Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1798/2011
ECLI:EU:C:2011:733
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑539/09
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
«Inadempimento di uno Stato — Intenzione espressa dalla Corte dei conti di procedere a controlli in uno Stato membro — Rifiuto opposto da detto Stato membro — Poteri della Corte dei conti — Art. 248 CE — Controllo della cooperazione tra le autorità amministrative nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto — Regolamento (CE) n. 1798/2003 — Entrate comunitarie — Risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto»
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Sistema comune di scambio di informazioni — Cooperazione amministrativa
in materia d’imposta sul valore aggiunto — Competenza di controllo della Corte dei conti — Portata
(Art. 248, nn. 1‑3, CE; regolamento del Consiglio n. 1798/2003)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 248, nn. 1‑3, CE lo Stato membro che si oppone a che la Corte
dei conti dell’Unione europea effettui controlli nel suo territorio, vertenti sulla cooperazione amministrativa ai sensi sia
del regolamento n. 1798/2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto, sia delle
modalità applicative di quest’ultimo.
L’art. 248 CE, che illustra nei dettagli il modo in cui la Corte dei conti è chiamata ad espletare la sua funzione di controllo
dei conti, dispone che essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità, la legittimità e la regolarità
di tali entrate e spese nonché la sana gestione finanziaria. Il n. 3 di tale articolo autorizza la Corte dei conti ad effettuare
controlli sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, in particolare negli Stati membri.
Orbene, il sistema di risorse proprie predisposto in esecuzione del [OSCURATO:PERSONA] è effettivamente finalizzato, quanto alle risorse
provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, ad istituire un obbligo a carico degli Stati membri di mettere a disposizione
della Comunità, come risorse proprie, una parte delle somme che essi riscuotono a titolo di detta imposta. Mirando a contrastare
la frode e l’evasione in materia d’imposta sul valore aggiunto, i meccanismi di cooperazione che vincolano gli Stati membri
in forza di tale regolamento n. 1798/2003 sono essi stessi idonei ad esercitare un’influenza diretta e sostanziale sull’effettiva
riscossione del gettito di tale imposta e, pertanto, sulla messa a disposizione del bilancio comunitario delle risorse provenienti
dall’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, l’effettiva applicazione, da parte di uno Stato membro, delle norme sulla cooperazione
istituita dal regolamento n. 1798/2003 è idonea a condizionare non solo l’attitudine di tale Stato membro a lottare efficacemente
contro la frode e l’evasione fiscale sul suo territorio, bensì anche quella degli altri Stati membri a garantire siffatta
lotta nei loro rispettivi territori, soprattutto quando la corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in tali
altri Stati membri dipende da informazioni in possesso di detto Stato.
Il controllo della Corte dei conti sulla cooperazione amministrativa ai sensi del regolamento n. 1798/2003 è quindi effettivamente
collegato alle entrate della Comunità considerate sotto il profilo della loro legittimità e della relativa sana gestione finanziaria,
e presenta, pertanto, un nesso diretto con le funzioni attribuite a tale istituzione dall’art. 248 CE.
(v. punti 59-61, 71, 77, 79, 81, dispositivo 1)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 novembre 2011 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Intenzione espressa dalla Corte dei conti di procedere a controlli in uno Stato membro – Rifiuto opposto da detto Stato membro – Poteri della Corte dei conti – Art. 248 CE – Controllo della cooperazione tra le autorità amministrative nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto – Regolamento (CE) n. 1798/2003 – Entrate comunitarie – Risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto»
Nella causa C‑539/09,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto il 21 dicembre 2009,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dal sig. A. Caeiros e dalla sig.ra B. Conte, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da:
[OSCURATO:PERSONA] europeo
, rappresentato dal sig. R. Passos e dalla sig.ra E. Waldherr, in qualità di agenti,
Corte dei Conti de l’Unione europea
, rappresentata inizialmente dal sig. R. Crowe, successivamente dal sig. T. Kennedy e dalla sig.ra B. Schäfer, in qualità
di agenti,
intervenienti,
contro
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentata dai sigg. C. Blaschke e N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J. N. [OSCURATO:PERSONA], K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský
e M. Safjan, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), G. Arestis, A. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič, dalla sig.ra C.
Toader e dal sig. J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 marzo 2011,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 maggio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], essendosi
opposta allo svolgimento, da parte della Corte dei conti dell’Unione europea, di controlli in [OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione
amministrativa ai sensi sia del regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003, n. 1798, relativo alla cooperazione amministrativa
in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 264, pag. 1), sia delle modalità applicative di quest’ultimo, è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 248, nn. 1-3, CE, degli artt. 140, n. 2, e 142, n. 1, del regolamento
(CE, [OSCURATO:PERSONA]) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), nonché dell’art. 10 CE.
Contesto normativo
2
Il regolamento n. 1605/2002 è stato adottato sul fondamento degli artt. 279 CE e 183 EA. L’art. 140, nn. 1 e 2, di tale regolamento
così dispone:
«1. L’esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto
ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, alle modalità di esecuzione e a tutti gli atti emanati in esecuzione dei
trattati.
2. Nell’assolvimento delle proprie attribuzioni, la Corte dei conti può prendere conoscenza, secondo il disposto dell’articolo
142, di tutti i documenti e informazioni relativi alla gestione finanziaria dei servizi o organismi riguardanti le operazioni
finanziate o cofinanziate dalle Comunità. Essa ha il potere di interpellare qualsiasi agente responsabile di un’operazione
di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di controllo riconosciute a detti servizi o organismi. Il controllo
negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non dispongono delle
necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli
Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.
(...)».
3
L’art. 142, n. 1, del regolamento n. 1605/2002 stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA], le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome delle Comunità, nonché i beneficiari
finali dei pagamenti effettuati a carico del bilancio, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte
le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l’assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte
dei conti tutti i documenti relativi all’aggiudicazione e all’esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio comunitario
e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti
amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese delle Comunità, ogni inventario, ogni organigramma
che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o sul posto, della relazione sul risultato
dell’esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati su
supporto magnetico.
I vari servizi e organismi di controllo interni delle amministrazioni nazionali interessate accordano alla Corte dei conti
ogni agevolazione di cui essa ritenga di aver bisogno per l’assolvimento dei suoi compiti.
Il primo comma si applica anche alle persone fisiche o giuridiche beneficiarie di pagamenti provenienti dal bilancio comunitario».
4
L’art. 2, n. 1, lett c) e d), della decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, [OSCURATO:PERSONA], relativa al sistema delle
risorse proprie delle Comunità europee, adottata sul fondamento degli artt. 269 CE e 173 EA (GU L 253, pag. 42), così recita:
«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea le entrate provenienti:
(...)
c) dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili [dell’imposta sul valore aggiunto;
in prosieguo: l’“IVA”] armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. L’imponibile da prendere in considerazione a tal
fine è limitato al 50% del [prodotto nazionale lordo; in prosieguo: il “PNL”] di ciascuno Stato membro, come stabilito al
paragrafo 7;
d) dall’applicazione di un’aliquota – che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate
– alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri».
5
L’art. 8, n. 2, della decisione 2000/597 è redatto nei seguenti termini:
«Fatti salvi la verifica dei conti e i controlli di conformità e di regolarità previsti dall’articolo 248 del [OSCURATO:PERSONA] CE
e dall’articolo 160 C del [OSCURATO:PERSONA], che riguardano essenzialmente l’affidabilità e l’efficacia dei sistemi e delle
procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall’IVA e dal PNL, e fatti salvi i controlli
organizzati a norma dell’articolo 279, lettera c), del [OSCURATO:PERSONA] CE e dell’articolo 183, lettera c), del [OSCURATO:PERSONA],
il Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della [OSCURATO:PERSONA] e previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, adotta
le disposizioni necessarie all’attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione,
alla messa a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5».
6
La decisione 2000/597 è stata sostituita dalla decisione del Consiglio 7 giugno 2007, 2007/436/CE, [OSCURATO:PERSONA], relativa al sistema
delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163, pag. 17), che ha preso effetto il 1° gennaio 2007. Ai sensi dell’art. 2,
n. 1, lett. b) e c), di quest’ultima decisione, le risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione continuano ad
includere, tra l’altro, le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri,
agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie, nonché quelle provenienti dall’applicazione di un’aliquota
uniforme – che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate – alla somma
dei redditi nazionali lordi (in prosieguo: i «RNL») di tutti gli Stati membri.
7
Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE, [OSCURATO:PERSONA]) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1553, concernente il regime uniforme
definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 155, pag. 9):
«La base delle risorse IVA è determinata prendendo in considerazione le operazioni imponibili di cui all’articolo 2 della
[sesta] direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme
[GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la “sesta direttiva IVA”] (...)».
8
A norma dell’art. 3 del regolamento n. 1553/89:
«Per un dato anno civile e fatti salvi gli articoli 5 e 6, la base delle risorse IVA è calcolata dividendo il totale delle
entrate nette di IVA incassate dallo Stato membro nel corso di detto anno per l’aliquota secondo la quale l’IVA è riscossa
durante il medesimo anno.
Qualora in uno Stato membro siano applicate varie aliquote di IVA, la base delle risorse IVA è calcolata dividendo il totale
delle entrate nette riscosse per l’aliquota media ponderata dell’IVA (...)».
9
I primi due ‘considerando’ del regolamento n. 1798/2003 così recitano:
«(1) La pratica della frode e dell’evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri non solo conduce a perdite di bilancio
ma lede anche il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni
di concorrenza. Pertanto essa pregiudica il funzionamento del mercato interno.
(2) La lotta contro le frodi relative [all’IVA] esige una stretta cooperazione tra le autorità amministrative che, in ciascuno
degli Stati membri, sono incaricate dell’applicazione delle disposizioni in materia».
10
L’art. 1, n. 1, del regolamento n. 1798/2003 così dispone:
«Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri preposte
all’applicazione della legislazione relativa all’IVA alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi, all’acquisizione
intracomunitaria di beni e all’importazione di beni devono collaborare tra loro e con la [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di assicurare
l’osservanza di tale legislazione.
A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di
scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire loro di accertare correttamente tale imposta.
Il presente regolamento inoltre definisce norme e procedure per lo scambio di alcune informazioni con mezzi elettronici, in
particolare per quanto riguarda l’IVA sulle operazioni intracomunitarie.
(...)».
11
L’art. 3, n. 2, del regolamento n. 1798/2003 prevede quanto segue:
«Ciascuno Stato membro designa un unico ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega,
dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa (...)».
12
Il capo II del regolamento n. 1798/2003, intitolato «Scambio di informazioni su richiesta», dispone, al suo art. 5:
«1. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata comunica le informazioni di cui all’articolo 1, anche in relazione
a uno o più casi specifici.
2. Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative
necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.
3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica
(...)
(...)».
13
Il capo IV del regolamento n. 1798/2003, intitolato «Scambio di informazioni senza preventiva richiesta», prevede lo scambio
automatico di talune informazioni.
14
Le disposizioni del capo V di tale regolamento prevedono che ciascuno Stato membro predisponga una banca dati elettronica
in cui devono essere archiviate ed elaborate svariate informazioni relative alle operazioni intracomunitarie, nonché una banca
dati in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero di partita IVA in tale Stato membro.
Tali disposizioni definiscono altresì le condizioni in presenza delle quali l’autorità competente di ciascuno Stato membro
può accedere alle suddette informazioni.
15
Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 29 ottobre 2004, n. 1925, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni
del regolamento n. 1798/2003 (GU L 331, pag. 13), è diretto, in particolare, a specificare le categorie esatte di informazioni
oggetto di scambio senza preventiva richiesta e la periodicità con cui tali scambi devono essere effettuati, nonché a stabilire
le modalità pratiche che disciplinano lo scambio, per via elettronica, delle informazioni trasmesse ai sensi del regolamento
n. 1798/2003.
Fatti e fase precontenziosa del procedimento
16
Con lettera del 26 giugno 2006, la Corte dei conti comunicava alla Corte dei conti federale tedesca la sua intenzione di recarsi
in [OSCURATO:PERSONA], tra il 10 ed il 13 ottobre 2006, per ivi procedere a verifiche, a norma dell’art. 248 CE, afferenti alle risorse
proprie provenienti dall’IVA (in prosieguo: le «risorse IVA») e relative alla cooperazione tra le autorità amministrative
degli Stati membri in materia di IVA ai sensi del regolamento n. 1798/2003. L’obiettivo annunciato era, da un lato, di verificare
se la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] avesse predisposto le strutture amministrative e organizzative necessarie per detta
cooperazione amministrativa e, dall’altro, esaminare come funzionasse tale cooperazione in caso di richieste di informazioni
ex art. 5 di detto regolamento.
17
Tale controllo doveva essere effettuato principalmente presso l’ufficio centrale di collegamento e, se necessario, presso
altri servizi nazionali implicati nella cooperazione amministrativa. Nella medesima lettera, la Corte dei conti chiedeva alla
Corte dei conti federale tedesca di comunicarle se intendeva partecipare al controllo ai sensi dell’art. 248, n. 3, CE.
18
Con lettera del 7 settembre 2006, la Corte dei conti trasmetteva alla Corte dei conti federale tedesca un documento che illustrava
più in dettaglio il programma della missione di controllo prevista, chiedendo la previa comunicazione di talune informazioni.
Si richiedeva alla Corte dei conti federale tedesca di inviare detto programma e la domanda di previe informazioni all’ufficio
centrale di collegamento.
19
Secondo detto programma, la missione di controllo doveva riguardare l’organizzazione, le dotazioni ed il funzionamento dell’ufficio
centrale di collegamento, l’invio o il ricevimento di richieste di informazioni ed il loro trattamento, lo scambio di informazioni
senza preventiva richiesta nonché l’archiviazione e lo scambio di informazioni sulle operazioni intracomunitarie tramite la
banca dati elettronica del sistema di scambio di informazioni sull’IVA («VAT [OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: il
«VIES»), di cui al capo V del regolamento n. 1798/2003. Tale programma prevedeva inoltre che fossero esaminati i problemi
di natura giuridica che ostacolano la cooperazione amministrativa e i provvedimenti normativi adottati per risolverli, nonché
tutti gli altri provvedimenti adottati allo scopo di migliorare detta cooperazione e prevenire le frodi, come il coordinamento
con le autorità competenti per la lotta alle frodi, gli accordi bilaterali sullo scambio di informazioni, la cancellazione
di partite IVA, la presenza di agenti dell’autorità richiedente in occasione dei controlli effettuati dall’autorità interpellata
e i controlli simultanei operati in vari Stati membri e previsti dagli artt. 11 e 12 del regolamento n. 1798/2003, o ancora
il ricorso alle possibilità offerte dal programma Fiscalis (v. decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 3 dicembre
2002, 2235/2002/CE, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione
nel mercato interno (programma Fiscalis 2003-2007) (GU L 341, pag. 1).
20
Con lettera del 18 settembre 2006, la Corte dei conti federale tedesca comunicava la sua intenzione di partecipare a tale
controllo.
21
Poiché l’ufficio centrale di collegamento non aveva trasmesso alla Corte dei conti i documenti richiesti ai fini di tale controllo,
né aveva confermato la data prevista per quest’ultimo, con lettera del 5 ottobre 2006 la Corte dei conti informava la Corte
dei conti federale tedesca che la missione era rinviata al periodo dal 14 al 17 novembre 2006.
22
Dato che l’ufficio centrale di collegamento non aveva confermato neppure tali nuove date, con lettera del 9 novembre 2006
inviata al Ministero federale delle Finanze la Corte dei conti proponeva che i controlli previsti si svolgessero dal 4 al
7 dicembre 2006. In tale lettera la Corte dei conti spiegava che siffatti controlli erano già stati realizzati in altri sette
Stati membri e sottolineava come il loro obiettivo non fosse di verificare le operazioni imponibili e la corretta applicazione
dell’IVA, bensì di sincerarsi dell’efficace e corretto trattamento delle richieste di informazioni inviate e/o ricevute nel
contesto del VIES.
23
Con lettera del 4 dicembre 2006, il Ministero federale delle Finanze si opponeva all’espletamento in [OSCURATO:PERSONA] di detto controllo,
adducendo che esso non si basava su un valido fondamento giuridico.
24
La Corte dei conti informava la [OSCURATO:PERSONA] di tale diniego. Quest’ultima, ritenendo che la Corte dei conti potesse legittimamente
procedere al controllo previsto e che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] avesse violato i propri obblighi opponendosi all’espletamento
di tale controllo nel suo territorio, in data 23 settembre 2008 inviava a tale Stato membro una lettera di diffida, invitandolo,
a norma dell’art. 226 CE, a presentare le sue osservazioni. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ottemperava a tale domanda
con lettera del 23 dicembre 2008.
25
Il 23 marzo 2009 la [OSCURATO:PERSONA] emetteva un parere motivato, invitando la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a adottare i provvedimenti
necessari per ottemperare ai suoi obblighi entro due mesi a decorrere dal suo ricevimento.
26
Non soddisfatta dalla risposta che il suddetto Stato membro le ha fornito il 22 maggio 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre
il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
Argomento relativo alla competenza della Corte dei conti in materia di controllo delle entrate
27
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dall’art. 248 CE si evince che alla Corte dei conti, in qualità di revisore esterno indipendente,
è affidato il compito di verificare se le operazioni finanziarie relative alla riscossione e all’utilizzo dei fondi della
Comunità siano state registrate e presentate correttamente, eseguite in maniera legittima e regolare, e gestite in modo economico,
efficiente ed efficace, nonché di formulare raccomandazioni per migliorare la gestione finanziaria della Comunità.
28
Alla luce della natura più profonda di tale compito e per garantire che la suddetta disposizione dispieghi il suo effetto,
le competenze di controllo della Corte dei conti dovrebbero essere interpretate estensivamente, in modo da comprendere tutti
i settori e tutti gli operatori che presentino un nesso diretto con le entrate o le spese della Comunità.
29
Orbene, la riscossione del gettito dell’IVA presenterebbe un nesso di questo genere con le risorse IVA spettanti alla Comunità.
Infatti, il gettito di tale imposta, incassato in conformità alle disposizioni della sesta direttiva IVA, fornirebbe un valore
di partenza per calcolare l’importo delle suddette risorse.
30
Sebbene il regolamento n. 1798/2003 non disciplini direttamente la riscossione delle entrate della Comunità, esso nondimeno
condizionerebbe la legittimità e la regolarità delle risorse IVA, poiché la cooperazione che istituisce è intesa a garantire
il corretto accertamento dell’IVA, consentendo in tal modo alla Comunità di disporre effettivamente di tali risorse.
31
Dall’art. 248, n. 3, primo comma, CE, nonché degli artt. 140, n. 2, primo comma, terza e quarta frase, e 142, n. 1, secondo
comma, del regolamento n. 1605/2002 e, più in generale, dal dovere di leale cooperazione sancito dall’art. 10 CE risulterebbe
che, in caso di controlli negli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a prestare un’ampia assistenza alla Corte dei conti
nello svolgimento delle sue funzioni. Essendosi opposta allo svolgimento dei controlli da parte della Corte dei conti in [OSCURATO:PERSONA],
la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i suoi obblighi al riguardo.
32
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’indipendenza della Corte dei conti sancita all’art. 247, nn. 2 e 4, CE, nonché il potere generale,
conferitole dall’art. 248, n. 4, CE, di presentare di sua iniziativa osservazioni e relazioni speciali, implicano che essa
è libera di determinare l’oggetto delle sue verifiche contabili nel contesto del controllo delle finanze della Comunità, senza
che una legislazione derivata possa condizionare tale libertà.
33
Un’interpretazione restrittiva dei poteri della Corte dei conti sarebbe ingiustificata a maggior ragione perché l’operato
di quest’ultima offre un prezioso sostegno sia all’autorità di bilancio sia al legislatore comunitario, come si evincerebbe,
per quanto riguarda la verifica contabile controversa, dal contenuto della relazione speciale della Corte dei conti che ne
è risultata (GU 2008, C 20, pag. 1). Posto che la Corte dei conti dispone unicamente di poteri di controllo e di fornire pareri,
la questione del fondamento normativo delle sue attività non si porrebbe nello stesso modo in cui si presenta riguardo all’azione
normativa della Comunità.
34
Le evasioni e le frodi in materia di IVA, al pari delle distorsioni che esse generano negli Stati membri, inciderebbero sull’equilibrio
generale del sistema delle risorse proprie, in quanto ogni riduzione delle risorse IVA deve essere compensata da un aumento
delle risorse proprie fondate sul RNL. Poiché la qualità della cooperazione istituita a tale riguardo dal regolamento n. 1798/2003
deve consentire di individuare le frodi, e la riscossione di risorse IVA supplementari aumenta in tal modo la base sulla quale
sono calcolate le risorse IVA, l’osservanza di tale regolamento effettivamente condizionerebbe la legittimità e la regolarità
delle entrate della Comunità.
35
La Corte dei conti afferma che, poiché la sua missione e le sue competenze le sono attribuite dagli artt. 246 CE e 248 CE,
essa è libera di definire la sua politica di controllo, nel rispetto del diritto primario e fatta salva l’interpretazione
della Corte, senza, in particolare, che disposizioni di diritto derivato possano circoscrivere le suddette competenze o derogarvi.
36
Il suo potere di controllo si estenderebbe alla verifica dell’osservanza di tutte le disposizioni del diritto comunitario
che incidono sulle spese o sulle entrate della Comunità, al fine di offrire, per mezzo delle relazioni annue e speciali destinate
al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio, una base per svolgere dibattiti nel contesto della procedura di discarico e per ricercare miglioramenti.
In particolare, nell’ambito delle relazioni speciali, la Corte dei conti sarebbe autorizzata a scegliere un tema o un settore
rientrante nelle sue competenze, in merito a cui essa si aspetta di poter formulare proposte di miglioramento relativamente
all’economicità, all’efficienza e all’efficacia dei provvedimenti comunitari interessati.
37
L’interpretazione propugnata dal governo tedesco, limitando la competenza della Corte dei conti a verifiche contabili di tipo
limitato, senza consentirle di svolgere controlli di gestione sulla base di criteri fondati sulla normativa e sui principi
relativi alla sana gestione finanziaria, svuoterebbe l’art. 248, n. 2, CE della sua utilità nei limiti in cui tale disposizione
fa riferimento alla sana gestione delle entrate e delle spese.
38
Da quanto precede discenderebbe che la Corte dei conti, segnatamente ai fini di sincerarsi dell’effettiva riscossione del
gettito dell’IVA e della sana gestione finanziaria in materia di risorse IVA che ne derivano, da un lato, e per poter formulare
eventuali raccomandazioni, dall’altro, può legittimamente verificare se il sistema di cooperazione predisposto dal regolamento
n. 1798/2003 funzioni correttamente ed in modo efficace.
39
Il timore, espresso dal governo tedesco, che tale istituzione pretenda di controllare la politica economica degli Stati membri,
in quanto essa contribuisce alla formazione del RNL, che a sua volta figura alla base del calcolo di una risorsa propria dell’Unione,
sarebbe infondato poiché, a differenza del settore dell’IVA, in cui obblighi di diritto comunitario si applicano gli Stati
membri in materia di riscossione delle entrate, siffatti obblighi non esisterebbero per quanto concerne il modo in cui gli
Stati membri devono concepire e condurre la loro politica economica.
40
Per quanto riguarda l’argomento del governo tedesco relativo alla violazione del principio di sussidiarietà, la [OSCURATO:PERSONA],
il [OSCURATO:PERSONA] e la Corte dei conti ritengono che detto principio si applichi all’esercizio di competenze di natura normativa,
ma non nei confronti di competenze di controllo o consultive, come quelle esercitate dalla Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA]
e la Corte dei conti sottolineano, inoltre, che le competenze di quest’ultima, nei limiti in cui vertono sull’integralità
delle entrate e delle spese della Comunità, rientrano in una competenza esclusiva attribuitale dal [OSCURATO:PERSONA], in particolare
al fine di rendere edotta l’autorità di bilancio della Comunità nel contesto del controllo sull’esecuzione del bilancio, sicché
siffatte competenze non sono sussumibili nella nozione di competenza ripartita né possono essere intaccate dalla circostanza
che anche le autorità nazionali sono autorizzate ad espletare taluni controlli.
41
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la natura internazionale della cooperazione istituita dal regolamento n. 1798/2003 giustifica comunque
l’intervento della Corte dei conti, la cui competenza, diversamente da quella degli organi nazionali, è estesa a tutti gli
Stati membri. Il sistema comune delle risorse proprie richiederebbe peraltro che si garantisca in modo centralizzato che ogni
Stato membro contribuisca debitamente al finanziamento del bilancio della Comunità.
42
Ad avviso del governo tedesco, la competenza della Corte dei conti, sebbene si tratti di una competenza di controllo e non
decisoria, è interamente circoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], anche limitatamente alla redazione di una relazione speciale. Orbene,
l’art. 248, nn. 1-3, CE stabilirebbe che tale competenza verte unicamente sui conti, sulla legittimità nonché sulla regolarità
delle entrate e delle spese della Comunità.
43
A questo proposito, la cooperazione in materia di riscossione del gettito dell’IVA predisposta dal regolamento n. 1798/2003
non presenterebbe alcun nesso diretto o sufficiente con entrate della Comunità. Il gettito dell’IVA rientrerebbe infatti nel
bilancio nazionale e andrebbe distinto dalle risorse IVA, le sole che costituiscono entrate della Comunità.
44
Come risulterebbe dall’art. 2, n. 1, lett. c), della decisione 2000/597 e degli artt. 2 e seguenti del regolamento n. 1553/89,
l’importo del gettito dell’IVA effettivamente incassato costituirebbe semplicemente una forma di unità di conto fissa, in
base alla quale sarebbe determinato l’importo delle risorse IVA, al termine di un calcolo distinto che comprende diverse estrapolazioni,
rettifiche o compensazioni.
45
Neppure la circostanza che una diminuzione del gettito dell’IVA implica un ricorso in misura maggiore alle risorse proprie
fondate sul RNL degli Stati membri potrebbe giustificare un’estensione dei poteri di controllo della Corte dei conti a detto
gettito.
46
Come confermerebbe l’art. 8, n. 2, della decisione 2000/597, nella competenza della Corte dei conti potrebbero rientrare solamente
la corretta determinazione da parte degli Stati membri del gettito dell’IVA incassato e l’esattezza dei calcoli effettuati
in base a tale gettito per determinare l’importo delle risorse IVA. Tale competenza non abbraccerebbe, invece, le strutture
delle amministrazioni fiscali nazionali e i procedimenti di riscossione dell’IVA applicati da dette amministrazioni, che sarebbero
di competenza dei soli Stati membri. La competenza di controllo su tali strutture e procedure, pertanto, potrebbe spettare
unicamente ai competenti organi nazionali.
47
Decidere diversamente su questo punto equivarrebbe inoltre ad ammettere, per quanto attiene alle risorse proprie calcolate
sulla base del PNL, che la competenza di controllo della Corte dei conti si estende anche alle politiche economiche degli
Stati membri.
48
Il governo tedesco afferma inoltre, in subordine, che anche lo stesso principio di sussidiarietà induce a ritenere che la
verifica delle operazioni di riscossione dell’IVA e, pertanto, della cooperazione amministrativa nel settore rientra non già
nella competenza della Corte dei conti, bensì in quella delle Corti dei conti nazionali. Il controllo delle situazioni internazionali
considerate dal regolamento n. 1798/2003 potrebbe infatti essere agevolmente realizzato tramite un’azione comune di queste
ultime.
Argomento relativo alla competenza della Corte dei conti in materia di controllo delle spese
49
Nella replica, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che l’attuazione del regolamento n. 1798/2003 ha comportato spese a carico del bilancio
dell’Unione, sicché il controllo controverso è giustificato anche in considerazione della competenza di cui è titolare la
Corte dei conti in materia di controllo delle spese. Questa tesi è caldeggiata anche dalla Corte dei conti, la quale rileva,
in particolare, che dal programma di missione trasmesso alle autorità tedesche, descritto al punto 19 di questa sentenza,
si evince che il controllo programmato verteva sull’archiviazione e sugli scambi di informazioni che avvengono vuoi mediante
la rete CCN/CSI, vuoi mediante la rete VIES, le quali usufruiscono entrambe di un finanziamento comunitario in forza del programma
Fiscalis.
50
Il governo tedesco sostiene l’irricevibilità di tale argomento che, a suo parere, non essendo stato formulato nel ricorso,
non può più essere presentato alla [OSCURATO:PERSONA] nella fase della replica. Infatti, poiché lo Stato convenuto è rimasto privato
della possibilità di replicare a tale argomento nel suo controricorso, l’art. 42, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura
della Corte escluderebbe un siffatto ampliamento dell’oggetto del ricorso. Peraltro, dall’art. 93, n. 4, di tale regolamento
risulterebbe che, in quanto parte interveniente, la Corte dei conti non può rimediare all’irricevibilità parziale del ricorso
dovuta ad un’omissione del ricorrente.
51
Nel merito, il governo tedesco afferma che il controllo annunciato dalla Corte dei conti e, conseguentemente, il rifiuto opposto
a quest’ultima dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] erano completamente estranei al controllo delle spese della Comunità.
Inoltre, la volontà di controllare le spese non potrebbe giustificare il controllo controverso nel suo complesso, dato che
questo verte anche su numerosi elementi che sono finanziati a carico del bilancio dei soli Stati membri.
52
[OSCURATO:PERSONA] chiede che l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo tedesco sia respinta. Da un lato, l’argomento
controverso sarebbe stato sollevato nel corso della fase precontenziosa del procedimento, e quindi i diritti della difesa
della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero salvaguardati. Dall’altro, tale argomento non sortirebbe l’effetto di ampliare
l’oggetto del ricorso. Sia la [OSCURATO:PERSONA] che la Corte dei conti asseriscono inoltre che la parte interveniente rimane libera
di dedurre argomenti che non sono stati presentati dalla parte che essa sostiene.
Giudizio della Corte
53
In via preliminare, occorre rilevare che l’opposizione espressa dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del luogo
della missione di controllo programmata dalla Corte dei conti risale alla fine del 2006. Peraltro, come risulta dalla costante
giurisprudenza della Corte, l’eventuale sussistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione
dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene,
tale termine, per quanto concerne il procedimento in esame, è scaduto nel maggio 2009.
54
Da quanto precede risulta che le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle quali deve essere valutato l’inadempimento lamentato
dalla [OSCURATO:PERSONA] sono quelle che precedono l’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona.
55
Ciò precisato, occorre esaminare, in primo luogo, l’inadempimento addebitato alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] quanto agli
obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 248, nn. 1-3, CE.
56
In proposito occorre ricordare che i Trattati hanno instaurato un sistema di ripartizione delle competenze fra le istituzioni
della Comunità, secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica funzione nella struttura istituzionale della Comunità
e nella realizzazione dei compiti ad essa affidati (sentenza 22 maggio 1990, causa C‑70/88, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2041,
punto 21).
57
Inoltre, come emerge dall’art. 7, n. 1, CE, la Corte dei conti, che è stata elevata al rango di istituzione dal [OSCURATO:PERSONA] di
Maastricht, alla stregua delle altre istituzioni agisce nei limiti delle attribuzioni conferitele dal [OSCURATO:PERSONA] CE.
58
La funzione della Corte dei conti è innanzitutto formulata in termini molto generici all’art. 246 CE, che dispone che essa
assicura il controllo dei conti.
59
L’art. 248 CE, che illustra nei dettagli tale funzione e precisa il modo in cui la Corte dei conti è chiamata ad espletarla,
dispone in particolare, al n. 1, che quest’ultima esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità e presenta
al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità
delle relative operazioni, dichiarazione che può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei settori principali
dell’attività comunitaria.
60
L’art. 248, n. 2, CE precisa, in particolare, che la Corte dei conti esamina la legittimità e la regolarità delle entrate
e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria, riferendo, in particolare, su ogni caso di irregolarità.
61
L’art. 248, n. 3, CE autorizza la Corte dei conti ad effettuare controlli sui documenti e, in caso di necessità, sul posto,
in particolare negli Stati membri in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria
competenza, con i servizi nazionali competenti.
62
L’art. 248, n. 4, CE prevede, tra l’altro, che la Corte dei conti stende una relazione annua che trasmette alle altre istituzioni
e che è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
, corredata delle risposte di dette istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti. Quest’ultima può inoltre presentare
in ogni momento le sue osservazioni sotto forma, tra l’altro, di relazioni speciali, su problemi particolari, e fornire pareri
su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità. Come già precisato dalla Corte, questa disposizione ha lo scopo
di contribuire a migliorare la gestione finanziaria della Comunità con la trasmissione delle relazioni alle istituzioni e
con l’elaborazione delle loro risposte (sentenza 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5281,
punto 27). Siffatte relazioni sono destinate ad informare l’autorità di bilancio chiamata a disporre il discarico dei conti
nonché, più in generale, il complesso degli attori pubblici che possono contribuire ad ovviare alle eventuali lacune o a rimediare
agli eventuali disfunzionamenti rilevati dalla Corte dei conti in tali settori.
63
Nella fattispecie, il controllo programmato dalla Corte dei conti era inteso, in sostanza, a sincerarsi che le strutture e
le procedure di cooperazione amministrativa previste dal regolamento n. 1798/2003 in materia di IVA fossero state predisposte
e funzionassero regolarmente. Le risultanze degli accertamenti previsti dovevano, in seguito, eventualmente consentire di
formulare, in una relazione speciale, raccomandazioni finalizzate a garantire una maggiore efficacia di tali strutture e meccanismi.
64
A questo proposito occorre ricordare che, come emerge dall’art. 269 CE, il bilancio delle Comunità, salve restando le altre
entrate, è integralmente finanziato mediante risorse proprie.
65
All’epoca in cui le autorità tedesche si sono opposte allo svolgimento del controllo controverso, il sistema delle risorse
proprie delle Comunità europee era disciplinato dalla decisione 2000/597. Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale decisione, dette
risorse proprie includono, tra l’altro, le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA
armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. Tale situazione rimane identica anche nel regime previsto dall’art. 2
della decisione 2007/436, vigente all’epoca in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato emesso dalla [OSCURATO:PERSONA].
66
Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1553/89, la base delle risorse IVA è determinata prendendo in considerazione
le operazioni imponibili di cui all’art. 2 della sesta direttiva IVA. Quest’ultima, a partire dal 1° gennaio 2007, è stata
sostituita dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(GU L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).
67
Fatti salvi diversi adattamenti previsti dalle disposizioni di tale regolamento, il suo art. 3 prevede che la base delle risorse
IVA è calcolata dividendo il totale delle entrate nette di IVA incassate dallo Stato membro nel corso di detto anno per l’aliquota
secondo la quale l’IVA è riscossa durante il medesimo anno. Qualora in uno stesso Stato membro siano applicate varie aliquote
di IVA, ai fini di tale divisione viene utilizzata un’aliquota media ponderata dell’IVA.
68
Nel novero dei suddetti adattamenti figura, tra l’altro, quello conseguente alla precisazione contenuta all’art. 2, n. 2,
terzo trattino, del regolamento n. 1553/89, secondo cui, ai fini dell’applicazione del n. 1 del medesimo articolo, per la
determinazione delle risorse IVA devono essere prese in considerazione le operazioni che gli Stati membri continuano ad esentare
a norma dell’art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva IVA. A questo proposito, l’art. 6, n. 2, secondo trattino, del
regolamento n. 1553/89 prevede, in particolare, che, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, n. 2, terzo trattino, del medesimo
regolamento, gli Stati membri calcolano la base delle risorse IVA come se tali operazioni fossero sottoposte a tassazione,
e ciò allo scopo di porre tali Stati membri su un piede di parità con gli altri Stati membri che non hanno optato per l’esenzione
di un determinato settore (v. sentenza 23 maggio 1990, causa C‑251/88, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2107, punto 14).
69
Sotto questi diversi profili, è vero che il gettito dell’IVA rimane per la maggior parte un’entrata fiscale nazionale iscritta
nel bilancio degli Stati membri, di modo che solo un’esigua percentuale di tale entrata va a profitto del bilancio comunitario
a titolo di risorse proprie (v., in questo senso, sentenza 16 settembre 1999, causa C‑414/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5585,
punto 23).
70
È altrettanto vero che, come afferma il governo tedesco, il calcolo dell’importo delle risorse IVA non consiste in una mera
percentuale del gettito dell’IVA effettivamente riscosso, ma che nel contesto di tale calcolo intervengono una serie di correttivi
intesi, tra l’altro, a perseguire le finalità rammentate al punto 68 di questa sentenza.
71
Tuttavia, queste constatazioni non intaccano la circostanza che il sistema di risorse proprie predisposto in esecuzione del
[OSCURATO:PERSONA] è effettivamente finalizzato, quanto alle risorse IVA, ad istituire un obbligo a carico degli Stati membri di mettere
a disposizione della Comunità, come risorse proprie, una parte delle somme che essi riscuotono a titolo di IVA (v., in questo
senso, sentenza 13 marzo 1990, causa C‑30/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑691, punto 23). Le suddette constatazioni
non incidono neppure sul fatto che gli Stati membri, per garantire un prelievo effettivo di detto gettito dell’IVA ed essere
in grado di mettere a disposizione del bilancio comunitario, nella misura richiesta dalle decisioni 2000/597 o 2007/436 e
dal regolamento n. 1553/89, le corrispondenti risorse IVA, siano tenuti ad osservare le varie norme del diritto comunitario
relative a tali prelievi, come quelle contenute nella sesta direttiva IVA e nella direttiva IVA, o ancora nel regolamento
n. 1798/2003. Sotto questo profilo, la situazione è notevolmente diversa da quella che vale per le risorse proprie fondate
sul RNL degli Stati membri.
72
Pertanto, sussiste un nesso diretto tra, da un lato, la riscossione del gettito dell’IVA nell’osservanza del diritto comunitario
applicabile e, dall’altro, la messa a disposizione del bilancio comunitario delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi
lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde.
73
A tale riguardo la Corte ha statuito in particolare che, quando uno Stato membro ha omesso di assoggettare ad IVA una tipologia
di operazioni in violazione dei dettami della sesta direttiva IVA, siffatta violazione può altresì dare adito ad un inadempimento
dell’obbligo di tale Stato membro di mettere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risorse IVA, gli importi corrispondenti
all’imposta che avrebbe dovuto prelevare su dette operazioni (v., in particolare, sentenze 12 settembre 2000, causa C‑276/97,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6251, punti 49, 56, 61 e 70; causa C‑358/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6301, punti
58, 65, 69 e 78, nonché causa C‑359/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6355, punti 70, 77 e 87).
74
Del pari, una volta ricordato come dagli artt. 2 e 22 della sesta direttiva IVA e dall’art. 10 CE emerga che ogni Stato membro
ha l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative idonee a garantire che l’IVA dovuta nel suo territorio
sia interamente riscossa, e precisato che, nell’ambito del sistema comune dell’IVA, gli Stati membri sono tenuti a garantire
il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi e che, a tale riguardo, gli Stati membri godono di una certa libertà
in relazione, segnatamente, al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione, la Corte ha tuttavia aggiunto che questa libertà
è limitata dall’obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità (sentenza 17 luglio 2008,
causa C‑132/06, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5457, punti 37‑39).
75
Nel novero degli obiettivi considerati dal Consiglio in occasione dell’adozione della sesta direttiva IVA figurava peraltro,
come emerge segnatamente dal suo undicesimo ‘considerando’, riprodotto al trentacinquesimo ‘considerando’ della direttiva
IVA, quello di pervenire ad una riscossione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri (v. sentenza 4 ottobre
2001, causa C‑326/99, «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6831, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
76
Del pari, occorre rammentare che ogni riduzione delle risorse IVA deve essere compensata tramite una riduzione delle spese
o un aumento delle risorse proprie fondate sul RNL, circostanza idonea ad incidere sull’equilibrio generale del sistema delle
risorse proprie destinato a coprire le spese della Comunità.
77
Per quanto riguarda, più precisamente, il regolamento n. 1798/2003, occorre rilevare che i meccanismi di cooperazione che
vincolano gli Stati membri in forza di tale regolamento, mirando a contrastare la frode e l’evasione in materia di IVA nell’insieme
degli Stati membri, sono essi stessi idonei ad esercitare un’influenza diretta e sostanziale sull’effettiva riscossione del
gettito dell’IVA e, pertanto, sulla messa a disposizione del bilancio comunitario delle risorse IVA.
78
A questo proposito occorre, da un lato, sottolineare che una parte significativa delle frodi in materia di IVA viene perpetrata
in occasione di scambi intracomunitari reali o fittizi e, dall’altro, ricordare che la Corte ha già statuito che la reciproca
assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità tributarie degli Stati membri coinvolti riveste un’importanza
fondamentale, segnatamente nell’ottica di evitare che gli acquisti intracomunitari sfuggano al pagamento dell’IVA (v., in
questo senso, sentenza 7 dicembre 2010, causa C‑285/09, R., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-12605, punto 52).
79
Occorre inoltre evidenziare che l’effettiva applicazione, da parte di uno Stato membro, delle norme sulla cooperazione istituita
dal regolamento n. 1798/2003 è idonea a condizionare non solo l’attitudine di tale Stato membro a lottare efficacemente contro
la frode e l’evasione fiscale sul suo territorio, bensì anche quella degli altri Stati membri a garantire siffatta lotta nei
loro rispettivi territori, soprattutto quando la corretta applicazione dell’IVA in tali altri Stati membri dipende da informazioni
in possesso di detto Stato membro o che possono essere ottenute molto più facilmente da quest’ultimo.
80
Da quanto precede risulta che una cooperazione tra le amministrazioni nazionali come quelle istituita dal regolamento n. 1798/2003,
quando è realizzata efficacemente ed in modo conforme alle disposizioni di tale regolamento, è idonea a contribuire ad una
riduzione delle frodi e all’effettiva riscossione del gettito dell’IVA nonché, in misura corrispondente, al mantenimento delle
risorse IVA ad un livello adeguato secondo i vari atti legislativi comunitari applicabili e, di conseguenza, a preservare
l’equilibrio generale delle risorse proprie.
81
Ciò premesso, occorre riconoscere che la Corte dei conti era competente ad effettuare il controllo controverso che aveva programmato,
in quanto quest’ultimo, vertendo sulla cooperazione amministrativa ai sensi del regolamento n. 1798/2003, era effettivamente
collegato alle entrate della Comunità, considerate sotto il profilo della loro legittimità e della relativa sana gestione
finanziaria, e presentava, pertanto, un nesso diretto con le funzioni attribuite a tale istituzione dall’art. 248 CE.
82
Dato che siffatta conclusione è imposta da quest’ultimo articolo, essa non può essere rimessa in discussione, come sostiene
invece il governo tedesco, dalla precisazione contenuta nell’art. 8, n. 2, della decisione 2000/597, secondo cui tale disposizione
vige fatti salvi la verifica dei conti e i controlli di conformità e regolarità previsti dall’art. 248 CE, verifica e controlli
che riguarderebbero essenzialmente l’affidabilità e l’efficacia dei sistemi e delle procedure nazionali per la determinazione
della base per le risorse IVA. Occorre peraltro rilevare che, nel frattempo, tale precisazione è stata omessa nell’art. 8,
n. 2, della decisione 2007/436.
83
Peraltro, dato che il controllo controverso, considerato nel suo complesso, rientra, come risulta dal punto 81 della presente
sentenza, nella competenza di cui la Corte dei conti è titolare in materia di controllo delle entrate, non è necessario che
la Corte risolva la questione diretta a chiarire se, ed eventualmente in che misura, detto controllo possa del pari essere
giustificato in forza della competenza della Corte dei conti in materia di controllo delle spese, né occorre, di conseguenza,
che la Corte decida se l’argomento sviluppato a questo proposito dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Corte dei conti sia ricevibile.
84
Nella causa in esame, inoltre, non è necessario neppure chiarire se, ed eventualmente in che misura, in materia di controlli
sia rilevante il principio di sussidiarietà, richiamato in subordine dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso,
per distinguere i rispettivi interventi della Corte dei conti e delle istituzioni di controllo nazionali. In proposito è sufficiente
rilevare che, anche qualora si ritenga che nella fattispecie tale principio vada applicato, la dimensione internazionale della
cooperazione amministrativa in materia di IVA istituita dal regolamento n. 1798/2003 dovrebbe indurre comunque a considerare
il controllo controverso conforme a tale principio. Infatti, dato che un controllo di tal genere è finalizzato a sincerarsi
del corretto funzionamento della cooperazione cui partecipano amministrazioni di tutti gli Stati membri – corretto funzionamento
da cui dipende in parte la capacità di ciascuna di tali amministrazioni di contrastare efficacemente la frode e l’evasione
fiscali nel proprio territorio –, detto controllo sarà necessariamente realizzato meglio in modo centralizzato, a livello
della Comunità, dalla Corte dei conti, dato che, in particolare, la sfera di competenza di quest’ultima, diversamente da quella
delle corti dei conti nazionali, si estende a tutti gli Stati membri.
85
Posto che da quanto precede si evince che la Corte dei conti, ai sensi dell’art. 248 CE, era competente a procedere ad un
controllo come quello controverso, si deve dichiarare che, essendosi opposta allo svolgimento di detto controllo sul suo territorio,
la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza di tale articolo, in particolare del
suo n. 3.
86
Pertanto, tale capo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto.
87
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la violazione dell’art. 10 CE, pure dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente invece
rilevare che non occorre constatare un inadempimento agli obblighi generali sanciti dalle disposizioni di tale articolo, diverso
rispetto al constatato inadempimento degli obblighi più specifici cui era tenuta la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] in forza
dell’art. 248 CE (v., in tal senso, sentenza 8 luglio 2010, causa C‑334/08, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6869, punto 75
e giurisprudenza ivi citata). Infatti, come appena ricordato, l’art. 248, n. 3, CE dispone espressamente che i controlli rientranti
nella competenza della Corte dei conti a norma dei nn. 1 e 2 di tale articolo in caso di necessità possono avere luogo negli
Stati membri, e che tali controlli vanno effettuati in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o i servizi
nazionali competenti, chiamati, in tale frangente, a cooperare con la Corte dei conti in uno spirito di reciproca fiducia.
88
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non ha ottemperato ad
obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 140, n. 2, e 142, n. 1, del regolamento n. 1605/2002.
89
In proposito basta rilevare che la [OSCURATO:PERSONA], su cui grava l’onere di dimostrare gli inadempimenti che denuncia, non ha
cercato di provare né sotto che profilo l’inadempimento, che addebita alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a titolo delle
due suddette disposizioni, sia eventualmente da distinguere da quello che chiede sia dichiarato riguardo all’art. 248, nn. 1‑3,
CE, né, peraltro, in che limiti la condotta di tale Stato membro, alla luce dei precisi termini in cui sono formulati detti
artt. 140, n. 2, e 142, n. 1, sia idonea a costituire una violazione delle suddette disposizioni.
90
Di conseguenza, questo capo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.
91
Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], essendosi opposta allo svolgimento,
da parte della Corte dei conti, di controlli in [OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione amministrativa ai sensi sia del regolamento n. 1798/2003
sia delle modalità applicative di quest’ultimo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 248, nn. 1‑3,
CE.
Sulle spese
92
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], rimasta sostanzialmente soccombente,
dev’essere condannata alle spese. Conformemente all’art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, il [OSCURATO:PERSONA] e
la Corte dei conti, parti intervenienti, devono sopportare le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], essendosi opposta allo svolgimento, da parte della Corte dei conti dell’Unione europea,
di controlli in [OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione amministrativa ai sensi sia del regolamento (CE) del Consiglio 7 ottobre 2003,
n. 1798, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto, sia delle modalità applicative
di quest’ultimo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 248, nn. 1-3, CE.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e la Corte dei conti dell’Unione europea sopportano le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.