CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 21/01/2020 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle prove ed alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del Verzeletti. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione del tutto logica ed ineccepibile, ha ricordato come le dichiarazioni del Verzelletti, arrestato in flagranza, erano state utilizzate al solo scopo di proseguire le indagini, i cui elementi, acquisiti successivamente, erano idonei a fondare la responsabilità dell'imputato: la vettura rinvenuta sul posto, a bordo della quale era stata caricata la refurtiva, era stata, infatti, prestata all'imputato dalla figlia della proprietaria, che aveva poi ricevuto una telefonata dal Rossini che le aveva riferito che i Carabinieri lo stavano cercando; anche il Verzelletti le aveva telefonato, spacciandosi per un Carabiniere e chiedendole dove fosse il Rossini; da tali elementi la Corte territoriale ha desunto la responsabilità dell'imputato che, poi, si era reso irreperibile, pur avendo inviato al padre, che lo invitava a presentarsi ai Carabinieri per non peggiorare la situazione, un messaggio in cui ammetteva la sua responsabilità nel fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.i. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estenso