CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25596-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25596/2020 Numero sezionale 542/2022 Numero di raccolta generale 10534/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto n. 4919/2020 della Corte d’appello di Salerno, del 31 agosto 2020. 2. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che ha proposto altresì ricorso incidentale articolato in cinque motivi. Il ricorrente principale ha notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale. 3. Con ricorso depositato il 26 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] adì la Corte d’appello di Salerno per ottenere l’indennità a titolo di equa riparazione in relazione all’irragionevole durata del processo penale nel quale egli si era costituito parte civile, svoltosi per cinque gradi di giudizio, dal 2000 al 2013, ed in relazione, altresì, al conseguente giudizio civile instaurato per la liquidazione del risarcimento (riconosciuto in via generica nel giudizio penale), ancora pendente alla data di proposizione della domanda. Il magistrato designato della Corte d’appello di Salerno (decreto n.6289/2019 del 17 ottobre 2019) dichiarò inammissibile la domanda con riferimento al giudizio penale, in quanto proposta oltre il termine semestrale ex articolo 4 della legge n.89 del 2001 e rigettò la domanda con riferimento al giudizio civile per la liquidazione del risarcimento, sul presupposto che fosse stato rispettato il termine triennale di ragionevole durata. Propose opposizione [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello di Salerno, non condividendo le conclusioni del primo giudice, ha affermato che del processo penale e di quello civile conseguente deve essere svolta una valutazione unitaria, stante la non autonomia del processo di liquidazione del risarcimento rispetto al giudizio penale, da ciò traendo la conseguenza della tempestiva proposizione della domanda di equa riparazione agli effetti dell’articolo 4 della legge n.89 del 2001. La Corte d’appello ha poi osservato che non sussistevano, a norma dell’articolo 6 co. 2-bis della legge n.89 del 2001, i presupposti per applicare il primo comma dell’articolo 2 della F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25596/2020 Numero sezionale 542/2022 Numero di raccolta generale 10534/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 medesima legge in tema di rimedi preventivi e che la ragionevole durata del processo penale presupposto andasse individuata in otto anni complessivi (tre per il primo grado, due per il secondo, uno per la fase di legittimità, uno per il giudizio di rinvio, uno per il secondo giudizio di legittimità). Individuato il dies a quo della durata del giudizio presupposto nell’atto di costituzione di parte civile nel processo penale, ne ha calcolato la durata in nove anni, nove mesi ed otto giorni (così conteggiati: a) per il primo grado: costituzione di parte civile avvenuta in data 17 aprile 2000 e sentenza pubblicata in data 3 giugno 2004, per un totale di quattro anni, un mese e sedici giorni; b) per il secondo grado: appello proposto dal P.M. in data 11 maggio 2005 e sentenza pubblicata in data 6 ottobre 2008, per un totale di tre anni, quattro mesi e ventisei giorni; c) per il primo giudizio di legittimità: ricorso del 1 aprile 2009 e sentenza del 12 marzo 2010, per un totale di undici mesi e undici giorni; d) per il giudizio di rinvio: ricorso del 15 febbraio 2011 e sentenza pubblicata in data 20 dicembre 2011, per un totale di dieci mesi e cinque giorni; e) per il secondo giudizio in cassazione: ricorso del 16 ottobre 2012 e sentenza passata in giudicato il 26 marzo 2013, per un totale di cinque mesi e dieci giorni); con riferimento al primo grado del giudizio civile per la liquidazione del danno il decreto impugnato ha poi computato una durata di tre anni, quattro mesi e cinque giorni (atto di citazione notificato in data 15 maggio 2015 e sentenza pubblicata in data 29 settembre 2018). Complessivamente è stata dunque calcolata una durata irragionevole (tra giudizio penale e civile) di un anno e nove mesi (due annualità) ed è stata riconosciuta al ricorrente un’indennità di € 600,00 per ciascuna annualità, per un totale di € 1.200,00. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 co.2-bis e 5-ter della legge n. 89 del 2001. Il ricorrente principale si duole della “motivazione manifestamente ed F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25596/2020 Numero sezionale 542/2022 Numero di raccolta generale 10534/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 irriducibilmente contraddittoria” del decreto impugnato con riferimento al criterio di calcolo utilizzato per il conteggio della durata complessiva del processo presupposto, che ritiene in contrasto con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. circa la necessità di una valutazione sintetica ed unitaria, che imporrebbe di sommare tutti gli intervalli delle varie fasi, in quanto attinenti ad un unico processo, dovendosi poi sottrarre a tale complessiva durata i “segmenti temporali attribuibili alle parti”. Assume così che la durata del processo presupposto andasse valutata con riferimento ad un arco temporale di ben diciotto anni (dalla data di costituzione di parte civile alla sentenza conclusiva del primo grado del giudizio civile di liquidazione del danno), così da ricavarne un ritardo complessivo di nove anni totali (calcolati sottraendo ai diciotto anni complessivi tre anni per il primo grado penale, due anni per il secondo grado penale, un anno per il primo giudizio di legittimità, un anno per il giudizio di rinvio, un anno per il secondo giudizio di legittimità ed ancora –sul presupposto che per ogni fase successiva al secondo grado penale la durata ragionevole sia di un solo anno, come meglio espone la seconda censura- un anno per il primo grado del giudizio civile di liquidazione). Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 co. 2-bis della legge n.89 del 2001. Il ricorrente principale censura l’impugnato decreto nella parte in cui ha ritenuto che la ragionevole durata del primo grado del giudizio civile per la liquidazione del danno fosse di tre anni e non di uno, dovendosi piuttosto considerare un termine ragionevole di un anno “per ciascuna fase successiva” al secondo grado, compreso il giudizio civile introdotto per la sola determinazione del risarcimento, che non è autonomo rispetto a quello penale, avendo ad oggetto un’identica pretesa sostanziale. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità del decreto per la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25596/2020 Numero sezionale 542/2022 Numero di raccolta generale 10534/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 dell’articolo 2233 co.2 c.c. e del D.M. 55/2014. Il ricorrente principale lamenta la determinazione del compenso in complessivi € 450,00 per l’attività difensiva svolta nel giudizio di equa riparazione, dovendo trovare applicazione la tabella 12 e non la tabella 8 del D.M. 55/2014. 2. Il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della legge n.89 del 2001, ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c. Viene censurato il decreto impugnato nella parte in cui avrebbe ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine decadenziale dell’articolo 4 della legge n.89 del 2001. Il secondo motivo allega ancora la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 4 L.89/2001. Il terzo motivo del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 4 L.89/2001. Il quarto motivo del ricorso incidentale allega nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della legge n.89/2001. Il quinto motivo del ricorso incidentale allega ancora la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 4 della legge n. 89/2001. 2.1. Assume rilievo pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia. 2.2. I cinque motivi del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, L. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Tutti i motivi del ricorso incidentale allegano la natura sostanziale, e non processuale, del termine decadenziale di cui all’art. 4, L. n. 89/2001, e quindi la non operatività riguardo ad esso della sospensione ex L. n. 742/1969, di tal che, risalendo il dies a quo di detto termine alla data del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio presupposto (20 marzo 2019, avendo riguardo alla sentenza del 20 settembre 2018), risulterebbe tardiva la domanda proposta. La ripetitività dei contenuti delle cinque censure del ricorso incidentale ne impone la trattazione congiunta. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25596/2020 Numero sezionale 542/2022 Numero di raccolta generale 10534/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 2.3. Il provvedimento impugnato ha valutato la tempestività della domanda di equa riparazione in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. in ciascuno dei suoi tre motivi (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155). Occorre ribadire il consolidato orientamento sul punto di questa Corte, secondo il quale la sospensione nel periodo feriale dei termini di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 della l. n. 742 del 1969 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (tra le moltissime, Cass. Sez. 6-2, 06/12/2021, n. 38501; Cass. Sez. 6-2, 14/11/2019, n. 29694; Cass. Sez. 2, 02/03/2018, n. 5018; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4691; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4692; Cass. Sez. 6 -2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 – 2, 05/01/2017, n. 184; Cass. Sez. 6 - 2, 18/03/2016, n. 5423; Cass. Sez. 1, 11/03/2009, n. 5895). In tal senso, peraltro, Cass. Sez. U, 22/07/2013, n. 17781, secondo cui il termine di sei mesi, di cui all’art. 4, legge 24 marzo 2001, n. 89, dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale non è più proponibile l'azione di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo, è stabilito dal legislatore "a pena di decadenza" (artt. 2964 e ss. c.c.); la natura processuale della decadenza che precede comporta che il periodo di sei mesi dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole, oltre il quale l'azione è preclusa, deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale di cui F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25596/2020 Numero sezionale 542/2022 Numero di raccolta generale 10534/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come accade per ogni altro termine analogo”. Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente incidentale riproducono testualmente le identiche allegazioni svolte dalla difesa erariale nei molteplici precedenti sul punto e non offrono, così, elementi per mutare tale orientamento interpretativo. Non rilevano decisivamente, infatti, ai fini di una diversa considerazione del termine di cui all’art. 4, legge 24 marzo 20o1, n. 89, ovvero della conclusione della non riferibilità ad esso della sospensione ex L. n. 742/1969, né l’operatività del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009; né la vigente struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come delineata dalla l. n. 134 del 2012; né, infine, la soggezione della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, e, quindi, la conseguente efficacia impeditiva, accordata all’istanza di mediazione, rispetto alla stessa decadenza ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Tali sopravvenienze ordinamentali non mutano la natura del termine decadenziale ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, rimanendo pur sempre da esso condizionata l’utile esperibilità della essenziale tutela giurisdizionale del diritto di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo. Il ricorso incidentale deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3. Il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati nei limitati sensi di seguito specificati. E’ noto che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell'ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25596/2020 Numero sezionale 542/2022 Numero di raccolta generale 10534/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali occorre - secondo quanto enunciato dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU - avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all'unico processo da considerare e non sono suscettibili di essere frazionate o segmentate con riferimento ai singoli momenti della vicenda processuale. Erra, tuttavia, il ricorrente principale a pervenire alla conclusione che il processo presupposto fosse durato oltre diciotto anni, e cioè dalla costituzione di parte civile del 17 aprile 2000 fino alla sentenza del 20 settembre 2018 resa nel giudizio civile risarcitorio. Come correttamente operato dalla Corte d’appello di Salerno, nel procedimento di equa riparazione, il termine per proporre impugnazione non va considerato ai fini del computo del termine di ragionevole durata, trattandosi di un lasso di tempo di stasi processuale nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione del processo, come tale non addebitabile all'amministrazione della giustizia, come si ricava anche dall'art.2, comma 2 quater, della l. n. 89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. Sez. 2, 23/08/2021, n. 23282; Cass. Sez. 6 - 2, 22/12/2016, n. 26833). Non è invece corretta la valutazione compiuta dalla Corte di Salerno quanto alla durata del processo civile svoltosi dal 15 maggio 2015 al 20 settembre 2018, ritenuto perciò eccedente di soli quattro mesi e cinque giorni rispetto alla durata ragionevole. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25596/2020 Numero sezionale 542/2022 Numero di raccolta generale 10534/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Ai fini del computo della durata ragionevole del processo, si deve considerare che il giudizio civile sulla liquidazione del danno in favore della parte civile costituita nel processo penale, a seguito di condanna generica e di rimessione delle parti ex art. 539 c.p.p., costituisce prosecuzione di quello originario iniziato con l’assunzione della qualità di parte civile. Ne consegue che la durata ragionevole del processo civile per la determinazione del “quantum” del risarcimento dovuto alla parte civile deve essere, di regola, calcolata in un anno, come quella di ogni fase successiva al primo ed al secondo grado di giudizio, a meno che il giudice del merito non dia conto di concrete vicende e di peculiarità della procedura in esame per dette fasi che possano giustificare una durata maggiore (arg. da Cass. Sez. 6 - 2, 02/10/2015, n. 19769; Cass. Sez. 1, 25/11/2005, n. 25008). 4. L’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, dei primi due motivi del ricorso principale, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del terzo motivo del medesimo ricorso sulla determinazione delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, rimane travolta dall’annullamento che viene disposto del decreto impugnato, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio. 5. Conseguono l’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, dei primi due motivi del ricorso principale, l’assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale e la cassazione del decreto impugnato nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. Essendo tanto il procedimento in esame quanto la ricorrente incidentale Amministrazione dello Stato esenti dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo, in rapporto al ricorso incidentale dichiarato F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 25596/2020 Numero sezionale 542/2022 Numero di raccolta generale 10534/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 inammissibile, alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P. Q. M. La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzio motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato nei limiti delle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #