CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00855/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25844/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], s.p.a. , in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e di fes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dagli avv.ti MicheleSpalla e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 1764 /2021, pubblicata in data 4 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 19.12.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 16 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] citava avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e l’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa di un investimento in prodotti finanziari rivelatisi successivamente inesistenti. In particolare, il Parpaiola assumeva che: dietro proposta formulata dal [OSCURATO:PERSONA], promotore finanziario di Azimut e operante da anni quale consulente della madre dell’attore, quest’ultimo aveva stipulato assieme all’intermediaria convenuta, in data 22 giugno 2010, un “contratto di consulenza con collocamento in materia di servizi, strumenti e prodotti finanziari”; durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, nell’ambito del quale la società aveva assunto l’impegno di gestire i risparmi dell’investitore “a rischio equilibrato”, nel giugno del 2013 il [OSCURATO:PERSONA] aveva consigliatoall’attore di investire in titoli obbligazionari denominati “Eurobond”, emessi da “[OSCURATO:PERSONA] UBI banca”, partner - a suo dire -di Azimut e, pertanto, particolarmente affidabili, prospettando un rendimento dei titoli, “a cedola garantita”, particolarmente vantaggioso (intorno al 5-6 %); quale corrispettivo dei titoli acquistati, il Parpaiola aveva rilasciato al [OSCURATO:PERSONA], in tre differenti tranches quattro assegni bancari, intestati a soggetti terzi su indicazione di quest’ultimo, per l’importo complessivo di € 25.000,00, consegnandogli un certificato obbligazionario (falso) recante l’importo di € 12.000,00, comunicandogli che, in seguito, gli avrebbe rilasciato un analogo certificato per la restante parte della somma investita; nel corso di incontri tenutisi presso la sede di Azimut nei giorni 2 e 3 dicembre 2014, il [OSCURATO:PERSONA] riconosceva di aver distratto delle somme dalla clientela da lui assistita, proponendo investimenti in prodotti finanziari in realtà inesistenti, secondo modalità analoghe a quelle poste in essere con l’atore. Con sentenza del 2017, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessie rivalutazione, e rigettava la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza depositata il 4.6.2021, la Corte d’appello accoglieva l’appello del Parpaiola, osservando che: anzitutto, i fatti allegati avevano trovato conferma nell’interrogatorioformale reso dal [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva ammesso, con dichiarazione confessoria, di aver personalmente ricevuto dall’appellante il pagamento dei quattro assegni depositati agli atti -pur intestati a soggetti terzi - e di aver provveduto a consegnargli un certificato obbligazionario falso; tale circostanza, posta alla base dellesanzioni disciplinari poi irrogate dall’Autorità di vigilanza, era stata, altresì, accertata in sede penale, ove al [OSCURATO:PERSONA] era stata inflitta - in relazione a condotte identiche a quelle controverse -la condanna di cui alla sentenza n. 14217 del 2017 resa dal Tribunale di Milano; peraltro, l’appellante aveva allegato - e provato documentalmente - l’attuale pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto le stesse condotte illecite per le quali si procedeva in questa sede; era riscontrabile un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita delTropeano e la sua qualità di promotore finanziario di Azimut, tale da giustificare un’imputazione di responsabilità solidale in capo alla società intermediaria, secondo quanto previsto dall’art. 31, c. 3, TUF; al riguardo, come emergeva dai fatti dicausa, le condotte del consulente erano state realizzate nell’ambito di un’attività di promozione di strumenti finanziari (ancorché rivelatisi inesistenti); inoltre, a prescindere dal rapporto fiduciario intercorrente tra la madre dell’appellante e il [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo, precedentemente alla proposta di sottoscrizione degli “Eurobond”, aveva avuto rapporti con il Parpaiola unicamente nelle vesti di promotore finanziario di Azimut, tanto nel caso della stipulazione del piano di investimento del 2010, quanto in quello della sottoscrizione del successivo piano integrativo, il cui collocamento era avvenuto in un momento cronologicamente prossimo a quello della truffa (giugno 2013); proprio