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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19712/2022

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to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15170/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e elettivamente domiciliati in Roma, via Gramsci n. 54, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrenti – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6385/2/2014, depositata il 4.12.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., società di intermediazione immobiliare, e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano un avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'invio di un questionario, per l'anno di imposta 2006, con cui procedeva alla ricostruzione del reddito di impresa e contemporaneamente alla rettifica del reddito imponibile dichiarato, determinando maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA; - successivamente venivano emessi altri due avvisi, per il principio di trasparenza (ex art. 5 del TUIR) in capo ai soci, pure impugnati dai medesimi; - la CTP di Milano, previa riunione, accoglieva i ricorsi. - L'Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione e la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello sul presupposto che l'accertamento emesso in capo alla società era una rettifica analitico - induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base di presunzioni gravi precisi e concordanti, costituite dalla omessa produzione dei mandati di vendita e delle proposte di acquisto degli immobili, dalla applicazione di provvigioni inferiori a quelle praticate nel settore e dall’applicazione di diversi trattamenti economici fra i vari clienti, non vinte dai contribuenti; - questi ultimi propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso del quale, nonostante la tempestiva spedizione, avvenuta in data 17.07.2015, non risulta prodotta la ricevuta di consegna al destinatario; 2 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 - occorre rammentare in proposito che “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale in esso contenuto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale” (Cass. 28.03.2001, n. 4559); - ciò premesso, con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; - con il secondo motivo, deducono l’omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti; - lamentano, in sostanza, con entrambi i motivi, che la CTR ha posto a fondamento della propria decisone elementi non costituenti presunzioni idonee a supportare l'accertamento analitico – induttivo, senza motivare adeguatamente sul punto; - le censure, suscettibili di trattazione congiunta, non sono fondate; - secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, “l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla 3 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purchè preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (Cass n. 26036/2015, n. 25217/2018, n. 27552/2018). - dalla sentenza impugnata si evince che l'accertamento prende le mosse da un questionario con cui era stata chiesta la documentazione contabile relativa all'esercizio 2006, al quale la società, secondo l'Ufficio, ha fornito riscontro solo parziale omettendo di depositare i mandati di vendita e le proposte di acquisto degli immobili; -la presunzione di evasione è stata desunta, dunque, dall'omesso deposito, presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria, dei contratti di conferimento degli incarichi, dal fatto che i contratti di mediazione venivano conclusi, a detta dei contribuenti, in forma orale, dalle percentuali delle provvigioni, più basse rispetto a quelle di mercato, nonché dalle notevoli differenze applicate nei diversi contratti; - la CTR ha ritenuto sussistere le presunzioni, gravi, precise e concordanti per procedere all'accertamento affermando che "costituisce presunzione di evasione il fatto che in sede di questionario la società non abbia prodotto i contratti relativi al conferimento degli incarichi a vendere riferiti all'esercizio 2006.

Non è verosimile quanto afferma la società, e cioè che i contratti siano stati stipulati solo in forma orale.

Oltre che contrastare con la prassi 4 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 costante usata nel settore che prevede la forma scritta del contratto, si rileva che il solo accordo orale non tutela il mediatore sia in sede di pagamento della provvigione pattuita con il cliente che in caso di rinuncia all'incarico senza giustificato motivo.

Altro elemento presuntivo di evasione va individuato nelle provvigioni applicate dalla società in misura inferiore rispetto a quelle praticate nel settore in cui, sulla base dei rilievi operate dalla Commissione usi della Provincia di Milano, risulta che le provvigioni si attestano fra il 4 e il 6%.

Sulla mediazione, la società applica percentuali fra loro notevolmente differenziate senza che di ciò venga data una accettabile giustificazione.

Il predetto ordine di scelte in discordanza con i criteri di mercato non trova valide giustificazioni da parte dalla società su cui incombe l'onere probatorio conseguentemente alla rettifica analitica induttiva ex art. 39, c. 1, lett. d) DPR 600/73” …… “Del suddetto comportamento antieconomico l'imprenditore non spiega le ragioni che consentono di escludere l’evasione"; - la CTR ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte motivando esaurientemente la sentenza; - la censura di omesso esame circa un fatto decisivo è, peraltro, inammissibile; - occorre rammentare, in proposito, che, in via generale, alla fattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134.

Con detta novella è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 - si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; - resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. Sez.

