CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19791-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3865/24/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all'anno 2012; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce; che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 335 I. n. 311/2004 e 7 I. n. 212/1990, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all'interno di uno stesso Comune e dunque avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale; che l'intimato non si è costituito; che, in data 7 maggio 2020, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; Ric. 2018 n. 19791 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- che, preso atto di quanto sopra, la Corte deve provvedere ai sensi dell'art. 306 c.p.c. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]