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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24929/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 aprile 2021, il Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto provata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante dal 29 aprile 2011 al 10 aprile 2014 della [OSCURATO:SOCIETA]., società cessata in data 18 gennaio 2017, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presentava per l'anno 2011, essendovi obbligato, le dichiarazioni relative a dette imposte per un importo pari a C 2.135.539,00 ai fini delle imposte dirette e a C 95.170,00 ai fini Iva.

Riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza precedentemente emessa dal Gup del Tribunale di Brescia in data 28 maggio 2019 (divenuta irrevocabile il 7 settembre 2020), l'imputato è stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, oltre che alle pene accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000: dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un anno, dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un anno, dell'interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria e dell'interdizione dai pubblici uffici per un anno.

Con lo stesso provvedimento, è stata disposta la confisca delle somme di denaro esistenti sui conti correnti, nonché depositi titoli e altre disponibilità finanziarie della [OSCURATO:SOCIETA]., sino a concorrenza dell'importo di C 2.230.709,00; ovvero, in subordine, ove non rinvenute anche parzialmente le somme di cui sopra, la confisca delle somme di denaro esistenti sui conti correnti, nonché depositi titoli e altre disponibilità finanziarie dell'imputato, sino a concorrenza dell'importo di C 2.230.709,00; ovvero, in ulteriore subordine, ove non rinvenute le somme di cui sopra, la confisca per equivalente dei beni mobili registrati, dei cespiti immobiliari, di altri diritti reali economicamente valutabili o di qualsiasi altra utilità nella disponibilità o comunque riconducibili all'imputato sino a concorrenza dell'importo di C 2.230.709,00.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 1° marzo 2022, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, nel resto confermando integralmente l'impugnato provvedimento.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono la violazione dell'art. 530, primo e secondo comma, cod. pen. oltre che il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La Corte di appello avrebbe inspiegabilmente sostenuto che non vi fosse la prova certa che la società fosse rimessa interamente all'amministratore di fatto Ceretti, ritenendo l'esistenza di meri sporadici atti di gestione di costui.

Tale prospettiva, però, sarebbe in contrasto con le prove prodotte dalla difesa, ma travisate dal giudice di secondo grado, le quali dimostrerebbero come Ceretti interloquisse direttamente con i clienti - fatto suffragato dalle lettere depositate dalla difesa che chiaramente indicavano costui come colui che decideva per la società - utilizzasse l'automobile presa a noleggio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - tanto che nel contratto di noleggio risultava il suo nominativo quale guidatore come provato dalla relazione fallimentare - avesse firmato il verbale del 2 luglio 2012 di restituzione a seguito dello sfratto dell'immobile locato dalla società.

Dunque, apparirebbe evidente che Ceretti si era comportato ed era identificato da chi interloquiva con la società quale gestore e amministratore della stessa.

A quanto sopra si aggiunge che le firme di Bianchi sarebbero state pacificamente falsificate, come risulterebbe dalla perizia del Tribunale di Mantova.

Così, a fronte del ruolo di mero amministratore di diritto, non vi sarebbero dati per supportare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico a carico del ricorrente, il quale non avrebbe potuto avere contezza delle fatture emesse e del mancato pagamento dell'Iva da parte di chi gestiva la società, non occupandosi della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe peraltro venuto a sapere soltanto dopo il fallimento dell'esistenza di sue firme false; prova ulteriore, a tal fine, sarebbe la circostanza che Bianchi sarebbe stato assolto dal reato di bancarotta documentale fraudolenta relativa alla società medesima e condannato per il reato di bancarotta documentale semplice.

2.2. In secondo luogo, si prospettano la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., oltre che il vizio di motivazione in considerazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Infatti, il ruolo di mera testa di legno, la collaborazione fornita al curatore in sede di colloquio, i fatti risalenti nel tempo, il comportamento corretto tenuto successivamente ai medesimi da parte dell'imputato, non sarebbero stati adeguatamente considerati dalla Corte.

Inoltre, il ricorrente avrebbe trovato lavoro come dipendente e non avrebbe più ricoperto il ruolo di amministratore, non potendo più reiterare reati della stessa specie e facendo venire meno così la particolare inclinazione a strumentalizzare l'attività di impresa cui la Corte fa riferimento ai fini del diniego delle attenuanti generiche.

2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si deducono la violazione degli artt. 81, 99, sesto comma, 132 e 133 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all'aumento della pena effettuato a seguito del riconoscimento della continuazione e della recidiva.

Infatti, le circostanze riportate nel precedente motivo di impugnazione, se non valutate in sede di concessione delle attenuanti generiche, ben avrebbero potuto essere valorizzate per contenere l'aumento per la continuazione e la recidiva; invece sarebbe stato praticato un aumento per la recidiva di quattro mesi, superiore alla pena irrogata con la sentenza del 12 ottobre 2011 pari a soli tre mesi di reclusione, così da determinare un aumento per la recidiva superiore alla pena irrogata con la precedente condanna. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

1.1. Il primo motivo - con cui si deducono la violazione dell'art. 530, primo e secondo comma, cod. pen., oltre che il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è inammissibile.

La Corte di appello, nell'impugnato provvedimento, ha fornito una motivazione perfettamente logica e coerente sul punto, dimostrando di avere fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette o dell'Iva, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di potere compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (ex multis, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201; Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280723; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971).

In tal senso, il giudice di secondo grado non ha mancato di specificare come non vi fosse la prova certa che la gestione societaria fosse rimessa interamente al Ceretti con esclusione dell'imputato; infatti, si è bene evidenziato che gli sporadici atti di gestione riconducibili al primo nell'arco dei quattro anni in cui il Bianchi era stato socio unico e legale rappresentante della società non consentissero, per ciò stesso, una tale esclusione; significativo, a tal fine, è il fatto che le scritture contabili siano state consegnate proprio all'imputato da parte dell'ultimo professionista incaricato, a confutazione dell'idea che tutta la gestione della società sarebbe stata appannaggio del Ceretti.

Inoltre, è stato chiarito che, anche sposando la tesi difensiva secondo cui l'imputato sarebbe stato un mero prestanome dell'amministratore di fatto, comunque ciò non priva di rilievo la circostanza che il ricorrente, con una certa esperienza imprenditoriale alle spalle, come dimostrato dal suo casellario giudiziale, era perfettamente consapevole del fatto che la società da lui amministrata non presentava le dovute dichiarazioni annuali per le imposte; e ciò, peraltro, proprio in coincidenza con il suo avvento all'interno della compagine sociale, essendo state invece presentate le dichiarazioni fiscali obbligatorie per gli anni precedenti: tale attività costituisce uno dei principali obblighi di carattere formale a cui l'amministratore di una società è tenuto e del quale colui che riveste tale ruolo non può non essere consapevole, ciò, a maggior ragione, se si considera che le scritture contabili risultano essere state rimesse proprio nelle mani del ricorrente e non di altri e che queste erano funzionali all'adempimento dell'obbligo in contestazione.

Dunque, si è correttamente ritenuto impossibile che il Bianchi non fosse a conoscenza dell'omessa presentazione da parte della società della dovuta dichiarazione annuale delle imposte al fine di evadere le stesse, visto che il relativo obbligo gravava su di lui e, a fortiori, considerando il fatto che la società, al momento del suo ingresso in qualità di amministratore di diritto e titolare della totalità del capitale sociale, versava in una gravissima situazione finanziaria ed economica ma aveva comunque continuato ad operare per altri tre anni, gestendo un enorme giro di denaro, investendo nei rapporti con società cartiere ed emettendo fatture per operazioni inesistenti, pur in assenza di dipendenti; segnali macroscopici ed inequivocabili di affari illeciti che non potevano essere certo ignorati da chi rivestiva il ruolo dì legale rappresentante.

1.2. La seconda doglianza - con la quale sì prospettano la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. oltre che il vizio di motivazione in considerazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è parimenti inammissibile.

La Corte, nell'impugnato provvedimento, con motivazione perfettamente logica ha specificato come non emergessero elementi positivi valutabili, a maggior ragione tenuto conto dei precedenti risultanti del casellario giudiziale dell'imputato, già coinvolto in fattispecie analoghe, ovvero pluripregiudicato per reati specifici - che dimostrano una particolare inclinazione a strumentalizzare l'attività di impresa a fini delittuosi - il quale non ha mancato, nel corso del procedimento, di adottare un atteggiamento solo asseritamente collaborativo con il curatore fallimentare, ma risoltosi sostanzialmente nel tentativo di attribuire le responsabilità del caso a terzi.

1.3. Il terzo motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione degli artt. 81, 99, sesto comma, 132 e 133 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all'aumento della pena effettuato a seguito del riconoscimento della continuazione e della recidiva - è, invece, fondato.

Sul punto, è doveroso ricordare che, a norma dell'art. 99, sesto comma, cod. pen., in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo, essendo tale limite quantitativo applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata (ex multis, Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019, Rv. 276291; Sez. 2, n. 43768 del 08/10/2013, Rv. 257665; Sez. 4, n. 29896 del 17/07/2012, Rv. 253268).

Nel caso di specie, l'unica condanna di cui si può tenere conto a tal fine è quella a tre mesi di reclusione, perché la condanna ad un anno di reclusione è successiva ed è relativa ad un reato successivo a quello per cui si procede; pertanto, l'aumento praticato per la recidiva, pari a quattro mesi, superiore al cumulo delle pene risultante delle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo, pari a soli tre mesi, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sottraendo un mese al totale dell'aumento per la recidiva, ridotto a venti giorni in considerazione della scelta del rito abbreviato, giungendo quindi alla pena di anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione.

2. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'entità dell'aumento di pena per la recidiva, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'entità dell'aumento di pena per la recidiva, con rideterminaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 aprile 2021, il Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto provata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante dal 29 aprile 2011 al 10 aprile 2014 della [OSCURATO:SOCIETA]., società cessata in data 18 gennaio 2017, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presentava per l'anno 2011, essendovi obbligato, le dichiarazioni relative a dette imposte per un importo pari a C 2.135.539,00 ai fini delle imposte dirette e a C 95.170,00 ai fini Iva. Riconosciuto il vincolo della continuazione con la sentenza precedentemente emessa dal Gup del Tribunale di Brescia in data 28 maggio 2019 (divenuta irrevocabile il 7 settembre 2020), l'imputato è stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, oltre che alle pene accessorie di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000: dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un anno, dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno, dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un anno, dell'interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria e dell'interdizione dai pubblici uffici per un anno. Con lo stesso provvedimento, è stata disposta la confisca delle somme di denaro esistenti sui conti correnti, nonché depositi titoli e altre disponibilità finanziarie della [OSCURATO:SOCIETA]., sino a concorrenza dell'importo di C 2.230.709,00; ovvero, in subordine, ove non rinvenute anche parzialmente le somme di cui sopra, la confisca delle somme di denaro esistenti sui conti correnti, nonché depositi titoli e altre disponibilità finanziarie dell'imputato, sino a concorrenza dell'importo di C 2.230.709,00; ovvero, in ulteriore subordine, ove non rinvenute le somme di cui sopra, la confisca per equivalente dei beni mobili registrati, dei cespiti immobiliari, di altri diritti reali economicamente valutabili o di qualsiasi altra utilità nella disponibilità o comunque riconducibili all'imputato sino a concorrenza dell'importo di C 2.230.709,00. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 1° marzo 2022, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, nel resto confermando integralmente l'impugnato provvedimento. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono la violazione dell'art. 530, primo e secondo comma, cod. pen. oltre che il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello avrebbe inspiegabilmente sostenuto che non vi fosse la prova certa che la società fosse rimessa interamente all'amministratore di fatto Ceretti, ritenendo l'esistenza di meri sporadici atti di gestione di costui. Tale prospettiva, però, sarebbe in contrasto con le prove prodotte dalla difesa, ma travisate dal giudice di secondo grado, le quali dimostrerebbero come Ceretti interloquisse direttamente con i clienti - fatto suffragato dalle lettere depositate dalla difesa che chiaramente indicavano costui come colui che decideva per la società - utilizzasse l'automobile presa a noleggio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - tanto che nel contratto di noleggio risultava il suo nominativo quale guidatore come provato dalla relazione fallimentare - avesse firmato il verbale del 2 luglio 2012 di restituzione a seguito dello sfratto dell'immobile locato dalla società. Dunque, apparirebbe evidente che Ceretti si era comportato ed era identificato da chi interloquiva con la società quale gestore e amministratore della stessa. A quanto sopra si aggiunge che le firme di Bianchi sarebbero state pacificamente falsificate, come risulterebbe dalla perizia del Tribunale di Mantova. Così, a fronte del ruolo di mero amministratore di diritto, non vi sarebbero dati per supportare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico a carico del ricorrente, il quale non avrebbe potuto avere contezza delle fatture emesse e del mancato pagamento dell'Iva da parte di chi gestiva la società, non occupandosi della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe peraltro venuto a sapere soltanto dopo il fallimento dell'esistenza di sue firme false; prova ulteriore, a tal fine, sarebbe la circostanza che Bianchi sarebbe stato assolto dal reato di bancarotta documentale fraudolenta relativa alla società medesima e condannato per il reato di bancarotta documentale semplice. 2.2. In secondo luogo, si prospettano la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., oltre che il vizio di motivazione in considerazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Infatti, il ruolo di mera testa di legno, la collaborazione fornita al curatore in sede di colloquio, i fatti risalenti nel tempo, il comportamento corretto tenuto successivamente ai medesimi da parte dell'imputato, non sarebbero stati adeguatamente considerati dalla Corte. Inoltre, il ricorrente avrebbe trovato lavoro come dipendente e non avrebbe più ricoperto il ruolo di amministratore, non potendo più reiterare reati della stessa specie e facendo venire meno così la particolare inclinazione a strumentalizzare l'attività di impresa cui la Corte fa riferimento ai fini del diniego delle attenuanti generiche. 2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si deducono la violazione degli artt. 81, 99, sesto comma, 132 e 133 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all'aumento della pena effettuato a seguito del riconoscimento della continuazione e della recidiva. Infatti, le circostanze riportate nel precedente motivo di impugnazione, se non valutate in sede di concessione delle attenuanti generiche, ben avrebbero potuto essere valorizzate per contenere l'aumento per la continuazione e la recidiva; invece sarebbe stato praticato un aumento per la recidiva di quattro mesi, superiore alla pena irrogata con la sentenza del 12 ottobre 2011 pari a soli tre mesi di reclusione, così da determinare un aumento per la recidiva superiore alla pena irrogata con la precedente condanna. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 1.1. Il primo motivo - con cui si deducono la violazione dell'art. 530, primo e secondo comma, cod. pen., oltre che il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è inammissibile. La Corte di appello, nell'impugnato provvedimento, ha fornito una motivazione perfettamente logica e coerente sul punto, dimostrando di avere fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette o dell'Iva, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di potere compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (ex multis, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201; Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280723; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971). In tal senso, il giudice di secondo grado non ha mancato di specificare come non vi fosse la prova certa che la gestione societaria fosse rimessa interamente al Ceretti con esclusione dell'imputato; infatti, si è bene evidenziato che gli sporadici atti di gestione riconducibili al primo nell'arco dei quattro anni in cui il Bianchi era stato socio unico e legale rappresentante della società non consentissero, per ciò stesso, una tale esclusione; significativo, a tal fine, è il fatto che le scritture contabili siano state consegnate proprio all'imputato da parte dell'ultimo professionista incaricato, a confutazione dell'idea che tutta la gestione della società sarebbe stata appannaggio del Ceretti. Inoltre, è stato chiarito che, anche sposando la tesi difensiva secondo cui l'imputato sarebbe stato un mero prestanome dell'amministratore di fatto, comunque ciò non priva di rilievo la circostanza che il ricorrente, con una certa esperienza imprenditoriale alle spalle, come dimostrato dal suo casellario giudiziale, era perfettamente consapevole del fatto che la società da lui amministrata non presentava le dovute dichiarazioni annuali per le imposte; e ciò, peraltro, proprio in coincidenza con il suo avvento all'interno della compagine sociale, essendo state invece presentate le dichiarazioni fiscali obbligatorie per gli anni precedenti: tale attività costituisce uno dei principali obblighi di carattere formale a cui l'amministratore di una società è tenuto e del quale colui che riveste tale ruolo non può non essere consapevole, ciò, a maggior ragione, se si considera che le scritture contabili risultano essere state rimesse proprio nelle mani del ricorrente e non di altri e che queste erano funzionali all'adempimento dell'obbligo in contestazione. Dunque, si è correttamente ritenuto impossibile che il Bianchi non fosse a conoscenza dell'omessa presentazione da parte della società della dovuta dichiarazione annuale delle imposte al fine di evadere le stesse, visto che il relativo obbligo gravava su di lui e, a fortiori, considerando il fatto che la società, al momento del suo ingresso in qualità di amministratore di diritto e titolare della totalità del capitale sociale, versava in una gravissima situazione finanziaria ed economica ma aveva comunque continuato ad operare per altri tre anni, gestendo un enorme giro di denaro, investendo nei rapporti con società cartiere ed emettendo fatture per operazioni inesistenti, pur in assenza di dipendenti; segnali macroscopici ed inequivocabili di affari illeciti che non potevano essere certo ignorati da chi rivestiva il ruolo dì legale rappresentante. 1.2. La seconda doglianza - con la quale sì prospettano la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. oltre che il vizio di motivazione in considerazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è parimenti inammissibile. La Corte, nell'impugnato provvedimento, con motivazione perfettamente logica ha specificato come non emergessero elementi positivi valutabili, a maggior ragione tenuto conto dei precedenti risultanti del casellario giudiziale dell'imputato, già coinvolto in fattispecie analoghe, ovvero pluripregiudicato per reati specifici - che dimostrano una particolare inclinazione a strumentalizzare l'attività di impresa a fini delittuosi - il quale non ha mancato, nel corso del procedimento, di adottare un atteggiamento solo asseritamente collaborativo con il curatore fallimentare, ma risoltosi sostanzialmente nel tentativo di attribuire le responsabilità del caso a terzi. 1.3. Il terzo motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione degli artt. 81, 99, sesto comma, 132 e 133 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine all'aumento della pena effettuato a seguito del riconoscimento della continuazione e della recidiva - è, invece, fondato. Sul punto, è doveroso ricordare che, a norma dell'art. 99, sesto comma, cod. pen., in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo, essendo tale limite quantitativo applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata (ex multis, Sez. 3, n. 31293 del 08/05/2019, Rv. 276291; Sez. 2, n. 43768 del 08/10/2013, Rv. 257665; Sez. 4, n. 29896 del 17/07/2012, Rv. 253268). Nel caso di specie, l'unica condanna di cui si può tenere conto a tal fine è quella a tre mesi di reclusione, perché la condanna ad un anno di reclusione è successiva ed è relativa ad un reato successivo a quello per cui si procede; pertanto, l'aumento praticato per la recidiva, pari a quattro mesi, superiore al cumulo delle pene risultante delle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo, pari a soli tre mesi, comporta la necessità di procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sottraendo un mese al totale dell'aumento per la recidiva, ridotto a venti giorni in considerazione della scelta del rito abbreviato, giungendo quindi alla pena di anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione. 2. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'entità dell'aumento di pena per la recidiva, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi sette e giorni dieci di reclusione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'entità dell'aumento di pena per la recidiva, con rideterminaz
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