CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07322/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 25061/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in proprio-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA N. 1192/2025 depositata il 12/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25061/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 7322/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, in relazioneal rapporto coinvolgente l’Agenzia delle entrate, avuto riguardo all’esitodel giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra leparti; nulla è invece a statuirsi in relazione al rapporto coinvolgentel’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], per difetto di attività processuale diquesta.Numero registro generale 25061/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 7322/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 25061/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in proprio-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA N. 1192/2025 depositata il 12/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25061/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 7322/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, in relazioneal rapporto coinvolgente l’Agenzia delle entrate, avuto riguardo all’esitodel giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra leparti; nulla è invece a statuirsi in relazione al rapporto coinvolgentel’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], per difetto di attività processuale diquesta. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione delle spese tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Martorana e la controricorrente Agenzia delle entrate.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Andrea Antonio SalemmeP.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione delle spese tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Martorana e la controricorrente Agenzia delle entrate.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Andrea [OSCURATO:PERSONA]