CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29397/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1126/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22160/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONE Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 28 maggio 2025 il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ha applicato, per quel che qui rileva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena finale di anni tre e mesi quattro di reclusione in ordine a tre delitti in violazione della legge fallimentare e al delitto di autoriciclaggio, ritenuto il vincolo della continuazione fra le condotte. 2. Avverso la sentenza del Tribunale ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti. 3. Le censure dedotte risultano assolutamente generiche ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29397/2025 Roma, lì, 08/08/2025 di sicurezza. Inoltre, va considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824). Nel caso in esame, vi è un chiaro richiamo all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. né sono indicati dal ricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 2015, Rv. 261802), né si verte in tema di pena illegale. D’altro canto la generica deduzione di omessa motivazione non può neanche farsi rifluire nell’ambito della erronea qualificazione giuridica, per altro non dedotta, in quanto è noto che il motivo attinente alla qualificazione giuridica del fatto risulta formulato senza alcuna ulteriore specificazione, né alcuna prospettazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno, viene formulata; a tal ultimo proposito va anche evidenziato come l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come è nel caso in esame, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; mass. Conf. N. 33145 del 2020 Rv. 279842 - 01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 - 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 - 01, N. 25617 del 2020 Rv. 279573 - 01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 – 01). Nel caso in esame vi è assoluta rispondenza della decisione alle dettagliate imputazioni, ampliamente esplicative della corretta qualificazione giuridica. 4. Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 14/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]