alla luce della contestualità temporale tra le attività lecite e quelle illecite del promotore - come correttamente rimarcato dall’appellante - spiccava il collegamento tra le condotte del [OSCURATO:PERSONA] e la società intermediaria, sua preponente; in questa prospettiva, non assumeva rilievo nemmeno la circostanza che i titoli in questionefossero stati o meno descritti come emessi da società “partner” di Azimut, in quanto allorché le condotte dannose siano state realizzate nella cornice delle incombenze del promotore, un rapporto di occasionalità necessaria non può essere aprioristicamente limitato alle sole negoziazioni che abbiano ad oggetto prodotti finanziari dellaparte preponente ; così accertata la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria, Azimut era tenuta a rispondere, in via solidale, del pregiudizio patito dall’ appellante; né tale responsabilità poteva essere efficacemente esclusa o limitata (art. 1227 c.c.) in ragione del carattere anomalo della modalità di pagamento richiesta dal consulenteall’attore. [OSCURATO:PERSONA] SGR, s.p.a ricorre in cassazione, avverso la sentenza di secondo grado, con un u nico motivo . [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato damemoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del TUF, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e omesso esame di circostanze di fatto decisive per il giudizio ex art. 360, comma, 1, n. 5 c.p.c., in quanto dai fatti causa non emergeva alcun elemento sulla base del quale potesse ritenersi provato il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del [OSCURATO:PERSONA] e l’attività di consulenza svolta per Azimut; né tale prova si desumeva dall’interrogatorio formale reso dal [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la ricorrente assume che la Corte d’appelloabbia affermato la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria “sic et simpliciter” per il solo fatto che all’epoca della vicenda il [OSCURATO:PERSONA] operasse quale consulente finanziario di Azimut, e omettendo del tutto di attribuire rilevanza al fatto che quest’ultimo intratteneva anche rapporti del tutto estranei ad Azimut e a totale insaputa della stessa, o con clienti i quali però si prestavano ad effettuare investimenti con modalità del tutto anomale, mediante la sottoscrizione di assegni in bianco e senza che venisse consegnato alcun valido giustificativo. Il motivo èinammissibile. Invero, la doglianza èinerente al giudizio di fatto, anche nell’invocazione dell’esame delle testimonianze. Anzitutto, va rilevato che, in tema di intermediazione finanziaria la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso di indebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, la responsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecito commesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - può costituire da sola concause del danno subito dall'investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, rispettivamente commi primo e secondo, cod. civ. (Cass., n. 1741/2011). Pertanto, la parte della critica afferente alle modalità illegittime attraverso le quali si è consumato il rapporto tra investitore e promotore non attinge la ratio decidendi, circa i presupposti de l nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del [OSCURATO:PERSONA] e l’attività di consulenza svolta per Azimut, tendendo a ribaltare l’interpretazione della Corte di merito, conforme al predetto consolidato orientamento di questa Corte. Al riguardo, il giudice d’appello ha altresì accertato che le condotte illecite del preposto erano state contestuali a quelle lecite e dunque riconducibili ad Azimut ai fini della responsabilità solidale in questione; ma tale ratio non risulta specificamente impugnata. Inoltre, è stato affermato che, in tema diintermediazione finanziaria, ilnesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotorefinanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe (Cass., n. 3425/2025; n. 28952/2024; n. 857/2020). Ne consegue l’irrilevanza della deduzione relativa alle modalità anomale dell’operatodel consulente che, a dire della ricorrente, utilizzava anche moduli non forniti da Azimut. Infine, parimenti diretta al riesame dei fatti è la doglianza circa il rapporto fiduciario fra il promotore e la madredell’attore- che secondo la ricorrente avrebbe escluso il suddetto nesso d’occasionalità necessaria- avendo la C orte territoriale accertato, con valutazione di merito non sindacabilein questa sede, che prima dei fatti in questione l’attore aveva avuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] unicamente nelle vesti di promotore finanziario della ricorrente. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto