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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44091/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 luglio 2020, il Tribunale monocratico di Verona, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace della stessa città, assolveva l'imputata [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza propone ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], per i seguenti motivi: - vizio di motivazione nella parte in cui il giudice ha ritenuto non attendibili i testimoni introdotti dalla parte civile SA.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si sostiene che il tribunale non avrebbe adeguatamente argomentato sul punto/ essendosi limitato a far riferimento alla loro "dubbia origine" e alle "confuse testimonianze" rese.

Invero, si osserva che in una città multietnica come Verona ci sono molti immigrati di origine araba e non appare illogico che gli stessi si fossero allontanati dal luogo del sinistro, lasciando il proprio recapito in caso di necessità.

Peraltro, l'assenza di testimoni oculari all'arrivo delle fórie di polizia era un dato ritenuto dallo stessoIribunale compatibile con il tempo trascorso dal fatto.

Le due deposizioni, inoltre, del tutto erroneamente sarebbero state ritenute confusi in quanto i due testimoni sarebbero stati concordi nel riferire sia in merito alla immissione non segnalata del veicolo sulla carreggiata sia in merito alla posizione leggermente obliqua della vettura condotta dall'imputata al momento dell'impatto.

Tale circostanza, peraltro, non sarebbe incompatibile con le risultanze dei rilievi effettuati dagli operanti a distanza di mezz'ora dal sinistro, avendo l'agente [OSCURATO:PERSONA] + riferito che non vi erano elementi per affermare che il veicolo fosse uscito da uno stallo laterale di sosta, senza tuttavia escludere detta circostanza.

Anche l'impatto sulla parte posteriore sinistra della vettura non sarebbe infine incompatibile con la versione dei fatti resa dai due testimoni; - vizio di motivazione nella parte in cui ilribunale ha ritenuto inconciliabile la ricostruzione dei fatti emersa dalle testimonianze della difesa rispetto alla versione della parte civile senza tenere conto del fatto che quest'ultim9 a differenza della prima / ha reso le proprie dichiarazioni dopo aver prestato giuramento.

Si osserva, infine, come correttamente il giudice di pace avrebbe invece ritenuto tra di loro compatibili le deposizioni dei diversi testimoni in quanto rappresentanti fasi temporalmente distinte del sinistro.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

2. Occorre rilevare infatti che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato contiene una motivazione che deve ritenersi tutt'altro che apparente in merito alla esclusione della responsabilità dell'imputata ; poichè il Tribunale/ nel riformare la pronuncia di condanna emessa in primo grado dal giudice di pac2 ha offerto una motivazione pienamente esaustiva, argomentando analiticamente circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione degli evidenti vizi logici e inadeguatezze probatorie che avevano inficiato il primo giudizio (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 (dep. 03/04/2018), Troise, Rv. 272430 - 01) dovendosi dunque escludere anche la eventuale violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. 4.

Tanto premesso, devono ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente in quanto proposte ai sensi della lett. e) dell'art. 606, cod. proc. pen. e volte a far valere vizi di motivazione della sentenza improponibili ai sensi dei richiamati artt. 606, comma, 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis, del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274.

5. Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2020, il Tribunale monocratico di Verona, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace della stessa città, assolveva l'imputata [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza propone ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], per i seguenti motivi: - vizio di motivazione nella parte in cui il giudice ha ritenuto non attendibili i testimoni introdotti dalla parte civile SA.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che il tribunale non avrebbe adeguatamente argomentato sul punto/ essendosi limitato a far riferimento alla loro "dubbia origine" e alle "confuse testimonianze" rese. Invero, si osserva che in una città multietnica come Verona ci sono molti immigrati di origine araba e non appare illogico che gli stessi si fossero allontanati dal luogo del sinistro, lasciando il proprio recapito in caso di necessità. Peraltro, l'assenza di testimoni oculari all'arrivo delle fórie di polizia era un dato ritenuto dallo stessoIribunale compatibile con il tempo trascorso dal fatto. Le due deposizioni, inoltre, del tutto erroneamente sarebbero state ritenute confusi in quanto i due testimoni sarebbero stati concordi nel riferire sia in merito alla immissione non segnalata del veicolo sulla carreggiata sia in merito alla posizione leggermente obliqua della vettura condotta dall'imputata al momento dell'impatto. Tale circostanza, peraltro, non sarebbe incompatibile con le risultanze dei rilievi effettuati dagli operanti a distanza di mezz'ora dal sinistro, avendo l'agente [OSCURATO:PERSONA] + riferito che non vi erano elementi per affermare che il veicolo fosse uscito da uno stallo laterale di sosta, senza tuttavia escludere detta circostanza. Anche l'impatto sulla parte posteriore sinistra della vettura non sarebbe infine incompatibile con la versione dei fatti resa dai due testimoni; - vizio di motivazione nella parte in cui ilribunale ha ritenuto inconciliabile la ricostruzione dei fatti emersa dalle testimonianze della difesa rispetto alla versione della parte civile senza tenere conto del fatto che quest'ultim9 a differenza della prima / ha reso le proprie dichiarazioni dopo aver prestato giuramento. Si osserva, infine, come correttamente il giudice di pace avrebbe invece ritenuto tra di loro compatibili le deposizioni dei diversi testimoni in quanto rappresentanti fasi temporalmente distinte del sinistro. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Occorre rilevare infatti che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato contiene una motivazione che deve ritenersi tutt'altro che apparente in merito alla esclusione della responsabilità dell'imputata ; poichè il Tribunale/ nel riformare la pronuncia di condanna emessa in primo grado dal giudice di pac2 ha offerto una motivazione pienamente esaustiva, argomentando analiticamente circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione degli evidenti vizi logici e inadeguatezze probatorie che avevano inficiato il primo giudizio (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 (dep. 03/04/2018), Troise, Rv. 272430 - 01) dovendosi dunque escludere anche la eventuale violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. 4. Tanto premesso, devono ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente in quanto proposte ai sensi della lett. e) dell'art. 606, cod. proc. pen. e volte a far valere vizi di motivazione della sentenza improponibili ai sensi dei richiamati artt. 606, comma, 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis, del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274. 5. Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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