CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00257/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, per [OSCURATO:PERSONA], la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando che: a) il filmato in atti dimostra come l'imputato si trovasse all'interno del furgone dove i correi stavano srotolando il rame; b) la consapevolezza della provenienza illecita dei beni da parte dell'imputato può desumersi dalla sua partecipazione al momento dello srotolamento del rame all'interno del furgone; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di furto, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che gli imputati non possono ritenersi autori del furto perpetrato in danno della ditta ELKET in quanto non hanno descritto le modalità attraverso le quali il furto sarebbe stato commesso, rendendo dichiarazioni carenti e contraddittorie rispetto alle emergenze processuali; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta, per [OSCURATO:PERSONA], il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto, oggetto del presente procedimento, ed il più grave reato di cui al capo 48) della sentenza n.502/2021, emessa dal GUP del Tribunale di Torino, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che l'applicabilità dell'istituto della continuazione in fase esecutiva postula il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso tra i reati oggetto delle diverse sentenze e che, nel caso di specie, non è possibile individuare quella continuità operativa che permette di riconoscere la sussistenza del reato continuato, trattandosi di un delitto di rapina aggravata commesso nel giugno del 2018 rispetto a fatti del dicembre dello stesso anno; considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta, per [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, ritenendo che l'imputato sia del tutto indifferente alla portata precettiva della norma penale e all'efficacia dissuasiva esplicata dalle condanne riportate e che l'assenza di qualsiasi tentativo di mutare stile di vita indichi una sua perdurante inclinazione al delitto; che il quinto motivo di ricorso, con il quale si contestano, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e, per [OSCURATO:PERSONA], il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenziano la propensione delinquenziale degli imputati, l'atteggiamento di indifferenza verso le normi penali e l'assenza di segnali di ravvedimento; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2