CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 1981
Cassazione n. 21781/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/09/1981 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta remissione tacita di querela, è manifestamente infondato e meramente speculativo, poiché i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla volontà di persistere nella querela in ragione della circostanza che la p.o., già presente all'udienza precedente, abbia partecipato e sia stata escussa all'udienza tenutasi successivamente all'episodica assenza dal dibattimento); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio di responsabilità, è generico giacché i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova della responsabilità alla luce dell'intestazione della carta su cui è confluito l'ingiusto profitto e della carta d'identità ostesa alla parte offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23