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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25797/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9705/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentati e difesi ex lege, –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], non costituito, –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n.338/02/2017, depositata il 27 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]– IRPEF 2011 R.G.

N.9705/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] formulava, all’Agenzia delle Entrate, istanza di rimborso IRPEF delle ritenute effettuate con riferimento alle somme di denaro percepite, a titolo di risarcimento del danno, da parte del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca a seguito dell’accertata illegittimità, in sede di giudizio civile, della stipulazione reiterata di contratti di lavoro a tempo determinato.

L’Ufficio rigettava l’istanza, ritenendo applicabile l’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette).

2. Proposto dal contribuente ricorso avversotale diniego di rimborso, la Commissione tributaria provinciale di Terni, con sentenza n. 171/2016, lo rigettava.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 338/02/2017, pronunciata il 17 luglio 2017 e depositata in segreteria il 27 settembre 2017, accoglieva l’appello , con compensazione delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto r icorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio , rimanendo intimato. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d .P.R. n.

R.G.

N.9705/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Deducono, in particolare, l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero, l’erronea esclusione da tassazione delle indennità percepite dal contribuente nel caso di specie, in quanto sarebbero da considerare come spettanti a titolo di risarcimento danni a seguito della perdita di reddito e, in tal modo, rientranti nell’ipotesi dell’art. 6 del D.P.R. n. 917/1986, che sottopone a imposizione tutte quel le indennità aventi causa o che traggono comunque origine dal rapporto di lavoro.

Al riguardo, l’Ufficio distingue le somme percepite a titolo di lucro cessanteda quell e a titolo di danno emergente .

Le prime, infatti, data la loro funzione sostitutivadei redditi elencati nel primo comma dello stesso articolo, costituirebbero redditi tassabili, mentre per le seconde rileverebbe il carattere risarcitorio del danno subito dal soggetto leso e, quindi, la funzione d i reintegrazione patrimoniale, non sostitutiva o integrativa di una fonte reddituale.

7. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

7.1. Il motivoè infondato.

L’art. 6, comma 2,del d .

P.R. n. 917/1986 prescrive che « i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

R.G.

N.9705/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza consolidata in materia si esprime nel senso che « tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto»(cfr. Cass. 11 marzo 2003 n. 3582; ex multisanche Cass. 24novembre 2010, n. 23795; Cass. 6 settembre 2013, n. 20482;Cass. 10 dicembre 2015, n. 24988).

Così ricostruito, in via teorica , il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie, il punto controverso rimane la natura degli importi percepiti da [OSCURATO:PERSONA], in virtù della sentenza del giudice civile con la quale veniva accertata l’illegittima reiterazione, da parte della pubblica amministrazione, della stipulazione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le sommepercepite dal lavoratore/ contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione diredditi e, pertanto, unicamente quelle relative al lucro cessante, con esclusione quindi del danno emergente (Cass. 9 maggio 2022, n. 14671; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5108).

Nel caso di specie, il Tribunale di Viterbo ha riconosciuto il risarcimento in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 36 R.G.

N.9705/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede il divieto della costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazionenel caso di vi olazione, da parte di quest’ultima, delle norme riguardanti l’assunzione e l’impiego dei lavoratori, fermo restando per l’interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione delle relative disposizioni imperative.

Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: «in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al d.lgs. n. 165 del 2011, art. 36 , comma 5,non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della p.A., ed èconfigurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. » .

Anche la giurisprudenza successiva,in analoga fattispecie, ha precisato che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato postodal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla l. 4 novembre R.G.

N.9705/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657).

Attribuita, pertanto, all'importo corrisposto alla ricorrente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, va affermato che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, in quanto le relative somma – quand’anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte -hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione (Cass.23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471).

8. Ilricorso deve quindi essere rigettato.

9. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione di [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che risultano soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazioni pubblic h e difes e dall'[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9705/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sono rappresentati e difesi ex lege, –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], non costituito, –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n.338/02/2017, depositata il 27 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]– IRPEF 2011 R.G. N.9705/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] formulava, all’Agenzia delle Entrate, istanza di rimborso IRPEF delle ritenute effettuate con riferimento alle somme di denaro percepite, a titolo di risarcimento del danno, da parte del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca a seguito dell’accertata illegittimità, in sede di giudizio civile, della stipulazione reiterata di contratti di lavoro a tempo determinato. L’Ufficio rigettava l’istanza, ritenendo applicabile l’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette). 2. Proposto dal contribuente ricorso avversotale diniego di rimborso, la Commissione tributaria provinciale di Terni, con sentenza n. 171/2016, lo rigettava. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 338/02/2017, pronunciata il 17 luglio 2017 e depositata in segreteria il 27 settembre 2017, accoglieva l’appello , con compensazione delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto r icorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio , rimanendo intimato. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d .P.R. n. R.G. N.9705/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deducono, in particolare, l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero, l’erronea esclusione da tassazione delle indennità percepite dal contribuente nel caso di specie, in quanto sarebbero da considerare come spettanti a titolo di risarcimento danni a seguito della perdita di reddito e, in tal modo, rientranti nell’ipotesi dell’art. 6 del D.P.R. n. 917/1986, che sottopone a imposizione tutte quel le indennità aventi causa o che traggono comunque origine dal rapporto di lavoro. Al riguardo, l’Ufficio distingue le somme percepite a titolo di lucro cessanteda quell e a titolo di danno emergente . Le prime, infatti, data la loro funzione sostitutivadei redditi elencati nel primo comma dello stesso articolo, costituirebbero redditi tassabili, mentre per le seconde rileverebbe il carattere risarcitorio del danno subito dal soggetto leso e, quindi, la funzione d i reintegrazione patrimoniale, non sostitutiva o integrativa di una fonte reddituale. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. Il motivoè infondato. L’art. 6, comma 2,del d . P.R. n. 917/1986 prescrive che « i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». R.G. N.9705/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza consolidata in materia si esprime nel senso che « tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto»(cfr. Cass. 11 marzo 2003 n. 3582; ex multisanche Cass. 24novembre 2010, n. 23795; Cass. 6 settembre 2013, n. 20482;Cass. 10 dicembre 2015, n. 24988). Così ricostruito, in via teorica , il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie, il punto controverso rimane la natura degli importi percepiti da [OSCURATO:PERSONA], in virtù della sentenza del giudice civile con la quale veniva accertata l’illegittima reiterazione, da parte della pubblica amministrazione, della stipulazione di contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le sommepercepite dal lavoratore/ contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione diredditi e, pertanto, unicamente quelle relative al lucro cessante, con esclusione quindi del danno emergente (Cass. 9 maggio 2022, n. 14671; Cass. 21 febbraio 2019, n. 5108). Nel caso di specie, il Tribunale di Viterbo ha riconosciuto il risarcimento in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 36 R.G. N.9705/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede il divieto della costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazionenel caso di vi olazione, da parte di quest’ultima, delle norme riguardanti l’assunzione e l’impiego dei lavoratori, fermo restando per l’interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione delle relative disposizioni imperative. Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: «in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al d.lgs. n. 165 del 2011, art. 36 , comma 5,non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della p.A., ed èconfigurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. » . Anche la giurisprudenza successiva,in analoga fattispecie, ha precisato che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato postodal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla l. 4 novembre R.G. N.9705/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657). Attribuita, pertanto, all'importo corrisposto alla ricorrente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, va affermato che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, in quanto le relative somma – quand’anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte -hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione (Cass.23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471). 8. Ilricorso deve quindi essere rigettato. 9. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che risultano soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazioni pubblic h e difes e dall'[OSCURATO:PERSONA]
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