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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03888/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il difensore ha richiesto la trasmissione del ricorso ad altra Sezione, contestando la rilevata inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis comma 1 e 625 comma 1 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea valutazione della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante - è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e logici, dal giudice di merito e non contraddetti da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ove si è dato adeguatamente conto dell'inverosimiglianza della tesi difensiva circa la riferibilità ad altri dell'effrazione della catena e del lucchetto a protezione della proprietà della persona offesa.

Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente a asseriti difetti di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, trascurandosi per di più il riferimento, fatto dalla Corte di appello, al carattere abituale della condotta (attesi anche due precedenti specifici, incomprensibilmente negati in ricorso) che è ostativo al riconoscimento del beneficio ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1 cod. pen.

Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione ed erronea valutazione della prova in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo che non consente la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per più di due volte.

L'imputato ha invero (illegittimamente) fruito di ben tre sospensioni condizionali della pena (vedi n. 1,2 e 3 del casellario) e a nulla rileva la circostanza che il beneficio sia stato successivamente revocato, come rappresentato nell'ulteriore memoria depositata dalla difesa, trattandosi di circostanza del tutto ininfluente.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il difensore ha richiesto la trasmissione del ricorso ad altra Sezione, contestando la rilevata inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis comma 1 e 625 comma 1 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea valutazione della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante - è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e logici, dal giudice di merito e non contraddetti da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ove si è dato adeguatamente conto dell'inverosimiglianza della tesi difensiva circa la riferibilità ad altri dell'effrazione della catena e del lucchetto a protezione della proprietà della persona offesa. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente a asseriti difetti di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, trascurandosi per di più il riferimento, fatto dalla Corte di appello, al carattere abituale della condotta (attesi anche due precedenti specifici, incomprensibilmente negati in ricorso) che è ostativo al riconoscimento del beneficio ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1 cod. pen. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione ed erronea valutazione della prova in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo che non consente la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per più di due volte. L'imputato ha invero (illegittimamente) fruito di ben tre sospensioni condizionali della pena (vedi n. 1,2 e 3 del casellario) e a nulla rileva la circostanza che il beneficio sia stato successivamente revocato, come rappresentato nell'ulteriore memoria depositata dalla difesa, trattandosi di circostanza del tutto ininfluente. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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