U.07/04/2014 n. 8053); - con il terzo motivo, lamentano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed eccepiscono la nullità della sentenza per non avere la CTR pronunciato sulla domanda subordinata di riduzione delle pretese impositive, proposta dai ricorrenti con il ricorso introduttivo; - il motivo, formulato in modo generico e senza neppure indicare il parametro di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., è inammissibile per difetto di specificità, dato che si limita a rinviare, per il suo approfondimento, al ricorso introduttivo, senza riportare il contenuto delle proprie controdeduzioni in appello, al fine di consentire alla Corte di valutare se la domanda sottoposta non sia “nuova”, se sia stata riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. 14.04.2015, n. 7457) e di valutarne la fondatezza, senza dovere procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte e ricercare all’interno degli atti l’esatto contenuto della doglianza (Cass.20.08.2015, n. 17042); - in conclusione, il ricorso va rigettato; - nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso; 6 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15170/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e elettivamente domiciliati in Roma, via Gramsci n. 54, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrenti – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6385/2/2014, depositata il 4.12.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., società di intermediazione immobiliare, e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano un avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'invio di un questionario, per l'anno di imposta 2006, con cui procedeva alla ricostruzione del reddito di impresa e contemporaneamente alla rettifica del reddito imponibile dichiarato, determinando maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA; - successivamente venivano emessi altri due avvisi, per il principio di trasparenza (ex art. 5 del TUIR) in capo ai soci, pure impugnati dai medesimi; - la CTP di Milano, previa riunione, accoglieva i ricorsi. - L'Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione e la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello sul presupposto che l'accertamento emesso in capo alla società era una rettifica analitico - induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base di presunzioni gravi precisi e concordanti, costituite dalla omessa produzione dei mandati di vendita e delle proposte di acquisto degli immobili, dalla applicazione di provvigioni inferiori a quelle praticate nel settore e dall’applicazione di diversi trattamenti economici fra i vari clienti, non vinte dai contribuenti; - questi ultimi propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso del quale, nonostante la tempestiva spedizione, avvenuta in data 17.07.2015, non risulta prodotta la ricevuta di consegna al destinatario; 2 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 - occorre rammentare in proposito che “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale in esso contenuto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale” (Cass. 28.03.2001, n. 4559); - ciò premesso, con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; - con il secondo motivo, deducono l’omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti; - lamentano, in sostanza, con entrambi i motivi, che la CTR ha posto a fondamento della propria decisone elementi non costituenti presunzioni idonee a supportare l'accertamento analitico – induttivo, senza motivare adeguatamente sul punto; - le censure, suscettibili di trattazione congiunta, non sono fondate; - secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, “l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla 3 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purchè preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (Cass n. 26036/2015, n. 25217/2018, n. 27552/2018). - dalla sentenza impugnata si evince che l'accertamento prende le mosse da un questionario con cui era stata chiesta la documentazione contabile relativa all'esercizio 2006, al quale la società, secondo l'Ufficio, ha fornito riscontro solo parziale omettendo di depositare i mandati di vendita e le proposte di acquisto degli immobili; -la presunzione di evasione è stata desunta, dunque, dall'omesso deposito, presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria, dei contratti di conferimento degli incarichi, dal fatto che i contratti di mediazione venivano conclusi, a detta dei contribuenti, in forma orale, dalle percentuali delle provvigioni, più basse rispetto a quelle di mercato, nonché dalle notevoli differenze applicate nei diversi contratti; - la CTR ha ritenuto sussistere le presunzioni, gravi, precise e concordanti per procedere all'accertamento affermando che "costituisce presunzione di evasione il fatto che in sede di questionario la società non abbia prodotto i contratti relativi al conferimento degli incarichi a vendere riferiti all'esercizio 2006. Non è verosimile quanto afferma la società, e cioè che i contratti siano stati stipulati solo in forma orale. Oltre che contrastare con la prassi 4 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 costante usata nel settore che prevede la forma scritta del contratto, si rileva che il solo accordo orale non tutela il mediatore sia in sede di pagamento della provvigione pattuita con il cliente che in caso di rinuncia all'incarico senza giustificato motivo. Altro elemento presuntivo di evasione va individuato nelle provvigioni applicate dalla società in misura inferiore rispetto a quelle praticate nel settore in cui, sulla base dei rilievi operate dalla Commissione usi della Provincia di Milano, risulta che le provvigioni si attestano fra il 4 e il 6%. Sulla mediazione, la società applica percentuali fra loro notevolmente differenziate senza che di ciò venga data una accettabile giustificazione. Il predetto ordine di scelte in discordanza con i criteri di mercato non trova valide giustificazioni da parte dalla società su cui incombe l'onere probatorio conseguentemente alla rettifica analitica induttiva ex art. 39, c. 1, lett. d) DPR 600/73” …… “Del suddetto comportamento antieconomico l'imprenditore non spiega le ragioni che consentono di escludere l’evasione"; - la CTR ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte motivando esaurientemente la sentenza; - la censura di omesso esame circa un fatto decisivo è, peraltro, inammissibile; - occorre rammentare, in proposito, che, in via generale, alla fattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. Con detta novella è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 - si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"; - resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. Sez. U.07/04/2014 n. 8053); - con il terzo motivo, lamentano la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed eccepiscono la nullità della sentenza per non avere la CTR pronunciato sulla domanda subordinata di riduzione delle pretese impositive, proposta dai ricorrenti con il ricorso introduttivo; - il motivo, formulato in modo generico e senza neppure indicare il parametro di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., è inammissibile per difetto di specificità, dato che si limita a rinviare, per il suo approfondimento, al ricorso introduttivo, senza riportare il contenuto delle proprie controdeduzioni in appello, al fine di consentire alla Corte di valutare se la domanda sottoposta non sia “nuova”, se sia stata riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. 14.04.2015, n. 7457) e di valutarne la fondatezza, senza dovere procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte e ricercare all’interno degli atti l’esatto contenuto della doglianza (Cass.20.08.2015, n. 17042); - in conclusione, il ricorso va rigettato; - nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del controricorso; 6 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15170/2015 Numero sezionale 1636/2022 Numero di raccolta generale 19712/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 7 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4
Sentenza Cassazione n. 19712/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris