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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13491/2026

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erale dello Stato, presso cui elettivamente domiciliain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diVenezia e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma presso lo studio diquest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA]. 9.- controricorrente -Numero registro generale 2294/2017Numero sezionale 2627/2026Numero di raccolta generale 13491/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVENETO, n. 750/2016, depositata il 13.6.2016.Udita la relazione nella camera di consiglio del 20 marzo 2026 svoltadal [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con tre distinti ricorsi, tre avvisi diaccertamento della Agenzia delle Entrate di Treviso in materia diIrpef relativi ai periodi di imposta 2006/2007/2008 con i quali venivaaccertato sinteticamente (in base sia a presunzioni di redditometrosia in base a presunzioni ex art. 38 v co.

DPR 600/73) per l'anno diimposta 2006 un reddito di euro 340.227,60 contro nessun redditodichiarato; per il 2007, un reddito di euro 509.433,28 contro nessunreddito dichiarato; per il 2008 un reddito di euro 607.015,52 controun reddito imponibile dichiarato di Euro 11.314;2.

Il contribuente evidenziava, in particolare, che l’Ufficio non avevacomunicato l’inizio della verifica eseguita e non aveva rispettato iltermine di 60 giorni per la notifica degli avvisi di accertamento chegli avrebbe consentito di esercitare il diritto di difesa, presentandoproprie osservazioni con le quali avrebbe chiarito che il reddito chegli era stato sinteticamente imputato derivava, per la maggior parte,da un incremento patrimoniale mai avvenuto, non avendo effettuatoalcun esborso per l’acquisto della titolarità del 50% delle quote dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto con scrittura privata risultante allaAgenzia delle Entrate dall’archivio di Registro dell’Anagrafetributaria;3.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodei ricorsi perchè infondati.4.

La CTP di Treviso con sentenza n. 53 /2014, riuniti i ricorsi liaccoglieva integralmente annullando gli avvisi.

A fondamento dellaNumero registro generale 2294/2017Numero sezionale 2627/2026Numero di raccolta generale 13491/2026Data pubblicazione 09/05/2026decisione assunta, veniva affermata la violazione dell'art. 12,comma 7, della legge 212/00 per non avere l’Ufficio rispettato iltermine di 60 gg. ivi previsto entro il quale avrebbe dovutoinstaurare il contraddittorio con il contribuente.5.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi allaCommissione Tributaria Regionale di Venezia che, con sentenzan.750/16, rigettava il gravame ritenendo illegittimi gli avvisi diaccertamento perché non avevano consentito al contribuente neltermine di 60 giorni di esercitare il diritto di difesa e ritenendofondate, nel merito, le argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa il mancatoesborso di denaro per l’acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]6.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso innanzi alla Corte diCassazione censurando la sentenza di secondo grado con settemotivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20.3 2026, inprossimità della quale [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censurala sentenza per la violazione e falsa applicazione dell’art. 38d.P.R. n. 600/73, dell’art.12 l. n.212/00 e dell’art. 2967 c.c. edei principi in materia di contraddittorio pre- accertamento inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 della l. 212/2000 e 2697 c.c. incombinato disposto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.L'Agenzia delle Entrate, con i motivi sopra indicati lamenta che laCTR avrebbe violato gli art. 12 della L. n. 212/2000, 38 del DPR. n.600/73 e 2697 c.c.

La violazione risiederebbe nel fatto che la Ctravrebbe basato il giudizio di illegittimità degli avvisi di accertamentosulla mancata instaurazione del contraddittorio anticipato e sullaNumero registro generale 2294/2017Numero sezionale 2627/2026Numero di raccolta generale 13491/2026Data pubblicazione 09/05/2026emissione degli stessi prima che decorressero i 60 giorni necessari agarantire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa: secondol'Agenzia delle Entrate il contraddittorio fisco – contribuente, previorispetto all’emissione dell’avviso, non era necessario, né era condizionedi validità/legittimità dell’avviso di accertamento, né vi sarebbe statainosservanza del termine di 60 giorni per le difesa del contribuenteperché all’accertamento sintetico eseguito nei confronti del Benettanon troverebbe applicazione l’art. 12 co. 7 della l. 212/00 né l’art. 38d.p.r. n. 600/19733.

Con il terzo motivo del ricorso l’Agenzia delle Entrate halamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.p.r. 600/73 ed.m. del 24.12.12, in combinato disposto, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.L'Agenzia delle Entrate lamenta l’erronea applicazione, da partedella Ctr, del nuovo redditometro (d.m. 24.12.12) nonché dell’art. 38introdotto dalla l. n. 78/2010 che riguardano solo i periodi d'impostasuccessivi al2009, laddove gli avvisi di accertamento in oggetto eranorelativi agli anni di imposta 2006, 2007, 2008.4.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 38 dpr 600/73 in relazione all’art. 360, primocomma n. 3 c.p.c.La censura riguarda, in particolare, la statuizione della CTR sulla“mancata dimostrazione dello scostamento di un quarto del reddito” dacui , parrebbe desumersi, che secondo i giudici di appello per ciascunanno in accertamento avrebbe dovuto essere dimostrato che – ancheper i due anni di imposta precedenti quello di accertamento – il redditosinteticamente accertabile si sarebbe discostato (in aumento) dialmeno un quarto da quello dichiarato per il relativo anno precedente.5.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 d.lgs.n. 546/92 in relazione all’art. 360, primoNumero registro generale 2294/2017Numero sezionale 2627/2026Numero di raccolta generale 13491/2026Data pubblicazione 09/05/2026comma, n. 4 c.p.c. non essendo stati prospettati in modo lineare ecoerente le ragioni poste a fondamento della decisione.6.

Con il sesto ed il settimo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 654 e ss. c.p.p., in relazioneall’art 360, primo comma, n.3 c.p.c. e per inosservanza dell’art. 36 deld.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Secondo la ricorrente la sentenza sarebbe errata per aver datorilevanza alla sentenza penale di assoluzione del contribuenteaffermando di tenere in considerazione “l’assoluzione del contribuentemotivata perché il fatto non sussiste”.Orbene, l’analisi degli ultimi due motivi del ricorso rende ultronea, allostato, la verifica della fondatezza degli altri innanzi sinteticamenteesposti, in ragione di quanto segue.Come è noto, nell’ordinanza n.5714/2025 interlocutoria di rimessionealle Sezioni Unite di questa Corte, è stata diffusamente trattata laperimetrazione degli effetti della sentenza penale irrevocabile diassoluzione dal reato tributario nel processo tributario, anche dicassazione, con l’ulteriore appendice, della disciplina applicabileall’assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art.530del codice di procedura penale, alla luce dell’innovazione apportatadall’art.21-bis del d.lgs. n.74 del 2000, introdotto dall’art.1, comma 1,lett. m). d.lgs. 14 giugno 2024, n.87, in vigore dal 29 giugno 2024,quindi trasposto nell’art.119 del Testo unico della giustizia tributaria(d.lgs. 14 novembre 2024 n.175) vigente dal primo gennaio 2026.Il citato art.21 bis dispone testualmente: La sentenza penaleirrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato nonlo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confrontidel medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto divalutazione nel processo tributario ha, in questo, efficacia di giudicato,in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi

2. La sentenza penaleNumero registro generale 2294/2017Numero sezionale 2627/2026Numero di raccolta generale 13491/2026Data pubblicazione 09/05/2026irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudiziodi cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanzain camera di consiglio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano,limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto nonsussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse dellaquale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale,ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalitàgiuridica, nell’interesse dei quali ha agito il dipendente, ilrappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente esocietà, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali haagito il rappresentante o l’amministratore di fatto, nonché nei confrontidei loro soci o associati .Alla luce di quanto sopra esposto deve, pertanto, ritenersi che anchein relazione al ricorso in esame, vada disposto il rinvio in attesa delladecisione delle Sezioni Unite.

P.Q.MRinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisionedelle Sezioni unite sulle questioni rimessele con ordinanzainterlocutoria n.5714/2025Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2026Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale dello Stato, presso cui elettivamente domiciliain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diVenezia e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma presso lo studio diquest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA]. 9.- controricorrente -Numero registro generale 2294/2017Numero sezionale 2627/2026Numero di raccolta generale 13491/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVENETO, n. 750/2016, depositata il 13.6.2016.Udita la relazione nella camera di consiglio del 20 marzo 2026 svoltadal [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con tre distinti ricorsi, tre avvisi diaccertamento della Agenzia delle Entrate di Treviso in materia diIrpef relativi ai periodi di imposta 2006/2007/2008 con i quali venivaaccertato sinteticamente (in base sia a presunzioni di redditometrosia in base a presunzioni ex art. 38 v co. DPR 600/73) per l'anno diimposta 2006 un reddito di euro 340.227,60 contro nessun redditodichiarato; per il 2007, un reddito di euro 509.433,28 contro nessunreddito dichiarato; per il 2008 un reddito di euro 607.015,52 controun reddito imponibile dichiarato di Euro 11.314;2. Il contribuente evidenziava, in particolare, che l’Ufficio non avevacomunicato l’inizio della verifica eseguita e non aveva rispettato iltermine di 60 giorni per la notifica degli avvisi di accertamento chegli avrebbe consentito di esercitare il diritto di difesa, presentandoproprie osservazioni con le quali avrebbe chiarito che il reddito chegli era stato sinteticamente imputato derivava, per la maggior parte,da un incremento patrimoniale mai avvenuto, non avendo effettuatoalcun esborso per l’acquisto della titolarità del 50% delle quote dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto con scrittura privata risultante allaAgenzia delle Entrate dall’archivio di Registro dell’Anagrafetributaria;3. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodei ricorsi perchè infondati.4. La CTP di Treviso con sentenza n. 53 /2014, riuniti i ricorsi liaccoglieva integralmente annullando gli avvisi. A fondamento dellaNumero registro generale 2294/2017Numero sezionale 2627/2026Numero di raccolta generale 13491/2026Data pubblicazione 09/05/2026decisione assunta, veniva affermata la violazione dell'art. 12,comma 7, della legge 212/00 per non avere l’Ufficio rispettato iltermine di 60 gg. ivi previsto entro il quale avrebbe dovutoinstaurare il contraddittorio con il contribuente.5. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi allaCommissione Tributaria Regionale di Venezia che, con sentenzan.750/16, rigettava il gravame ritenendo illegittimi gli avvisi diaccertamento perché non avevano consentito al contribuente neltermine di 60 giorni di esercitare il diritto di difesa e ritenendofondate, nel merito, le argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa il mancatoesborso di denaro per l’acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]6. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso innanzi alla Corte diCassazione censurando la sentenza di secondo grado con settemotivi. Il contribuente ha resistito con controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20.3 2026, inprossimità della quale [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censurala sentenza per la violazione e falsa applicazione dell’art. 38d.P.R. n. 600/73, dell’art.12 l. n.212/00 e dell’art. 2967 c.c. edei principi in materia di contraddittorio pre- accertamento inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 della l. 212/2000 e 2697 c.c. incombinato disposto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.L'Agenzia delle Entrate, con i motivi sopra indicati lamenta che laCTR avrebbe violato gli art. 12 della L. n. 212/2000, 38 del DPR. n.600/73 e 2697 c.c. La violazione risiederebbe nel fatto che la Ctravrebbe basato il giudizio di illegittimità degli avvisi di accertamentosulla mancata instaurazione del contraddittorio anticipato e sullaNumero registro generale 2294/2017Numero sezionale 2627/2026Numero di raccolta generale 13491/2026Data pubblicazione 09/05/2026emissione degli stessi prima che decorressero i 60 giorni necessari agarantire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa: secondol'Agenzia delle Entrate il contraddittorio fisco – contribuente, previorispetto all’emissione dell’avviso, non era necessario, né era condizionedi validità/legittimità dell’avviso di accertamento, né vi sarebbe statainosservanza del termine di 60 giorni per le difesa del contribuenteperché all’accertamento sintetico eseguito nei confronti del Benettanon troverebbe applicazione l’art. 12 co. 7 della l. 212/00 né l’art. 38d.p.r. n. 600/19733. Con il terzo motivo del ricorso l’Agenzia delle Entrate halamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.p.r. 600/73 ed.m. del 24.12.12, in combinato disposto, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.L'Agenzia delle Entrate lamenta l’erronea applicazione, da partedella Ctr, del nuovo redditometro (d.m. 24.12.12) nonché dell’art. 38introdotto dalla l. n. 78/2010 che riguardano solo i periodi d'impostasuccessivi al2009, laddove gli avvisi di accertamento in oggetto eranorelativi agli anni di imposta 2006, 2007, 2008.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 38 dpr 600/73 in relazione all’art. 360, primocomma n. 3 c.p.c.La censura riguarda, in particolare, la statuizione della CTR sulla“mancata dimostrazione dello scostamento di un quarto del reddito” dacui , parrebbe desumersi, che secondo i giudici di appello per ciascunanno in accertamento avrebbe dovuto essere dimostrato che – ancheper i due anni di imposta precedenti quello di accertamento – il redditosinteticamente accertabile si sarebbe discostato (in aumento) dialmeno un quarto da quello dichiarato per il relativo anno precedente.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 d.lgs.n. 546/92 in relazione all’art. 360, primoNumero registro generale 2294/2017Numero sezionale 2627/2026Numero di raccolta generale 13491/2026Data pubblicazione 09/05/2026comma, n. 4 c.p.c. non essendo stati prospettati in modo lineare ecoerente le ragioni poste a fondamento della decisione.6. Con il sesto ed il settimo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 654 e ss. c.p.p., in relazioneall’art 360, primo comma, n.3 c.p.c. e per inosservanza dell’art. 36 deld.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Secondo la ricorrente la sentenza sarebbe errata per aver datorilevanza alla sentenza penale di assoluzione del contribuenteaffermando di tenere in considerazione “l’assoluzione del contribuentemotivata perché il fatto non sussiste”.Orbene, l’analisi degli ultimi due motivi del ricorso rende ultronea, allostato, la verifica della fondatezza degli altri innanzi sinteticamenteesposti, in ragione di quanto segue.Come è noto, nell’ordinanza n.5714/2025 interlocutoria di rimessionealle Sezioni Unite di questa Corte, è stata diffusamente trattata laperimetrazione degli effetti della sentenza penale irrevocabile diassoluzione dal reato tributario nel processo tributario, anche dicassazione, con l’ulteriore appendice, della disciplina applicabileall’assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art.530del codice di procedura penale, alla luce dell’innovazione apportatadall’art.21-bis del d.lgs. n.74 del 2000, introdotto dall’art.1, comma 1,lett. m). d.lgs. 14 giugno 2024, n.87, in vigore dal 29 giugno 2024,quindi trasposto nell’art.119 del Testo unico della giustizia tributaria(d.lgs. 14 novembre 2024 n.175) vigente dal primo gennaio 2026.Il citato art.21 bis dispone testualmente: La sentenza penaleirrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato nonlo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confrontidel medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto divalutazione nel processo tributario ha, in questo, efficacia di giudicato,in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi 2. La sentenza penaleNumero registro generale 2294/2017Numero sezionale 2627/2026Numero di raccolta generale 13491/2026Data pubblicazione 09/05/2026irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudiziodi cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanzain camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano,limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto nonsussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse dellaquale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale,ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalitàgiuridica, nell’interesse dei quali ha agito il dipendente, ilrappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente esocietà, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali haagito il rappresentante o l’amministratore di fatto, nonché nei confrontidei loro soci o associati .Alla luce di quanto sopra esposto deve, pertanto, ritenersi che anchein relazione al ricorso in esame, vada disposto il rinvio in attesa delladecisione delle Sezioni Unite. P.Q.MRinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisionedelle Sezioni unite sulle questioni rimessele con ordinanzainterlocutoria n.5714/2025Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2026Il PresidenteRoberta Crucitti
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