CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 32739/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8594-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto n. 3618 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, de- positato il 29/12/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8594/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero sezionale 9086/2021Numero di raccolta generale 32739/2021 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] proposto innanzi alla Data pubblicazione 09/11/2021 Corte di Appello di Napoli, ha lamentato la violazione del diritto alla durata ragionevole del processo relativamente ad un giudizio di re- sponsabilità civile scaturente da un incidente stradale a seguito del quale era deceduto il padre. Evidenziava che in primo grado il giudizio era iniziato il 14/5/1992 ed era terminato il 2/10/1998; che in appello era iniziato il 5/11/1999 ed era terminato il 16/10/2002; che il giudizio di legit- timità era iniziato il 24/3/2003 ed era terminato il dì 8/6/2007; che il giudizio di rinvio era iniziato il 12/11/2007 ed era terminato il 13/1/2012; che il giudizio di revocazione ordinaria avverso la sen- tenza emessa in sede di rinvio era iniziato il 30/1/2013, ed era terminato il 3/10/2018, data di deposito della sentenza della Corte di Appello di Napoli. Assumeva quindi che il processo si era protratto circa 23 anni, 4 mesi e 18 giorni e, pertanto, aveva avuto una durata irragionevole. Con decreto monocratico del 19 giugno 2020, la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso ed in sede di opposizione avverso tale decreto la Corte d’appello in composizione collegiale con decre- to n. 3618 del 29/12/2020, ha accolto la stessa, rilevando che il giudizio di revocazione ordinaria impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con la conseguenza che, ai fini della de- correnza del termine di sei mesi per la proposizione della domanda di equa riparazione del processo presupposto, deve aversi riguardo al momento conclusivo del procedimento di revocazione e non a quello in cui è stato definito il giudizio di rinvio. Pertanto, ha esaminato il merito della domanda, accogliendola ed ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare in favore di Do- menico Palma, in proprio, l’importo di 8.300,00 €, il tutto oltre inte- ressi legali di cui all’art. 1284, co. 1, c.c., a decorrere dal 15 giugno 2020. Ha tuttavia dichiarato irripetibili le spese di lite. 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8594/2021 Numero sezionale 9086/2021 Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di Numero di raccolta generale 32739/2021Data pubblicazione 09/11/2021 un motivo con il quale denuncia la nullità del decreto e del proce- dimento; violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla dichia- rata irripetibilità delle spese della doppia fase del giudizio di merito - delle norme ex artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Rileva il ricorrente che la decisione impugnata disattendendo la so- luzione del giudice monocratico, che aveva invece rilevato l’autonomia del giudizio di cognizione dal successivo giudizio di re- vocazione, traendo da tale assunto la tardività e l’inammissibilità per intervenuta decadenza del ricorso ex art. 3 L. 24/3/2001 n. 89, ha rilevato che il giudizio di revocazione ordinaria impedisce il pas- saggio in giudicato della sentenza impugnata, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine di sei mesi per la proposi- zione della domanda di equa riparazione del processo presupposto occorre attendere la definizione anche della revocazione, ma ha motivato la decisione di dichiarare irripetibili e, cioè, di compensare integralmente tra le parti le spese di lite della doppia fase del giudi- zio di merito, osservando che “Le competenze della duplice fase di giudizio vanno dichiarate irripetibili, alla luce del disposto dell’art. 92, co. 2, c.p.c., nella versione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, tenuto conto del diverso orientamento espresso dal Giudice di legittimità sulla suindicata tematica oggetto di decisione, ipotesi questa riconducibile alla categoria del muta- mento di giurisprudenza contemplata dalla menzionata disposizio- ne”. A detta del ricorrente trattasi di un’erronea applicazione della nor- ma in tema di compensazione, frutto di un’erronea ricognizione del quadro giurisprudenziale relativo all’incidenza della revocazione or- dinaria delle sentenze di merito sul termine di proponibilità della domanda di equo indennizzo. 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8594/2021 Numero sezionale 9086/2021 Si deduce altresì che il mero dissenso del giudice di merito rispetto Numero di raccolta generale 32739/2021Data pubblicazione 09/11/2021 all’orientamento del giudice di legittimità, espresso in una pronun- cia, nella specie risalente a circa due anni e mezzo prima dell’instaurazione del processo, non poteva concretizzare l’ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, giustificatrice della disposta compensazione delle spese di lite. Ne deriva che è ingiustificata la scelta di derogare al principio della soccombenza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che in base al te- sto applicabile ratione temporis dell’art. 92 c.p.c., permettono di compensare le spese (soccombenza reciproca, novità della questio- ne trattata, mutamento della giurisprudenza). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha dichiarato l’illegittimità costitu- zionale del nuovo testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cost. 19/4/18 n. 77), ragioni che la stessa Consulta, seppur a titolo esemplificativo, ha indicato nelle fattispecie “concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia” quali il “sopravvenuto mu- tamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”, “una norma di interpretazione autentica”, “uno ius superve- niens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroatti- va”, “una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale”, “una decisione di una Corte europea”, “una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea”, “altre analoghe sopravvenienze”. Ad avviso del giudice di merito la compensazione troverebbe la sua giustificazione nell’avere disatteso un presunto orientamento contrario del giudice di legittimità, ma tale conclusione è erronea, sia perché il mutamento deve provenire da parte del giudice cui è attribuita la funzione nomofilattica, essendo poi necessario che il mutamento avvenga nel corso del processo. 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8594/2021 Nella fattispecie non vi era alcun overruling della Corte di cassazio-Numero sezionale 9086/2021Numero di raccolta generale 32739/2021 ne ma si era verificato che il giudice di merito aveva inteso Data pubblicazione 09/11/2021non aderire al principio affermato da Cass. 11/1/17 n. 552, che risaliva a circa due anni e mezzo prima del deposito del ricorso (15/6/2020). Inoltre, il precedente rispetto al quale si dichiarava di voler dissen- tire (Cass. n. 552/2017), non deve ritenersi espressivo di un orien- tamento contrario a quello poi sposato dalla Corte d’Appello. Il motivo è fondato, dovendosi effettivamente ritenere che non vi fosse un contrario orientamento di questa Corte, quanto alla inci- denza sul termine di proposizione della domanda di equo indenniz- zo, nel caso in cui ad essere interessata dalla revocazione ordinaria sia la sentenza di merito, e ciò diversamente da quanto invece ac- cade per la revocazione, anche ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c., della pronuncia del giudice di legittimità. Depone in tal senso la qualificazione della revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 c.p.c., quale ipotesi di revocazione ordinaria, su- scettibile di proposizione nel medesimo termie previsto per il ricor- so per cassazione, sicché la proposizione per tali motivi risulta im- peditiva del passaggio in giudicato, e determina il differimento della decorrenza del termine per la richiesta di equo indennizzo alla defi- nizione del giudizio di revocazione. A diversa conclusione deve invece pervenirsi per quanto attiene al- la revocazione avverso le decisioni del giudice di legittimità. Ed, infatti, come anche di recente precisato, in tema di equa ripa- razione da irragionevole durata di un processo civile conclusosi in- nanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto del ricor- so o di inammissibilità o di decisione nel merito, ai fini della decor- renza del termine di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 - il cui "dies a quo" è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale si assume verificata la violazio- ne - occorre avere riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8594/2021 Numero sezionale 9086/2021 della sentenza, a ciò non ostando la pendenza del termine per la Numero di raccolta generale 32739/2021Data pubblicazione 09/11/2021 revocazione ex art. 391 bis c.p.c. (Cass. n. 11737/2019; Cass. n. 63/2017), senza che su tale esito possa incidere la diversa soluzio- ne offerta ai fini della proposizione della domanda di responsabilità civile ai sensi della legge n. 117/1988 (cfr. Cass. S.U. n. 26672/2020). Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, il pre- cedente di questa Corte n. 552/2017, aveva ad oggetto un’ipotesi in cui la sentenza di merito era stata impugnata con revocazione straordinaria, il che, essendo tale impugnazione svincolata dal ri- spetto dei termini ordinari, rende evidente come non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza, e quindi la decorrenza del termine di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001. Né depongono in senso contrario i precedenti a sua volta richiamati da Cass. n. 552/2017 (Cass. n. 14970/2012; Cass. n. 24358/2006), trattandosi di ipotesi nelle quali la revocazione era stata avanzata avverso pronuncia della Suprema Corte ovvero di revocazione delle pronunce del giudice contabile oltre il termine semestrale (cfr. per un’analoga ipotesi, Cass. n. 25179/2015 che, risolvendo il contrasto preesistente, ha affermato che sussiste uni- cità di giudizio tra il giudizio di appello in materia pensionistica del giudice contabile e quello di revocazione, sempre che il secondo sia instaurato nel termine di sei mesi dalla pronuncia della sentenza che ha definito il primo). Poiché nella fattispecie si verte in un’ipotesi di revocazione ordina- ria, proposta nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c. avver- so la sentenza emessa in sede di rinvio, correttamente il decreto impugnato ha escluso che la domanda fosse incorsa nella decaden- za per la sua presentazione oltre il termine semestrale, ma ha in- vece errato nel ritenere che tale soluzione determinasse il supera- mento di un contrario orientamento del giudice di legittimità. Risulta quindi erroneamente rilevata una delle ipotesi cui la legge, a seguito della riforma, annette la possibilità di compensare le spe- 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8594/2021 se, pur a fronte di un esito vittorioso della lite, e per l’effetto, la Numero sezionale 9086/2021Numero di raccolta generale 32739/2021 sentenza impugnata deve essere cassata. Data pubblicazione 09/11/2021 Ritenuto che non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ponendo le spese del giudi- zio di opposizione ( e ciò alla luce del principio secondo cui l'opposi- zione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fa- se monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giu- dizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misu- ra dell’intera vicenda processuale, in caso di suo accoglimento; Cass. n. 26851/2016; Cass. n. 9728/2020), e quelle del presente giudizio a carico del Ministero, come liquidate in dispositivo, e con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene anticipatario. PQM Accoglie il ricorso principale, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Mi- nistero della Giustizia al rimborso in favore del ricorrente delle spe- se del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 1.700,00, e del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosene anticipatario Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 7 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0