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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11004/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 8 D.Igs. 74 del 2000 per aver emesso fatture per operazioni inesistenti, dolendosi del fatto che il giudice non abbia correttamente valutato le risultanze probatorie da cui emerge che il ricorrente non aveva mezzi, né organizzazione nè interesse a compiere il fatto; in particolare si duole della sostanziale inversione dell'onere della prova, non potendo il ricorrente provare che le fatture siano state formate contro la sua volontà; inoltre il giudice ha fondato la decisione esclusivamente sugli accertamenti effettuati dalla guardia di finanza.

Considerato che la doglianza non risulta consentito\dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e inoltre manifestamente infondato, perché afferente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Infatti, il giudice del merito ha esaurientemente motivato che l'assenza di mezzi e organizzazione dimostrano proprio che le fatture sono emesse a fronte di un'operazione che non è mai stata compiuta, con il risultato di avvantaggiare l'evasione fiscale del terzo beneficiario di tali fatture, con il quale peraltro esistevano già pregressi rapporti, risultando così provato anche il dolo specifico della fattispecie; tali circostanze, unitamente al rilievo che le fatture avrebbero potuto essere redatte anche con un semplice computer domestico, delineano un quadro probatorio che, lungi dal fondarsi esclusivamente sull'accertamento della guardia di finanza, trova invece in esso la propria conferma; Rilevato poi che con il secondo motivo si lamenta l'illogicità della motivazione circa l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove il giudice del merito non avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza del ricorrente, del breve periodo di imposta evaso e dell'assenza di vantaggi, non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Sotto tale profilo, invero, il giudice del merito ha già considerato tali doglianze ritenendo però che gli elementi addotti non giustifichino la concessione del beneficio, essendo inoltre non particolarmente meritevole il contegno processuale del ricorrente; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 8 D.Igs. 74 del 2000 per aver emesso fatture per operazioni inesistenti, dolendosi del fatto che il giudice non abbia correttamente valutato le risultanze probatorie da cui emerge che il ricorrente non aveva mezzi, né organizzazione nè interesse a compiere il fatto; in particolare si duole della sostanziale inversione dell'onere della prova, non potendo il ricorrente provare che le fatture siano state formate contro la sua volontà; inoltre il giudice ha fondato la decisione esclusivamente sugli accertamenti effettuati dalla guardia di finanza. Considerato che la doglianza non risulta consentito\dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e inoltre manifestamente infondato, perché afferente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Infatti, il giudice del merito ha esaurientemente motivato che l'assenza di mezzi e organizzazione dimostrano proprio che le fatture sono emesse a fronte di un'operazione che non è mai stata compiuta, con il risultato di avvantaggiare l'evasione fiscale del terzo beneficiario di tali fatture, con il quale peraltro esistevano già pregressi rapporti, risultando così provato anche il dolo specifico della fattispecie; tali circostanze, unitamente al rilievo che le fatture avrebbero potuto essere redatte anche con un semplice computer domestico, delineano un quadro probatorio che, lungi dal fondarsi esclusivamente sull'accertamento della guardia di finanza, trova invece in esso la propria conferma; Rilevato poi che con il secondo motivo si lamenta l'illogicità della motivazione circa l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove il giudice del merito non avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza del ricorrente, del breve periodo di imposta evaso e dell'assenza di vantaggi, non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferente al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Sotto tale profilo, invero, il giudice del merito ha già considerato tali doglianze ritenendo però che gli elementi addotti non giustifichino la concessione del beneficio, essendo inoltre non particolarmente meritevole il contegno processuale del ricorrente; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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