, canoni ed altri corrispettivi» (art. 133, primo comma,lettere b] e c] del d.lgs. n° 104/2010) si estende alle questioni inerentiall'adempimento ed all'inadempimento della concessione di beni pubblici epubblici servizi, nonché alle conseguenze indennitarie, vertendosi nell'am-bito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui siano impugnati atti diesercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge, quali sono quelli imme-diatamente costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto concessorio.Secondo i precedenti citati, l'accertamento dell'adempimento o inadempi-mento delle obbligazioni assunte e, quindi, dell'effettiva debenza dei corri-spettivi in favore del concessionario è, per definizione, vicenda estranea alNumero registro generale 8781/2021Numero sezionale 673/2026Numero di raccolta generale 15812/2026Data pubblicazione 22/05/2026controllo delle modalità di esercizio del potere amministrativo discreziona-le, venendo in rilievo il profilo paritario e meramente patrimoniale del rap-porto concessorio, nella contrapposizione delle situazioni giuridiche sog-gettive obbligo/pretesa.Ne deriva, dunque, che ben poteva la Corte territoriale direttamente ac-certare e sindacare le singole voci costitutive del credito azionato in giudi-zio, anche in considerazione del fatto che il pagamento del corrispettivodelle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell'ambito di appositiaccordi contrattuali e, dunque, nell'ambito di rapporti paritetici tra struttu-ra e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo, respinge il secondo. Cassa la sentenzaimpugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appellodell'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del presente giu-dizio.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 15812/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris