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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09448/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna – in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto l’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze, entrambe assorbite nel provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 26/11/2024; segnatamente, trattasi delle pronunce di seguito indicate: - sentenza del Tribunale di Bologna del 10/02/2020, passata in giudicato il 30/05/2020, relativa ai reati di cui agli artt. 517 e 468 secondo comma cod. pen., commessi in Casalecchio di Reno il 19/11/2016 e per i quali è stata emessa condanna alla pena di mesi sei di reclusione; - sentenza del Tribunale di Bologna del 24/02/2022, passata in giudicato il 14/06/2022, relativa al reato di cui all’art. 474 secondo comma cod. pen., posto in essere in Bologna il 27/10/2016 e per il quale è stata emessa condanna alla pena di mesi sei di reclusione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata, per mancata notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, nel corso della quale è stata decisa la questione dedotta. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era detenuto allorquando formulò l’istanza de qua, ma non lo era già più, nel momento in cui venne fissata la relativa udienza.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione di legge, con riferimento all’art. 81 cod. pen., nonché mancanza o erroneità della motivazione del provvedimento impugnato.

Le violazioni realizzate dal ricorrente presentano una natura omogenea, oltre ad essere tra loro del tutto sovrapponibili, quanto a luogo e tempo di commissione; la qualificazione giuridica attribuita alla condotta, infine, non ha nulla a che vedere con la sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso - afferente a una questione di nullità, realizzatasi in relazione all’udienza camerale in cui è stato trattato l’incidente di esecuzione - è fondato, risultando così assorbita la seconda doglianza.

2. È anzitutto noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un "error in procedendo", questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito.

Deriva da ciò che la Corte - in presenza di una doglianza di carattere processuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).

3. In conformità alle argomentazioni poste a fondamento dell’impugnazione, può rilevarsi dall’incarto processuale come il ricorrente si trovasse in stato di detenzione, all’epoca della formulazione della domanda di unificazione sotto il vincolo della continuazione sopra riassunta; al momento della fissazione della relativa udienza, però, egli era già ospite, in affidamento terapeutico, presso una struttura ubicata in Pieve di Cento.

La notifica della fissazione della relativa udienza camerale, ciononostante, è stata effettuata mediante invio degli atti all’Istituto carcerario presso il quale il condannato risultava antecedentemente allocato.

Secondo quanto risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, non risulta che le successive iniziative siano andate a buon fine.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha ripetutamente chiarito come il mancato avviso all’interessato della data di udienza camerale - fissata per i provvedimenti da assumere in executivis - comporti una nullità assoluta ed insanabile ex art 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa.

Ed invero, il giudice dell'esecuzione deve osservare quanto stabilito dall'art. 666 comma 3 cod. proc. pen., che prescrive l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale, individuata per la trattazione dell’incidente di esecuzione (si veda Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189 – 01, a mente della quale: ‹‹Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza››; negli stessi termini si sono espresse Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248679 – 01 e Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235 – 01, la quale ha chiarito essere, tale nullità, l’effetto della estensiva applicazione della disciplina dettata in ordine all'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; si vedano anche Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243739 – 01 e Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349 – 01).

La fondatezza della questione processuale posta dalla difesa mediante il primo motivo, infine, esime dall’analisi delle ulteriori doglianze.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna.

P.Q.M Ann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna – in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto l’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze, entrambe assorbite nel provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 26/11/2024; segnatamente, trattasi delle pronunce di seguito indicate: - sentenza del Tribunale di Bologna del 10/02/2020, passata in giudicato il 30/05/2020, relativa ai reati di cui agli artt. 517 e 468 secondo comma cod. pen., commessi in Casalecchio di Reno il 19/11/2016 e per i quali è stata emessa condanna alla pena di mesi sei di reclusione; - sentenza del Tribunale di Bologna del 24/02/2022, passata in giudicato il 14/06/2022, relativa al reato di cui all’art. 474 secondo comma cod. pen., posto in essere in Bologna il 27/10/2016 e per il quale è stata emessa condanna alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la nullità dell’ordinanza impugnata, per mancata notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, nel corso della quale è stata decisa la questione dedotta. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era detenuto allorquando formulò l’istanza de qua, ma non lo era già più, nel momento in cui venne fissata la relativa udienza. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ed erronea applicazione di legge, con riferimento all’art. 81 cod. pen., nonché mancanza o erroneità della motivazione del provvedimento impugnato. Le violazioni realizzate dal ricorrente presentano una natura omogenea, oltre ad essere tra loro del tutto sovrapponibili, quanto a luogo e tempo di commissione; la qualificazione giuridica attribuita alla condotta, infine, non ha nulla a che vedere con la sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso - afferente a una questione di nullità, realizzatasi in relazione all’udienza camerale in cui è stato trattato l’incidente di esecuzione - è fondato, risultando così assorbita la seconda doglianza. 2. È anzitutto noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un "error in procedendo", questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte - in presenza di una doglianza di carattere processuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 3. In conformità alle argomentazioni poste a fondamento dell’impugnazione, può rilevarsi dall’incarto processuale come il ricorrente si trovasse in stato di detenzione, all’epoca della formulazione della domanda di unificazione sotto il vincolo della continuazione sopra riassunta; al momento della fissazione della relativa udienza, però, egli era già ospite, in affidamento terapeutico, presso una struttura ubicata in Pieve di Cento. La notifica della fissazione della relativa udienza camerale, ciononostante, è stata effettuata mediante invio degli atti all’Istituto carcerario presso il quale il condannato risultava antecedentemente allocato. Secondo quanto risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, non risulta che le successive iniziative siano andate a buon fine. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha ripetutamente chiarito come il mancato avviso all’interessato della data di udienza camerale - fissata per i provvedimenti da assumere in executivis - comporti una nullità assoluta ed insanabile ex art 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa. Ed invero, il giudice dell'esecuzione deve osservare quanto stabilito dall'art. 666 comma 3 cod. proc. pen., che prescrive l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale, individuata per la trattazione dell’incidente di esecuzione (si veda Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189 – 01, a mente della quale: ‹‹Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza››; negli stessi termini si sono espresse Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248679 – 01 e Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235 – 01, la quale ha chiarito essere, tale nullità, l’effetto della estensiva applicazione della disciplina dettata in ordine all'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; si vedano anche Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243739 – 01 e Sez. 2, n. 5495 del 17/11/1999, dep. 2000, Esposito, Rv. 216349 – 01). La fondatezza della questione processuale posta dalla difesa mediante il primo motivo, infine, esime dall’analisi delle ulteriori doglianze. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. P.Q.M Ann
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