CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi dì ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, del 26 Giugno 2017, che aveva affermato la responsabilità penale di D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen. (falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative) e condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro di reclusione. 1.1. [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo è stata contestata la contraffazione, a mezzo di riproduzione fotostatica a colori, del contrassegno di autorizzazione all'utilizzo dei parcheggi per invalidi nr. 7 rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ed intestato al Sig. [OSCURATO:PERSONA], per averlo esibito sul parabrezza della propria autovettura e per averne fatto uso al fine di usufruire del parcheggio riservato ai diversamente abili ubicato all'interno del punto vendita "[OSCURATO:PERSONA]" nel Comune di Mesagne. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 482, 477 e 49 cod. pen. Si evidenzia che, in realtà, la Corte Territoriale avrebbe errato nel valutare la validità legale dell'originalità del contrassegno poiché quest'ultimo non è altro che una copia desueta di un permesso in disuso in quanto superato dal rilascio di un nuovo contrassegno europeo, sostitutivo del precedente, con scadenza in data 27.07.2019. Infatti, proprio alla stregua di ciò, si dovrebbe verificare se la contraffazione contestata integri l'ipotesi di falsità materiale commessa in certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero si tratti di un fatto non punibile ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. Peraltro, si ritiene che la punibilità potrebbe escludersi, ai sensi del richiamato articolo, anche per l'inidoneità dell'azione, ravvisandosi il falso grossolano o innocuo poiché la fotocopia a colori del permesso per invalidi si presentava plastificata e in forza del tipo di grammatura della carta e dell'intangibilità del timbro a secco del Comune, si potrebbe parlare di una falsità ictu ocu/i, immediatamente riconoscibile dai controlli effettuati. 2.2. Con il secondo motivo ci si duole della contraddittorietà della motivazione in relazione alle risultanze probatorie emerse nel processo in quanto la Corte Territoriale non avrebbe fornito logiche ragioni nell'affermare la responsabilità penale dell'imputato, limitandosi ad un rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado. Si sostiene che non siano state ritenute attendibili né le affermazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame, né le dichiarazioni rese dai vari testimoni a discarico che invece vanno a confermare la tesi alternativa proposta dalla difesa, secondo cui la fotocopia del permesso era stata disposta dalla madre del titolare dello stesso, nonché zia dell'imputato, per una mera comodità, in quanto era solita accompagnare il proprio figlio affetto da invalidità con l'autovettura dell'imputato nonché per ragioni di opportunità, nel caso in cui dimenticasse di portare l'originale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo - con cui il ricorrente, in buona sostanza, sostiene che il contrassegno in questione, intestato a [OSCURATO:PERSONA] e posseduto dall'imputato in fotocopia, altro non è che la riproduzione di un documento ormai privo di valore, anche per il medesimo destinatario e che in forza di ciò possa configurarsi l'insussistenza del reato, per inesistenza dell'oggetto di cui ai secondo comma dell'art. 49 cod. pen. - è manifestamente infondato. Il ricorrente, a sostegno della ricostruzione in diritto svolta nei termini suindicati, richiama la giurisprudenza di questa Corte formatasi con riferimento alla patente di guida, estera, non avente i requisiti previsti dalla legge, ora superato dal dictat della recente pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] delle Sezioni Unite del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che hanno chiarito che la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale. Sicchè deve concludersi che a nulla potrebbe rilevare la circostanza che il contrassegno contraffatto fosse stato superato dal nuovo contrassegno europeo, che non ha immutato la sostanza del diritto, che rimane inscindibilmente legato alla persona disabile, essendo imputata al ricorrente la contraffazione del titolo; laddove, peraltro, il contrassegno europeo non ha sostituito quello precedente legato al territorio dello Stato dal momento che esso consente a un disabile, che ha diritto a particolari agevolazioni nel paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili negli altri paesi dell'Ue in cui si sposta. Quanto poi alla dedotta innocuità o grossolanità del falso in fotocopia è solo il caso di osservare che - di là della novità del motivo - il giudice dì merito - nelle pronunce di primo e secondo grado che in quanto conformi si integrano costituendo un unicum argomentativo - ha ben posto in evidenza come l'atto costituito da una fotocopia, a colori, si presentasse con caratteristiche, per forma dimensione e colori proprie dell'originale, sicché alcun dubbio potrebbe sussistere sul fatto che esso fosse idoneo a trarre in inganno (cfr. Sez. U , n. 35814 del 28/03/2019, Rv. 276285 - 01 che ha affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale, laddove nel caso di specie l'atto originale era esistente e per di più quello contraffatto ne replicava perfettamente le sembianze trattandosi, appunto, di una fotocopia dell'originale). Il ricorso peraltro sul punto denuncia profili di violazione di legge sull'integrazione della falsificazione non dedotti con l'appello che passano oltre tutto attraverso inammissibili rivalutazioni di merito che sollecita anche attraverso il secondo motivo. 1.2.11 primo e secondo motivo, attraverso gli insussistenti vizi della motivazione denunciati tendono, infatti, nella sostanza, ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali, non possibile in questa sede di legittimità, attingendo per di più direttamente il fatto, così allorquando essi tendono a mettere in discussione addirittura la dinamica dell'accaduto come descritto dai verbalizzanti (che smentiscono quanto sostiene l'imputato in ordine alla esibizione del contrassegno al sol fine di estrarre dal bagagliaio dell'autovettura la carrozzina). Non è infatti consentito attraverso la deduzione del vizio di motivazione mirare alla rivalutazione del compendio probatorio, fornendosi una lettura alternativa delle risultanze processuali. Nel giudizio presso la Corte di cassazione non è possibile invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); e ciò anche allorquando si prospetti un'ipotesi alternativa che abbia trovato qualche riscontro nelle emergenze processuali (così con riferimento, nel caso di specie, alla versione dell'imputato e dei testi della difesa). Ed invero, il principio dell'<oltre ogni ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen.dalla legge n. 46 del 2006, come pure ha già avuto modo di osservare questa Corte, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto - come nel caso di specie - di attenta disamina da parte del giudice; rimane il fatto che la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579); e nel caso di specie ì giudici di primo grado, prima, e la Corte di appello, poi, hanno ampiamente sceverato l'ipotesi alternativa, evidenziandone tutte le illogicità manifesta che essa presenta oltre che le sue non corrispondenze ai dati processuali (cfr. in particolare la pag. 4 della sentenza impugnata e le 'dense' pagine 2-4 della sentenza di primo grado, opportunamente richiamate dalla Corte di appello nel rispondere ai rilievi già in quella sede, dal ricorrente, svolti in maniera generalmente generica). Sicchè, in definitiva, le censure del secondo motivo - tutte imperniate sulla rivalutazione, peraltro reiterativamente riproposta, e sul fatto - non erano proprio deducibili in questa sede di legittimità. Di qui V Inammissibilità' anche del secondo motivo. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto innpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente