CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21047/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bianchi ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de’ Cavalieri n. 11, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente -- avverso la sentenza n. 245/5/2019 della Commissione TributariaRegionale della Campania, depositata in data 17 gennaio 2019, nonnotificata;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29 aprile2026, dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22012/2019Numero sezionale 3669/2026Numero di raccolta generale 21047/2026Data pubblicazione 21/06/20261. Con la sentenza n. 3688/2014, la Commissione TributariaProvinciale di Salerno ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento relativo alla TARSUdovuta per gli anni di imposta dal 2007 al 2012, notificato dallaconcessionaria per la riscossione [OSCURATO:SOCIETA]., per conto del [OSCURATO:PERSONA], in relazione a superfici asseritamente mai dichiarate dallacontribuente. I giudici di primo grado hanno ritenuto fondatal’impugnazione sul rilievo della mancata produzione di rifiuti nell’area dipertinenza della società.2. [OSCURATO:SOCIETA]., la CommissioneTributaria Regionale della Campania accoglieva il gravame rilevando chel’accertamento impugnato costituiva “il frutto di recupero a tassazione disuperfici mai dichiarate dal contribuente” e affermando, considerata lapresunzione legale relativa alla produzione dei rifiuti, che era necessaria,ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dall’art. 62, secondocomma, d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per le aree inidonee allaproduzione dei rifiuti per loro natura o per il loro particolare uso,l’indicazione da parte del contribuente, nella denunzia originaria o inquella di variazione, delle obiettive condizioni di inutilizzabilità, oneredichiarativo nella fattispecie non assolto dalla società. Secondo i giudicid’appello è onere del contribuente denunciare tali condizioni diinutilizzabilità delle aree e provarle in giudizio in base ad elementi obiettividirettamente rilevabili o ad idonea documentazione, reputando tale onerenon assolto, considerata l’omissione del fondamentale onere dichiarativo.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente sulla base di tre motivi e ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.4. La [OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso e hadepositato memoria.Numero registro generale 22012/2019Numero sezionale 3669/2026Numero di raccolta generale 21047/2026Data pubblicazione 21/06/20265. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] BattistaNardecchia ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsoformulata dal Comune controricorrente sull’assunto della violazionedell’art. 360 bis, n. 1), cod. proc. civ., avendo la società contribuenteformulato censure recanti articolate critiche, fondate su varieargomentazioni, all’orientamento richiamato dalla sentenza.1.1. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce «Violazione efalsa applicazione dell’art. 70 D. Lgs. n. 507/1993, in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c.» per non avere la Commissione tributaria regionalecorrettamente applicato la norma, nella parte in cui ha ritenuto chel’accertamento impugnato era finalizzato al recupero a tassazione disuperfici mai dichiarate dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che il Comune di Angri era ben a conoscenza dell’esistenzadei locali oggetto di tassazione, avendo la società prodotto nel corso delgiudizio di primo grado l’istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 1 bisdella legge 18 ottobre 2001 n. 383, approvata dal CLES – Comitato per ilLavoro e l’Emersione del Sommerso - in data 15 maggio 2003, ed avendoinoltre la stessa fornito ampia prova dell’assoluta inutilizzabilità dei localistessi, in quanto sottoposti a sequestro e oggetto di ordine di demolizionee acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, assunto dallostesso ente impositore. Evidenzia che solo per un breve periodo l’area erastata dissequestrata per consentire il completamento dei lavori necessariper l’adeguamento del “piano di emersione”, per poi essere, in data 5luglio 2005, nuovamente sottoposta a sequestro.2. Con il secondo motivo, rubricato «Della violazione e falsaapplicazione dell’art. 62 del d. lgs. n. 507/1993 in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.» per non avere la Commissione tributaria regionale applicatocorrettamente la norma nella parte in cui, in accoglimento dell’appelloNumero registro generale 22012/2019Numero sezionale 3669/2026Numero di raccolta generale 21047/2026Data pubblicazione 21/06/2026dell’Ufficio ha ritenuto «che, per comune e consolidato intendimento, intema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 62, Icomma, del d. leg. 15 novembre 1993, n. 507, pone a carico deipossessori di immobili una presunzione legale relativa alla produzione deirifiuti, sicché, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal secondocomma del predetto art. 62 per le aree inidonee alla produzione dei rifiutiper loro natura o per loro particolare uso, è onere del contribuenteindicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettivecondizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementiobiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione”, ritenendoapoditticamente “che, nella specie, siffatto onere non risultaassolutamente assolto, proprio in considerazione della omissione delfondamentale onere dichiarativo (…)”, la ricorrente censura la sentenzaper aver ritenuto, in contrasto con l’art. 62 d. lgs. 15 novembre 1993 n.507, che la mancanza di denuncia originaria o in variazione determinassel’impossibilità per il contribuente di provare l’inidoneità dell’area allaproduzione di rifiuti, in tal modo ritenendosi che la sola omessadichiarazione possa legittimare la pretesa impositiva, anche in assenza deipresupposti di tassabilità. Ad avviso della società, quindi, il contribuente,sulla base della norma richiamata e della sua interpretazione letterale, puòdimostrare nel corso del giudizio la sussistenza dei requisiti richiesti perescludere l’applicazione del tributo.3. I motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione della strettaconnessione e della sostanziale attinenza ai medesimi profili di censura,fondati e vanno accolti.Va disattesa l’eccezione di inammissibilità dei motivi, comeformulata dal Comune controricorrente sull’assunto della sostanzialesollecitazione di un nuovo apprezzamento di fatto, assumendo i temiproposti dalla società contribuente valenza squisitamente giuridica.3.1. Per quel che nella presente sede rileva, l’art. 62 del d. lgs. 15Numero registro generale 22012/2019Numero sezionale 3669/2026Numero di raccolta generale 21047/2026Data pubblicazione 21/06/2026novembre 1993, n. 507, prevedeva, con riguardo alla TARSU:«1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scopertepertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde,esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito edarticoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4).Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta dipertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata laraccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione edal fabbricato.2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possonoprodurre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sonostabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di nonutilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicatenella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in basead elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione».L’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone nei seguentitermini:- «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasititolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili diprodurre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scopertepertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comunicondominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sianodetenute o occupate in via esclusiva.» (comma 641); - «La TARI è dovutada chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, aqualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani …» (comma 642).3.2. La Corte ha già avuto modo di esaminare il complessonormativo in discorso - considerato, quindi, sostanzialmente omogeneo aquello che (già) connotava la disciplina della TARSU - ed ha rilevato che ilNumero registro generale 22012/2019Numero sezionale 3669/2026Numero di raccolta generale 21047/2026Data pubblicazione 21/06/2026presupposto impositivo della TARI rimane, pur sempre, correlato allaoccupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasiuso privato, così che, pur valendo il principio secondo cui èl'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazionetributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza dellecondizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovverodell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale delpagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale(Cass., 11 giugno 2024, n. 15138; Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; Cass.,6 luglio 2022, n. 21335; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22settembre 2017, n. 22130).3.3. È stato dunque statuito:- il presupposto impositivo della TARI (ma anche della TARSU) ècostituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e (così) la tassa èdovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed areescoperte a qualsiasi uso adibiti, con una presunzione iuris tantum diproduttività che può essere superata solo dalla prova contraria deldetentore dell'area (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459);- tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni delle superfici etariffarie non operano in via automatica, in base alla mera sussistenzadelle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presuppostiessere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella divariazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n.7915; v., altresì, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.; Cass., 23febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31luglio 2015, n. 16235);- la causa di esclusione dell'obbligo del tributo è integrata dalleNumero registro generale 22012/2019Numero sezionale 3669/2026Numero di raccolta generale 21047/2026Data pubblicazione 21/06/2026condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile, condizioni chenon possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stessolegata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente, eneppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo- com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilitàdell'immobile (Cass., 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., 9 novembre2016, n. 22756; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1332; Cass., 13 giugno 2012,n. 9633; Cass., 28 ottobre 2009, n. 22770; Cass., 12 agosto 2004, n.15658);- è stato poi affermato: «Se la parte non assolve all’onere dipreventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fattavalere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia (ovariazione) assolve, infatti, la finalità di portare a conoscenza dell’enteimpositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i qualisussistono- secondo il contribuente- i requisiti della esenzione, così daconsentire all’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiutisul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controllinonché di organizzare la gestione del servizio; al tempo stesso essaintegra la dichiarazione della volontà di avvalersi del beneficio per i localiindicati come superficie non tassabile. Per queste ragioni, la sua carenzanon è emendabile se non per il futuro, e cioè con riferimento agli anni diimposta non ancora scaduti, tramite la presentazione, nei termini previstidall’art 70 del D.lgs. 507/1993, della denuncia o della variazione. Solo seil contribuente ha presentato la denuncia o la variazione, potrà integrare,in caso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio, laprova della effettiva destinazione dei locali. (Cass. 20 marzo 2018, n.7647; Cass. 23 maggio 2019, n.14037; Cass., 3 dicembre 2019, n.31460; Cass. 8 luglio 2019, n. 19329; Cass. 21 ottobre 2020, n. 2900;Cass. 23 maggio 2022, n. 16641; Cass. 16 dicembre 2022, n. 16022;Cass. 27 gennaio 2023, n. 2623)» (così Cass. 13 aprile 2023 n. 9913;Numero registro generale 22012/2019Numero sezionale 3669/2026Numero di raccolta generale 21047/2026Data pubblicazione 21/06/2026Cass. 13 aprile 2023, n. 9832; Cass. 23 maggio 2022, n. 16641; Cass. 29agosto 2023, n. 25435).3.4. Nella fattispecie non è controverso che l’Ente impositore abbiaproceduto al sequestro dell’area in data 12 marzo 2003 e che, nelle moredel procedimento di emersione avviato con istanza del 8 ottobre 2002 edefinito in data 15 maggio 2003, il Comune di Angri abbia notificatoordinanza di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale delleopere abusive.Parimenti, incontestate sono le plurime ordinanze comunali con lequali, a decorrere dal 3 agosto 2007, l’ente aveva disposto il divieto diogni attività presso gli immobili oggetto di tassazione, oltre allacircostanza che in data 21 aprile 2005, a seguito di istanza della societàricorrente veniva autorizzato il temporaneo dissequestro dell’area oggettodi “emersione” allo scopo di completare i lavori necessari perl’adeguamento del Piano, proseguito sino al 5 luglio 2005, data in cui ilComune procedeva all’esecuzione di nuovo provvedimento di sequestrodegli immobili.Ciò posto, l’onere di preventiva informazione a carico delcontribuente assolve, come innanzi rilevato, la finalità di portare aconoscenza dell’ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti equelli per i quali sussistono i requisiti della esenzione, così da consentireall’ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sulterritorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controllinonché di organizzare la gestione del servizio. Tuttavia, nel caso di specie,i provvedimenti di sequestro, di acquisizione delle aree alla proprietà delComune, di divieto di utilizzo degli immobili per lo svolgimento di qualsiasidunque note, ben prima delle annualità di riferimento dell’imposta, tantola sussistenza o meno del presupposto impositivo – proprietà comunaleovvero occupazione e detenzione dei locali da parte della società – quantoNumero registro generale 22012/2019Numero sezionale 3669/2026Numero di raccolta generale 21047/2026Data pubblicazione 21/06/2026l’eventuale produzione di rifiuti da parte della società. D’altro canto, pur indifetto a monte della denuncia della contribuente, questa Corte, già intema di ICI ed IMU, si è espressa, con orientamento “sostanzialista”,valorizzando la preventiva conoscenza delle condizioni diinagibilità/inutilizzabilità da parte dell’ente impositore (Cass., Sez. 5^, 17maggio 2017, n. 12304; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass.,Sez. 5^, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5^, 10maggio 2019, n. 12485; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2019, n. 19316; Cass.,Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18446; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n.12226; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16260; Cass., Sez. Trib., 13giugno 2025, n. 15892, che fa riferimento alla possibile estensionedell’orientamento alla TARSU), il quale nel caso di specie ha assunto iprovvedimenti di sequestro, acquisizione in proprietà e divieto di utilizzo alfine di qualsiasi attività.In adesione a tale orientamento “sostanzialista”, nel descrittocontesto ed a fronte della sicura conoscenza delle condizioni degli immobilida parte del Comune, resta quindi da verificare se la contribuente fossestata o meno nella detenzione e nella disponibilità dell’area, incisa daprovvedimenti di sequestro e di acquisizione al patrimonio comunale, se ein quale misura l’area fosse stata liberata a seguito di ordinanze disgombero o volontariamente, così da escludere eventualmente la stessaproduzione dei rifiuti e, in definitiva, se i provvedimenti avesserodeterminato l’assoluta inutilizzabilità delle superfici.La sentenza ha reputato decisiva l’omessa dichiarazione senzatuttavia accertare, alla luce dei rilievi svolti, la sussistenza dei presuppostidell’art. 62 d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, costituenti il nucleo centraledella controversia.Infatti, nella materia penale nell’ipotesi di acquisizione dell’immobileabusivo al patrimonio del Comune, il precedente proprietario “deveritenersi estraneo alle vicende giuridiche dell’immobile”: “In tema di reatiNumero registro generale 22012/2019Numero sezionale 3669/2026Numero di raccolta generale 21047/2026Data pubblicazione 21/06/2026edilizi, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo facessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizionein capo al responsabile dell'illecito. (In motivazione, la Corte ha precisatoche il precedente proprietario del bene, a seguito del provvedimentoacquisitivo, deve ritenersi terzo estraneo alle vicende giuridichedell'immobile)” (Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500 -4. Con il terzo motivo, in rubrica «Della violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. peraver il giudice di secondo grado omesso qualsiasi pronuncia sulla dedottaviolazione dell’art. 74 D. Lgs. n. 507/1993, sulla dedotta illegittimitàdell’atto ai sensi dell’art. 1, comma 162, L. 296/2006 sulla sollevataeccezione di prescrizione dell’annualità 2007 della TARSU e sulla eccepitaviolazione dell’art. 12 d. lgs. 472/97», la ricorrente censura l’omessapronuncia sui vizi di legittimità dell’avviso di accertamento, comeriproposti in appello, riferiti alla carenza di motivazione, alla prescrizionedel tributo rispetto all’annualità 2007, alla violazione dell’art. 74 del d. lgs.507/1993 sotto il profilo del difetto di sottoscrizione dell’atto.4.1. La censura è fondata.Come affermato da questa Corte (Cass. n. 28072/2021): “Nelgiudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensidell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia statoinvestito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che taliistanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto,con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale diudienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire laverifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendoNumero registro generale 22012/2019Numero sezionale 3669/2026Numero di raccolta generale 21047/2026Data pubblicazione 21/06/2026detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del"fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienzadel ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperatoall'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata aprocedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi.”.Orbene, nel caso di specie, la società contribuente, nel costituirsi nelgiudizio di appello (come risulta dal richiamo alla memoria di costituzione,riportato a pag. 17 ss. del ricorso), ha reiterato le deduzioni e le eccezioniformulate nel giudizio di primo grado, riportate anche nell’odierno ricorso.Senonché nella sentenza impugnata nulla viene riferito in ordine atali censure.5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di II grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte diGiustizia Tributaria Regionale di II grado della Campania, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 29aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]