CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18026/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso; udito il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 8 luglio 2025 la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, in data 25 ottobre 2023, ha dichiarato la prescrizione del delitto di cui all'art. 8 d.lgs n. 74 del 2000, contestato al capo D), limitatamente alla condotta commessa nell'anno 2014, e rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in un anno e otto mesi di reclusione, confermando nel resto, compresa la statuizione relativa alla confisca, in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 2 del n. d.lgs n. 74 del 2000 e 8 della stessa legge, contestati ai capi A), B) e C), oltre che D) per gli anni dal2015 al 2017, commessi in qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:SOCIETA], in quanto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indicava elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA e, a sua volta, emetteva e rilasciava fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire ad altra società, [OSCURATO:SOCIETA]., l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a tre motivi di seguito enunciati. 2.1. Col primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, omessa e illogica, in relazione alla specifica richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata con l'atto d'appello. Si deduce che era stata avanzata istanza di rinnovazione parziale dell'istruttoria con esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., ivi specificando anche i temi di prova sui quali avrebbero dovuto essere esaminati e i relativi profili di decisività. Tuttavia nel provvedimento impugnato non si rinviene neppure un accenno agli ultimi due, mentre con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], il rigetto dell'istanza si fonda essenzialmente sulla condotta, definita verosimilmente dilatoria, da questi tenuta nel primo grado di giudizio e comunque non sulla non decisività della prova, trattandosi di un soggetto imputato di reato connesso, circostanza che al più avrebbe potuto fondare, in seguito, una valutazione di inattendibilità della fonte ma non escluderne a monte l'assunzione, tanto più che lo stesso era stato nelle more prosciolto per insussistenza del fatto. 2.2. Col secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, del tutto omessa, in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato ascritto. Argomenta che, nonostante la mancanza di uno specifico motivo di censura intitolato alla questione, tuttavia le conclusioni contenevano un espresso riferimento alla richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato e soprattutto se ne parlava comunque a pagina 9 della sentenza impugnata, rammentando che secondo la difesa l'Agenzia delle Entrate non aveva dimostrato, fra l'altro, il profilo della consapevolezza della interposizione; tale richiesta conclusiva era stata poi ribadita dalla difesa nel corso dell'udienza di discussione, inoltre con l'atto d'appello, a pagina 36 e a pagina 44, era stata certamente contestata la mancanza di un movente, dunque del dolo specifico, osservando in tal senso che difettava, nel caso in esame, il preteso vantaggio economico che le operazioni avrebbero arrecato al contribuente. 22.3. Col terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 in relazione all'art. 322 -ter cod. pen. per essere stata confermata la confisca dell'intera somma di euro 176.509,58, disposta dal Tribunale, senza detrazione del profitto, pari a 25.724,88 euro, ricavato dal delitto di cui al capo D), in relazione al quale non vi era stata condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, col quale si censura il rigetto delle richieste di rinnovazione istruttoria avanzate in appello a norma dell'art. 603 cod. proc. pen., è fondato con riferimento all'esame dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Va evidenziato, innanzitutto, che, secondo la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01). Il sindacato sull'esercizio della discrezionalità del giudice di merito di non procedere alla rinnovazione istruttoria, inoltre, ha un perimetro strettamente delimitato. Invero, come già condivisibilmente precisato, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (così Sez. 3, Sentenza n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01, e Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01). 1.2. Alla luce degli elementi processuali valutabili e dei pertinenti principi giuridici, la conclusione della sentenza impugnata è incensurabile con riguardo alla richiesta di esame di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avendo considerato e valutato, non soltanto la condotta da questi tenuta nel corso del primo grado di giudizio, allorquando non aveva adempiuto all'invito a presentarsi ed era stato necessario disporne l'accompagnamento coattivo, per poi infine disporne la revoca, ma, soprattutto, la superfluità del relativo esame, trattandosi di un imputato di reato connesso chiamato a offrire un contributo dichiarativo in ordine atti concernenti anche la propria responsabilità, quale emittente/utilizzatore delle fatture oggetto 3delle imputazioni, circostanza quest'ultima tale da escludere radicalmente la decisività delle relative propalazioni, valutazione quest'ultima coerente con la struttura dell'accusa e scevra da illogicità manifeste. 1.3. Di converso, con riguardo alla richiesta di esaminare i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sollecitata con l'atto d'appello dove erano stati anche evidenziati i relativi profili di decisività della prova, atteso che gli stessi erano chiamati a riferire sulla effettività dei rapporti commerciali tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], oltre che con alcune emittenti televisive, risulta del tutto omessa qualsiasi tipo di ponderazione motivata in ordine all'eventuale superfluità della prova. La sentenza impugnata, infatti, reca solo una affermazione apodittica in cui si "riafferma", del tutto genericamente, la non decisività delle "ulteriori richieste riproposte ex ad 507 cod. proc. pen."; asserzione che, da una parte, non è chiaro se sia riferita alle suddette prove testimoniali, dall'altra non pare corrispondere ad alcuna ordinanza istruttoria rinvenibile nei verbali del secondo grado di giudizio, cui questa Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale. La doglianza, considerato che è del tutto carente il profilo esplicativo della decisione assunta, è dunque fondata con riguardo a quest'ultimo profilo. 3. Il secondo motivo, che censura la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ascritti, è così il terzo, che investe la quantificazione della somma di cui è stata disposta la confisca, sono assorbiti. 5. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla competente Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio in ordine al profilo dianzi indicato. P.Q.M. Annu P.Q.M