CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 21991/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORENSE;2094 - intimata -avverso la sentenza n. 410/2024 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 11776/2025Numero sezionale 2094/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avNvumoecroa dti ora ccolta generale 21991/2026Data pubblicazione 26/06/2026MARIANNA PREGONI.1. Il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso dell’Avvocato inepigrafe indicato avverso una cartella esattoriale di euro16.663,13 avente ad oggetto il contributo soggettivominimo, il contributo integrativo, sanzioni e interessi, ed hacompensato le spese di lite.2. Il gravame svolto dall’Avvocato avverso la sentenza di primecure si è indirizzato esclusivamente verso l’an debendi delcontributo integrativo.3. La Corte d’Appello ha accolto l’appello e, considerato cheall’esito del giudizio le doglianze del ricorrente si eranorivelate in parte fondate, riconoscendo dovuti soltanto icontributi minimi obbligatori nella misura fissata dairegolamenti della Cassa e relative sanzioni, ha annullato, peril residuo, come quantificato in sentenza d’appello, la cartellaopposta riconoscendo non dovuti i contributi integrativi;indi, per quanto in questa sede rileva, in considerazionedell’accoglimento parziale dell’opposizione del professionistaha compensato le spese del doppio grado nella misura del50% condannando il ricorrente a pagare alla Cassa ilrestante 50%.4. Il ricorrente, sulla premessa che all’esito del giudizio è statoriconosciuto debitore di circa metà della somma che gli erastata richiesta con la cartella e che ha agito in giudizionegando di dovere alcunché, impugna la sentenza in puntodi compensazione delle spese, del primo e secondo grado,per due motivi, ulteriormente illustrati con memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 11776/2025Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 21991/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 26/06/20266. Con il primo motivo il ricorrente si duole di violazione degliartt.132,co.2, n.4 c.p.c. e 111, co.6, Cost., mancanza dimotivazione sulla qualificazione dell’appello, per averedeliberato l’accoglimento parziale dell’unico motivo digravame, accolto integralmente, riverberandosi talestatuizione sulla regolazione delle spese.7. Con il secondo motivo il ricorrente si duole di violazione degliartt.91,92,329,342 c.p.c., per l’illegittima statuizione sullespese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, in sensosfavorevole, senza alcuna coerenza con la decisione diaccoglimento dell’unico motivo di appello e modificando inpejus la statuizione del giudizio di primo grado nonimpugnata da alcuno e, dunque, in assenza di impugnazioneincidentale.8. Il ricorso è da accogliere, esaminati congiuntamente i duemotivi per la loro connessione logica.9. Alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale èesclusa la possibilità di rideterminare le spese del primogrado in maniera sfavorevole all’appellante la cuiimpugnazione è stata accolta.10. In particolare (v., fra tante, Cass. n. 10985 del 2022),statuito che «l’accoglimento parziale dell’appello della partesoccombente nel giudizio di primo grado, come taledestinatario della condanna al rimborso delle spese di liteanticipate dalla parte vittoriosa, che non comporti rigetto,anche solo parziale, della domanda di tale ultima parte, noncomporta, in difetto di impugnazione sul punto, lacaducazione della condanna alle spese; sì che la preclusionenascente dal giudicato impedisce al giudiceNumero registro generale 11776/2025dell’impugnazione di modificare la pronunzia sulle speseN umero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 21991/2026della precedente fase di merito qualora egli abbia valutatoData pubblicazione 26/06/2026la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevolealla parte soccombente in primo grado.11. La sentenza di appello, nella parte in cui rimette indiscussione, modificandola, la pronuncia di condanna allespese emessa dal giudice di primo grado, non impugnata daalcuno, è caratterizzata da vizio di extrapetizione; con laconseguenza che la sentenza stessa, nella sola parte relativaalla pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, èviziata di eccesso di potere giurisdizionale.12. Si è rilevato che il divieto di reformatio in peius conseguealle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema dieffetto devolutivo dell’impugnazione di merito e diacquiescenza, che presiedono alla formazione del themadecidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantumdevolutum, l’appellato non può giovarsi della reiezione delgravame principale per ottenere effetti che solo l’appelloincidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, inmancanza, gli sono preclusi dall’acquiescenza prestata allasentenza di primo grado (cfr. fra le altre, Cass. n. 21504 del2020).13. In definitiva, poiché i poteri del giudice d’appello vannodeterminati con esclusivo riferimento alle iniziative delleparti, in assenza di impugnazione incidentale della parteparzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d’appellonon può essere più sfavorevole all’appellante e piùfavorevole all’appellato di quanto non sia stata la sentenzaimpugnata e non può, quindi, dare luogo alla reformatio inpejus in danno dello stesso appellante pregiudicando laNumero registro generale 11776/2025Numero sezionale 2094/2026stabilità del giudicato interno formatosi sui caNpuim erno odi nra ccolta generale 21991/2026Data pubblicazione 26/06/2026specificamente impugnati.14. Nella specie la Corte di merito, senza alcuna coerenza con ladecisione principale di accoglimento dell’unico motivo diappello ha ritenuto di compensarle per metà con condannaal pagamento del residuo, modificando in pejus, perl’appellante, la statuizione del giudice di primo grado nonimpugnata da alcuno; inoltre, quanto alle spese del giudiziodi gravame, la fondatezza dell’unico motivo di gravame nonintegrava un accoglimento parziale del gravameriverberandosi sulla conseguente statuizione sulle spese inragione di un asserito, ed erroneo, parziale accoglimento.15. La Corte di merito non si è limitata a riformare la statuizioneadottata dal Tribunale, annullando la cartella oppostaquanto alla pretesa contributiva riferita ai soli contributiintegrativi - non dovuti per non essere gli introiti e il volumedi affari riconducibili alla professione forense - ma hariformato l’integrale statuizione sulle spese del giudice diprime cure.16. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di speseprocessuali, l'accoglimento in misura ridotta, anchesensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dàluogo a reciproca soccombenza, configurabileesclusivamente in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesseparti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domandaarticolata in più capi, e non consente quindi la condannadella parte vittoriosa al pagamento delle spese processualiin favore della parte soccombente, ma può giustificarnesoltanto la compensazione totale o parziale, in presenzaNumero registro generale 11776/2025Numero sezionale 2094/2026degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2N,u mce.rpo .dci r.a ccolta generale 21991/2026Data pubblicazione 26/06/2026(Cass. Sez. Un. n. 32061/2022).17. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e lacausa va rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversacomposizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti,riesamini il regime della regolamentazione delle spese eprovveda anche alla regolazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte d’appello di Firenze, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile2026Il Consigliere estensore La PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA] EspositoNumero registro generale 11776/2025Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 21991/2026Data pubblicazione 26/06/2026