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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 44708/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen., in considerazione del bene indicato nel capo di imputazione (chiave a brucola), non appare manifestamente infondato, con conseguente dichiarazione, attesa la data di commissione del fatto contestato, dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione per il reato contestato ai sensi dell'art. 707 cod. pen. (come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce in tema di rapporto tra inammissibilità del motivo e prescrizione, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione; Considerato che il secondo motivo quanto alla mancata applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 3 e 4), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) Rilevato, pertanto, che deve essere conseguentemente eliminata la relativa pena, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ld_ichiara ifrermffl'issibite-ff-ficerse-ilimitatamente al reato di cui all'art. 707 cod. pen.fperché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -e' [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen., in considerazione del bene indicato nel capo di imputazione (chiave a brucola), non appare manifestamente infondato, con conseguente dichiarazione, attesa la data di commissione del fatto contestato, dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione per il reato contestato ai sensi dell'art. 707 cod. pen. (come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce in tema di rapporto tra inammissibilità del motivo e prescrizione, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione; Considerato che il secondo motivo quanto alla mancata applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 3 e 4), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) Rilevato, pertanto, che deve essere conseguentemente eliminata la relativa pena, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ld_ichiara ifrermffl'issibite-ff-ficerse-ilimitatamente al reato di cui all'art. 707 cod. pen.fperché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] -e' [OSCURATO:PERSONA] ent
Sentenza Cassazione n. 44708/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris