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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22738/2026

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto del ricorso nel resto, udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 10 ottobre 2022, il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurimi reati connessi all'indebita percezione di contributi pubblici nel settore agricolo, disponendo altresì la confisca delle somme indebitamente percepite.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile del reato di cui al capo m) della rubrica, relativo all'indebita percezione di erogazioni pubbliche, commesso in forma continuata ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Con sentenza del 14 luglio 2025, la Corte di appello di Catanzaro rigettava l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e confermava integralmente la condanna pronunciata dal giudice di primo grado. 2.Avverso tale decisione l'imputato propone ricorso per cassazione, articolato nei seguenti motivi.

3. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 2, comma 1, legge n. 898 del 1986.

La difesa lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente considerato, ai fini del superamento della soglia di punibilità, la somma complessivamente percepita per annualità, anziché ciascuna singola erogazione, come invece qualificato dal Tribunale di Crotone.

Poiché ogni riscossione era inferiore a euro 5.000, il fatto avrebbe dovuto essere ritenuto illecito amministrativo.

La Corte territoriale, disattendendo tale premessa qualificatoria, avrebbe omesso di valutare una censura decisiva e proceduto a una sostanziale riforma in peius.

4. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto non dimostrata la disponibilità dei terreni, richiedendo indebitamente la prova del perfezionamento della compravendita.

Si assume che, ai fini dell'accesso ai contributi, fosse sufficiente un titolo detentivo anche provvisorio e che la Corte non si sia confrontata con le deduzioni difensive e la documentazione prodotta, fondando la decisione su presupposti estranei al paradigma normativo.

5. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello dubitato dell'autenticità e rilevanza del contratto preliminare del 28 aprile 2015, trascurando elementi decisivi quali il contenuto dell'atto, la detenzione pacifica dei terreni sin dal 2007 e le migliorie apportate, con motivazione ritenuta congetturale e frutto di travisamento valutativo.

6. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione di parte dei reati.

Si sostiene l'applicabilità della legge n. 251 del 2005, più favorevole, con conseguente 2maturazione della prescrizione per le erogazioni del 31 ottobre 2017 e del 23 febbraio 2018 e necessità di annullamento senza rinvio sul punto.

7. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., censurandosi il trattamento sanzionatorio.

La Corte di appello, pur avendo limitato le riscossioni non dovute a due annualità, ha confermato le quattro pene inflitte in primo grado, in contraddizione con il numero dei reati ritenuti sussistenti e in violazione dei criteri di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Va premesso, in linea generale, che il reato previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ricorre allorquando, mediante l'indicazione di dati non rispondenti al vero nelle domande dirette all'ottenimento di contributi pubblici in agricoltura, venga conseguito un beneficio economico non dovuto o superiore a quello spettante, essendo sufficiente che la falsità incida causalmente sulla determinazione dell'importo erogato.

In tale prospettiva, questa Corte ha già chiarito che, ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità di euro 5.000, occorre avere riguardo all'intero ammontare del beneficio finanziario indebitamente conseguito, senza che sia consentito il frazionamento dell'importo complessivamente percepito, neppure nell'ipotesi in cui il beneficio sia stato erogato mediante più accrediti o in esecuzione di distinte domande (Sez. 3, n. 20239 del 15 febbraio 2022, Aloi, n.m. ).

È stato, in particolare, affermato, in maniera condivisibile che l'indicazione di dati falsi comporta la perdita dell'intero contributo e non soltanto della quota direttamente riconducibile al dato non veritiero, sicché l'ammontare rilevante ai fini della soglia di punibilità coincide con il totale delle somme indebitamente conseguite e non con le singole erogazioni considerate isolatamente.

Deve pertanto darsi continuità al principio secondo cui in tema di indebita percezione di contributi pubblici nel settore agricolo, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, il superamento della soglia di punibilità ivi prevista deve essere valutato con riguardo all'ammontare complessivo del beneficio finanziario indebitamente conseguito, senza che assuma rilievo né il frazionamento dell'erogazione in più accrediti, né l'importo delle singole domande o delle singole riscossioni considerate isolatamente, dovendosi avere riguardo al risultato economico unitario della condotta, derivante dall'indicazione di dati non veritieri nelle domande di contributo. 3La Corte d'appello, considerando l'ammontare complessivo delle somme indebitamente percepite ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, ed ha, pertanto, pertanto, adeguatamente confuta nn la tesi difensiva secondo cui ciascuna riscossione, autonomamente considerata, avrebbe importo inferiore alla soglia penale.

A ciò si aggiunga che anche a voler aderire alla qualificazione della condotta in termini di pluralità di consumazioni, ciò non autorizza in alcun modo il frazionamento dell'indebito ai fini della soglia di rilevanza penale, dovendosi in ogni caso avere riguardo al risultato economico complessivamente conseguito in forza della falsa rappresentazione delle condizioni richieste dalla normativa.

La censura difensiva si risolve pertanto, in una prospettazione incompatibile /con l'assetto normativo e con il consolidato orientamento di questa Corte.

2. Il secondo motivo di ricorso, concernente la dedotta erronea valutazione della disponibilità dei terreni e del contratto preliminare invocato dall'imputato, è inammissibile per difetto di specificità.

Le censure si sviluppano in assenza della benché minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato.

Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013- dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584).

La Corte d'appello di Catanzaro ha correttamente rilevato che, alle domande uniche di pagamento, [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato non solo il contratto preliminare di vendita valorizzato dalla difesa, ma anche un contratto di fitto del fondo risultato palesemente falso, poiché stipulato e registrato il 18 settembre 2017 in nome di [OSCURATO:PERSONA], già deceduto alla data indicata quale inizio del rapporto.

Tale contratto, che indicava il fondo come concesso in fitto a [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 2007-2017, ingenera gravi dubbi sull'effettivo e legittimo possesso del fondo sin dal 2007, dubbi che si riflettono sulla stessa attendibilità del contratto preliminare di vendita stipulato nell'aprile 2015, nel quale si fa 4riferimento a un possesso dal settembre 2007 senza alcuna menzione del preteso rapporto di fitto.

La Corte territoriale ha inoltre evidenziato la mancanza di prova sia della legittimazione alla vendita del fondo da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sia della corresponsione delle somme indicate nel contratto preliminare, circostanza che avrebbe potuto, al più, giustificare la disponibilità del fondo a decorrere dall'aprile 2015.

È stata altresì rilevata la mancata prova della conclusione del contratto definitivo di vendita.

Sulla base di tali elementi, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto non dimostrata la legittima detenzione del fondo in capo a [OSCURATO:PERSONA], né a partire dal 2007 né fino alla data di presentazione delle domande di pagamento oggetto di imputazione. 3.11 terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, al caso di specie trova applicazione la disciplina introdotta dalla c.d. legge "Orlando", con conseguente sospensione del corso della prescrizione nei gradi di giudizio successivi al primo.

Giova, in proposito, ricordare che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 10 ottobre 2022.

Secondo quanto chiarito dal massimo consesso di questa Corte, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della medesima legge, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi, né dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, né successivamente dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, con la conseguenza che, per i reati commessi nel suddetto arco temporale, resta ferma la sospensione del decorso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e nei successivi gradi di giudizio.

Diversamente, solo per i reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 trova applicazione il diverso regime introdotto dalla legge n. 134 del 2021, ispirato al sistema della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha escluso l'intervenuta prescrizione dei reati oggetto di imputazione, risultando applicabile, ratione temporis, la disciplina sospensiva dettata dalla legge n. 103 del 2017.

4. Il quarto motivo relativo al trattamento sanzionatorio è fondato e merita accoglimento. 5La Corte territoriale, pur avendo correttamente individuato il criterio di rilevanza penale dell'indebito con riferimento al superamento della soglia di punibilità rapportata alle singole annualità, nel confermare la sentenza di primo grado anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, ha recepito la quantificazione della pena operata dal giudice di prime cure, senza procedere a una autonoma rivalutazione della dosimetria in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione.

In particolare, a fronte delle censure difensive concernenti i criteri di individuazione e valutazione dell'indebito, la Corte d'appello, pur rigettandole in punto di responsabilità e ribadendo la correttezza della considerazione del valore-soglia annuale, non ha verificato la coerenza del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato con la ricostruzione giuridica accolta, limitandosi a confermarlo senza specifica motivazione.

Ne deriva che la sentenza impugnata, pur immune da vizi quanto all'accertamento della responsabilità, presenta una motivazione carente in ordine alla determinazione della pena, non emergendo se e in che misura la Corte territoriale abbia esercitato il proprio potere valutativo ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., rapportando la pena al concreto disvalore dei fatti accertati e all'effettiva dimensione dell'indebito ritenuto penalmente rilevante. 5.In tale limitata prospettiva, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad 014; 4.4X.r.0.44-2P-1 altra sezione della Corte d'appelloVcompetente per una nuova determinazione della pena.

PQM Annulla la sentenza i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto del ricorso nel resto, udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 10 ottobre 2022, il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per plurimi reati connessi all'indebita percezione di contributi pubblici nel settore agricolo, disponendo altresì la confisca delle somme indebitamente percepite.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile del reato di cui al capo m) della rubrica, relativo all'indebita percezione di erogazioni pubbliche, commesso in forma continuata ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Con sentenza del 14 luglio 2025, la Corte di appello di Catanzaro rigettava l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e confermava integralmente la condanna pronunciata dal giudice di primo grado. 2.Avverso tale decisione l'imputato propone ricorso per cassazione, articolato nei seguenti motivi. 3. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 2, comma 1, legge n. 898 del 1986. La difesa lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente considerato, ai fini del superamento della soglia di punibilità, la somma complessivamente percepita per annualità, anziché ciascuna singola erogazione, come invece qualificato dal Tribunale di Crotone. Poiché ogni riscossione era inferiore a euro 5.000, il fatto avrebbe dovuto essere ritenuto illecito amministrativo. La Corte territoriale, disattendendo tale premessa qualificatoria, avrebbe omesso di valutare una censura decisiva e proceduto a una sostanziale riforma in peius. 4. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto non dimostrata la disponibilità dei terreni, richiedendo indebitamente la prova del perfezionamento della compravendita. Si assume che, ai fini dell'accesso ai contributi, fosse sufficiente un titolo detentivo anche provvisorio e che la Corte non si sia confrontata con le deduzioni difensive e la documentazione prodotta, fondando la decisione su presupposti estranei al paradigma normativo. 5. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello dubitato dell'autenticità e rilevanza del contratto preliminare del 28 aprile 2015, trascurando elementi decisivi quali il contenuto dell'atto, la detenzione pacifica dei terreni sin dal 2007 e le migliorie apportate, con motivazione ritenuta congetturale e frutto di travisamento valutativo. 6. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di prescrizione di parte dei reati. Si sostiene l'applicabilità della legge n. 251 del 2005, più favorevole, con conseguente 2maturazione della prescrizione per le erogazioni del 31 ottobre 2017 e del 23 febbraio 2018 e necessità di annullamento senza rinvio sul punto. 7. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., censurandosi il trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, pur avendo limitato le riscossioni non dovute a due annualità, ha confermato le quattro pene inflitte in primo grado, in contraddizione con il numero dei reati ritenuti sussistenti e in violazione dei criteri di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Va premesso, in linea generale, che il reato previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ricorre allorquando, mediante l'indicazione di dati non rispondenti al vero nelle domande dirette all'ottenimento di contributi pubblici in agricoltura, venga conseguito un beneficio economico non dovuto o superiore a quello spettante, essendo sufficiente che la falsità incida causalmente sulla determinazione dell'importo erogato. In tale prospettiva, questa Corte ha già chiarito che, ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità di euro 5.000, occorre avere riguardo all'intero ammontare del beneficio finanziario indebitamente conseguito, senza che sia consentito il frazionamento dell'importo complessivamente percepito, neppure nell'ipotesi in cui il beneficio sia stato erogato mediante più accrediti o in esecuzione di distinte domande (Sez. 3, n. 20239 del 15 febbraio 2022, Aloi, n.m. ). È stato, in particolare, affermato, in maniera condivisibile che l'indicazione di dati falsi comporta la perdita dell'intero contributo e non soltanto della quota direttamente riconducibile al dato non veritiero, sicché l'ammontare rilevante ai fini della soglia di punibilità coincide con il totale delle somme indebitamente conseguite e non con le singole erogazioni considerate isolatamente. Deve pertanto darsi continuità al principio secondo cui in tema di indebita percezione di contributi pubblici nel settore agricolo, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, il superamento della soglia di punibilità ivi prevista deve essere valutato con riguardo all'ammontare complessivo del beneficio finanziario indebitamente conseguito, senza che assuma rilievo né il frazionamento dell'erogazione in più accrediti, né l'importo delle singole domande o delle singole riscossioni considerate isolatamente, dovendosi avere riguardo al risultato economico unitario della condotta, derivante dall'indicazione di dati non veritieri nelle domande di contributo. 3La Corte d'appello, considerando l'ammontare complessivo delle somme indebitamente percepite ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, ed ha, pertanto, pertanto, adeguatamente confuta nn la tesi difensiva secondo cui ciascuna riscossione, autonomamente considerata, avrebbe importo inferiore alla soglia penale. A ciò si aggiunga che anche a voler aderire alla qualificazione della condotta in termini di pluralità di consumazioni, ciò non autorizza in alcun modo il frazionamento dell'indebito ai fini della soglia di rilevanza penale, dovendosi in ogni caso avere riguardo al risultato economico complessivamente conseguito in forza della falsa rappresentazione delle condizioni richieste dalla normativa. La censura difensiva si risolve pertanto, in una prospettazione incompatibile /con l'assetto normativo e con il consolidato orientamento di questa Corte. 2. Il secondo motivo di ricorso, concernente la dedotta erronea valutazione della disponibilità dei terreni e del contratto preliminare invocato dall'imputato, è inammissibile per difetto di specificità. Le censure si sviluppano in assenza della benché minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dalla Corte distrettuale in risposta alle medesime doglianze articolate con l'atto di appello, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013- dep. 21/02/2013, Leonardo, Rv. 254584). La Corte d'appello di Catanzaro ha correttamente rilevato che, alle domande uniche di pagamento, [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato non solo il contratto preliminare di vendita valorizzato dalla difesa, ma anche un contratto di fitto del fondo risultato palesemente falso, poiché stipulato e registrato il 18 settembre 2017 in nome di [OSCURATO:PERSONA], già deceduto alla data indicata quale inizio del rapporto. Tale contratto, che indicava il fondo come concesso in fitto a [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 2007-2017, ingenera gravi dubbi sull'effettivo e legittimo possesso del fondo sin dal 2007, dubbi che si riflettono sulla stessa attendibilità del contratto preliminare di vendita stipulato nell'aprile 2015, nel quale si fa 4riferimento a un possesso dal settembre 2007 senza alcuna menzione del preteso rapporto di fitto. La Corte territoriale ha inoltre evidenziato la mancanza di prova sia della legittimazione alla vendita del fondo da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sia della corresponsione delle somme indicate nel contratto preliminare, circostanza che avrebbe potuto, al più, giustificare la disponibilità del fondo a decorrere dall'aprile 2015. È stata altresì rilevata la mancata prova della conclusione del contratto definitivo di vendita. Sulla base di tali elementi, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto non dimostrata la legittima detenzione del fondo in capo a [OSCURATO:PERSONA], né a partire dal 2007 né fino alla data di presentazione delle domande di pagamento oggetto di imputazione. 3.11 terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, al caso di specie trova applicazione la disciplina introdotta dalla c.d. legge "Orlando", con conseguente sospensione del corso della prescrizione nei gradi di giudizio successivi al primo. Giova, in proposito, ricordare che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale di Crotone in data 10 ottobre 2022. Secondo quanto chiarito dal massimo consesso di questa Corte, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della medesima legge, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi, né dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, né successivamente dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, con la conseguenza che, per i reati commessi nel suddetto arco temporale, resta ferma la sospensione del decorso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e nei successivi gradi di giudizio. Diversamente, solo per i reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020 trova applicazione il diverso regime introdotto dalla legge n. 134 del 2021, ispirato al sistema della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha escluso l'intervenuta prescrizione dei reati oggetto di imputazione, risultando applicabile, ratione temporis, la disciplina sospensiva dettata dalla legge n. 103 del 2017. 4. Il quarto motivo relativo al trattamento sanzionatorio è fondato e merita accoglimento. 5La Corte territoriale, pur avendo correttamente individuato il criterio di rilevanza penale dell'indebito con riferimento al superamento della soglia di punibilità rapportata alle singole annualità, nel confermare la sentenza di primo grado anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, ha recepito la quantificazione della pena operata dal giudice di prime cure, senza procedere a una autonoma rivalutazione della dosimetria in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione. In particolare, a fronte delle censure difensive concernenti i criteri di individuazione e valutazione dell'indebito, la Corte d'appello, pur rigettandole in punto di responsabilità e ribadendo la correttezza della considerazione del valore-soglia annuale, non ha verificato la coerenza del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato con la ricostruzione giuridica accolta, limitandosi a confermarlo senza specifica motivazione. Ne deriva che la sentenza impugnata, pur immune da vizi quanto all'accertamento della responsabilità, presenta una motivazione carente in ordine alla determinazione della pena, non emergendo se e in che misura la Corte territoriale abbia esercitato il proprio potere valutativo ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., rapportando la pena al concreto disvalore dei fatti accertati e all'effettiva dimensione dell'indebito ritenuto penalmente rilevante. 5.In tale limitata prospettiva, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad 014; 4.4X.r.0.44-2P-1 altra sezione della Corte d'appelloVcompetente per una nuova determinazione della pena. PQM Annulla la sentenza i P.Q.M
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