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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25069/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Auletta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5308/2024depositata il 23/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di aver acquistato, indata 02.12.2006 n. 3 [OSCURATO:PERSONA] ordinari dell’importo di €Numero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/20265.000,00 ciascuno e di averne chiesto il rimborso in data 24/11/2018,hanno ottenuto ingiunzione per il pagamento della somma di € 15.000,00oltre interessi, avendo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] il diniego del rimborsoper intervenuta prescrizione in quanto i buoni in questione avevanoscadenza «a diciotto mesi».Il Tribunale di Benevento ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] erevocato il decreto ingiuntivo.2.- Contro la sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e ElenaRosa deducendo che la prescrizione non poteva operare a causa dellaviolazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del dovere di buonafede e correttezzaper avere omesso di dare informazioni chiare e precise circa la scadenzadei buoni che consentissero loro di calcolare il correlativo termine diprescrizione e chiederne tempestivamente il rimborso e dolendosi inparticolare del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di consegnare loro il3.- La Corte d’Appello di Napoli ha accolto il gravame osservando che:- la disciplina dei buoni oggetto di causa, quanto alle modalità ed agliadempimenti per la loro collocazione, era rinvenibile in generale nel D.M.19.12.2000 ed in particolare al D.M. del 06.10.2004, dal cui art. 6 sievince «che gli obblighi informativi posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] devonoessere assolti non solo mediante la messa a disposizione della clientela,nei propri locali, dei fogli informativi, ma nel caso i buoni postalirappresentati da documento cartaceo, come quelli in esame, anchemediante la consegna del “regolamento del prestito”», obblighi preordinatia garantire la trasparenza dell'attività di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, atutelare il sottoscrittore, il quale deve essere posto nelle condizioni dicomprendere correttamente – e ciò a prescindere dal grado di istruzionee/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti – quali siano lecaratteristiche del buono acquistato, tra cui in particolare la sua scadenza;sicché, la messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] e la consegna delNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026regolamento del prestito secondo la stessa norma, sono oggetto dellaprestazione posta a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel collocamento dei buoniserie «P18»;- posto che le informazioni in merito al rendimento ed alla scadenza eprescrizione dei buoni che il sottoscrittore acquista rientrano nel contenutodell’obbligazione contrattuale posta a carico di [OSCURATO:PERSONA] all’atto delcollocamento dei buoni, la deduzione della sua violazione qualeinadempimento contrattuale, onera Poste di fornire la provadell’adempimento: o del fatto che le informazioni sono state fornite, o cheesse esulavano dall'ambito di quelle dovute;- a tal fine né la circostanza che sulla [OSCURATO:PERSONA] siano pubblicatele caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, né che talidati siano eventualmente acquisibili su internet o nei fogli informativipresso gli [OSCURATO:PERSONA], erano fatti idonei a escludere l’inadempimentocontrattuale di [OSCURATO:PERSONA]; né lo era il lamentato contegno inerte onegligente del sottoscrittore;- peraltro la serie di appartenenza dei Buoni acquistati (“coperta” daltimbro e dalla sottoscrizione dell’impiegato) risultava ictu oculi pocointellegibile, conseguentemente, non consentiva ai sottoscrittori di potersiconsultazione della G.U., operazione, peraltro, non indicata sul testo deibuoni come da compiersi ad opera dei sottoscrittori e di non immediataautonoma percezione ma richiedente, per la sua complessità, uno sforzodi diligenza non esigibile;- la violazione dell’obbligo contrattuale riguardante le informazioni circala scadenza dei buoni e la prescrizione, aveva cagionato l’intempestivaprescrizione del diritto: invero anche se ai fini della decorrenza dellaprescrizione sono irrilevanti gli impedimenti cd. soggettivi, quindil’ignoranza dell’avente diritto; tuttavia, poiché lo stato di ignoranza eraNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026stato cagionato da un inadempimento della parte che era tenuta a fornireal sottoscrittore gli elementi conoscitivi idonei a renderlo edotto dellecondizioni dell’investimento e, quindi, anche della scadenza dei buoni –quale elemento che avrebbe loro permesso di desumere la decorrenza deltermine prescrizionale - tale circostanza diventava rilevante si sensidell’art. 2935 c.c.;- perciò la prescrizione nella specie doveva ritenersi aver iniziato adecorrere non dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere(scadenza del buono), ma dal momento in cui si era verificato ilpregiudizio (rifiuto del rimborso da parte di [OSCURATO:PERSONA]), ossia laconseguenza dannosa rappresentata dal mancato rimborso del buono.A conclusione di siffatto ragionamento decisorio la Corte d’appello hacondannato Poste italiane al pagamento «della somma di € 15.000, atitolo di rimborso di 3 [OSCURATO:PERSONA] ordinari».3.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con unquattro motivi di ricorso.

Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione del d.m. del 6.10.2004, d.m. del 19.12.2000, e degliart.1339 c.c., 1218 e 1227 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte sarebbe incorsa in errore poiché anorma degli articoli 2,4,5 e 8 del d.m 19.12.2000, la scadenza propriadella serie, segna il dies a quo del termine di prescrizione che ilsottoscrittore è tenuto a conoscere, in quanto consacrato nel decretoministeriale di riferimento della serie di appartenenza e non già nel foglioinformativo, che si limita a riprodurre dei dati che già sono contenuti nelprovvedimento ministeriale regolarmente pubblicato nella G.U., né avevaconsiderato la natura giuridica dei buoni postali fruttiferi la cui disciplinanegoziale è integrata ex att. 1339 c.c. dalla disciplina ministerialeNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026regolante le diverse tipologie di buoni di volta in volta emesse.

Perciòl’intestatario del buono, indipendentemente dalla consegna del foglioinformativo, è tenuto a conoscere il termine di scadenza, con conseguenteprescrizione del diritto al rimborso, dopo dieci anni dalla stessa.

Sul retrodel modulo peraltro era chiaramente indicata l’iscrizione: «buono postalefruttifero a termine» sicché osservando un minimo di diligenza il clienteavrebbe potuto verificare la [OSCURATO:PERSONA] le condizioni caratterizzantil’investimento.In ogni caso risulterebbe, comunque, assorbente, ex art. 1227 c.c., lacondotta negligente del risparmiatore, che, all’atto della sottoscrizione delbuono e successivamente, ha un preciso onere di diligenza chericomprende l’onere di informarsi circa un elemento fondamentale delcontratto sottoscritto, quale, appunto, la durata dell’investimento: perciò ilmancato rimborso del buono non era derivato da un inadempimento diPoste [OSCURATO:SOCIETA]., bensì dalla intervenuta prescrizione del diritto dicredito, imputabile esclusivamente all’inerzia del sottoscrittore che haimpressa sullo stesso la dicitura “a termine” - significativa di una scadenzadell’investimento - nonché la serie di appartenenza.2.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. poiché la Corte territoriale, aveva invertito l’onere della prova postoche sarebbe stato semmai onere di controparte fornire la prova di nonavere ricevuto il foglio informativo.3.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c.; poiché la Corte d’appello avrebbe ignorato il consolidatoorientamento di legittimità per cui solo gli impedimenti di natura giuridicaprecludono alla parte di esercitare il proprio diritto e nel caso di specie,non era ravvisabile alcuna causa giuridica che avesse impedito l’esercizioNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026del diritto, non rientrando in tale ipotesi l’(asserita) ignoranza del terminedi scadenza del buono e del successivo termine di prescrizione, irrilevanteanche quando incolpevole, salva l’ipotesi di dolo del debitore ex art. 2941,n. 8, c.c.; e identiche considerazioni valevano per la presunta «copertura»con il timbro e la firma dell’operatore postale della serie poiché anchedetto ostacolo sarebbe stato fonte dell’asserita ignoranza della serie deltitolo, irrilevante agli effetti del decorso della prescrizione.4.- Con il quarto motivo di ricorso si deduce ex art. 360 comma I n. 3c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1339 e 1342 c.c. inquanto i buoni oggetto del giudizio, sono identificati quali appartenenti allaserie a termine di appartenenza, con la conseguenza che prima disottoscrivere un contratto predisposto ex art. 1342 c.c., i risparmiatorisono tenuti a verificare le condizioni di emissione e il DM 19.12.2000regolarmente richiamato sui buoni, ove è anche richiamata la serie diappartenenza, sicché la normativa di riferimento per il decorso del terminedi prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là diquanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite omeno all'investitore.5. - I motivi possono essere esaminati congiuntamente essendoconnessi.

Il primo ed il terzo sono fondati e gli altri sono assorbiti.5.1- La questione posta dalla ricorrente verte sulla incidenza dellamancata consegna del foglio informativo analitico rispetto alla decorrenzadel termine di prescrizione del diritto alla riscossione del buono, ossia sulse la mancata consegna di tale documento impedisce l’inizio del decorsodel termine prescrizionale ordinario, potendo/dovendo il possessore deltitolo conoscere la data di scadenza del medesimo attraverso le fontinormative che lo regolano e che sono accessibili in quanto pubblicate sullaGazzetta Ufficiale.Come è noto, la questione in esame è stata recentemente risolta datalune decisioni di questa Corte e, in particolare, dalla sentenza emessa daNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026questa Sezione in data 10 marzo 2026, n. 5384 (resa in un casosovrapponibile al presente), la quale, considerati:- il quadro normativo emergente dal riordino della Cassa depositi eprestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, in attuazione delquale è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, nonché dallatrasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, operatacon il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, in attuazione del quale è statoemanato il d.m. 6 ottobre 2004;- la natura dei buoni postali (meri titoli di legittimazione) la cuidisciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito diindicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ognialtro elemento ritenuto necessario e la cui conoscenza è affidato allapubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], attraverso, dunque, un meccanismodi integrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c.,ha concluso che la mancata consegna del foglio informativo analiticonon impedisce l'inizio del decorso del termine prescrizionale ordinario,poiché « l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio enon comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimentisoggettivi, in cui rientra l'ignoranza circa le modalità di esercizio deldiritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, per i quali il successivo art.2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione dellaprescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile 2022,n. 13343; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193)». (Cass. n. 5384/2026); trale quali ipotesi di sospensione del termine prescrizionale, al n. 8 dellapredetta norma à considerata la condotta del debitore, ma limitatamentealla ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultato l'esistenza deldebito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto).

Dal che può desumersiche l'ordinamento, in ragione dell'interesse alla certezza dei rapportiNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026giuridici cui l'istituto della prescrizione è preordinato, abbia intesodisinteressarsi di quelle condotte che abbiano ostacolato l'esercizio deldiritto, sebbene imputabili al debitore, ma che non presentino caratteredoloso.5.2- Da detto arresto, che richiama a principi ormai da tempoconsolidati, (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. n. 21026 del 2014;Cass.n. 3584 del 2012; Cass. n. 21945 del 2005) non vi è alcuna ragionedi discostarsi.Neppure alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, cheidentifica il dies a quo per il decorso della prescrizione «con il tempo in cuiil consumatore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del propriodiritto», che si riferisce ai casi in cui ciò che viene in rilievo è laconoscenza, o l’oggettiva conoscibilità, di un elemento costitutivo (il dannoo l’accertamento di una condotta illegittima del professionista) del dirittoesercitato dal soggetto danneggiato, laddove, nel caso di specie, si trattainvece dell’oggettiva conoscibilità da parte del sottoscrittore del titolo dellastessa esistenza del diritto al rimborso del BFP (per scadenza dellostesso), che sussiste anche in assenza della consegna del foglioinformativo.5.3- Pertanto non possono condividersi le conclusioni della sentenzagravata secondo cui l’ignoranza della scadenza del termine del buonopostale dal quale è derivato il decorso della prescrizione, avendo trovatofondamento nell’inadempimento (colposo) della società convenuta,collocatore e gestore dei titoli, sarebbe una causa giuridica che non haconsentito al titolare del diritto di acquisire la consapevolezza sullanecessità di attivarsi per far valere il proprio diritto: infatti,evidentemente, la mancata consegna del foglio informativo non costituisceun impedimento o un ostacolo oggettivo all’esercizio del diritto al rimborsodel Bfp (comunque possibile), ma, al più, rende più difficoltosi e onerosi —rispetto all’obiettivo di una piena informativa perseguito dal legislatore —Numero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026l’effettiva conoscenza da parte del sottoscrittore delle caratteristichedell’investimento e il conseguente esercizio dello stesso diritto al rimborso(così, Cass. 30 luglio 2025, n. 21905, cit.: «la mancata consegna delfoglio informativo analitico potrebbe aver reso, al più, maggiormentedifficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma nonimpossibile, atteso che sarebbe stato sufficiente recarsi presso unqualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata aconsultare la Gazzetta ufficiale per verificare i termini di scadenza deibuoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)» che hatrovato conferma da ultimo in Cass. 3686/2026, parag. 2.5: «Rispettoall’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinatodalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l’ordinamento rilevaè l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte, acquisendo, sedel caso, l’informazione che colposamente il debitore non gli ha fornito.Ecco, allora, che, nella specie, la mancata consegna del foglio informativoanalitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire aconoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente, dellaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al suorimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato consultare laGazzetta ufficiale per verificare i termini di scadenza del buono medesimoe, quindi, 690 l’exordium praescriptionis, l’entità del cui termine quiapplicabile, giova ribadirlo, è fissata direttamente dal codice civile (art.2946)»).5.4- In conclusione, la consegna del foglio informativo (o delregolamento del titolo a seconda della normativa ratione temporisrilevante), non rileva ai fini della individuazione del dies a quo del decorsodella prescrizione, normativamente fissato nella scadenza del buono (art.8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000; art. 6 ter d.m. 6 ottobre 2004), néincide sulla sua decorrenza quale causa di legittima sospensione e/ointerruzione del decorso del temine prescrizionale di tali titoli.Numero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/20266.- Nella memoria i controricorrenti preso atto dei citati recenti arresti diquesta Corte sottolineano che l’onere di attivazione, che trovagiustificazione nel c.d. principio di autoresponsabilità che deve presiederealle scelte di chi intenda investire sul mercato finanziario, presuppone,tuttavia, che i risparmiatori siano posti nella condizione di potervimaterialmente adempiere e, dunque, che i buoni di volta in volta immessisul mercato finanziario risultino effettivamente disciplinati, con riferimentoalle suddette loro caratteristiche essenziali (durata e scadenza) ed inrelazione alla loro singola serie di relativa appartenenza, da specificidecreti ministeriali (o, quantomeno, da altre fonti regolamentariequipollenti) regolarmente pubblicati in [OSCURATO:PERSONA]; mentre nonpotrebbe trovare applicazione laddove non esistano e/o non siano maistati pubblicati in [OSCURATO:PERSONA] - con riferimento alla serie diappartenenza dei BFP dedotti in giudizio - decreti ministeriali e/o altrefonti normative regolamentari contenenti una specifica disciplina in ordinealla durata e/o alla data di scadenza degli stessi titoli.Il che sarebbe avvenuto nel caso di specie, ove i BFP oggetto delgiudizio appartengono alla serie «18P», per la quale – affermano icontroricorrenti - nel nostro ordinamento non esiste alcun decretoministeriale e/o altra fonte regolamentare pubblicata in G.U. contenenteuna disciplina specifica dei buoni ad essa appartenenti, volta a prevederne– per quanto qui interessa – la durata e/o la data di scadenza, giacchél’unico atto pubblicato in G.U. nel quale compare la dicitura «18P» ècostituito dal comunicato della Cassa depositi e [OSCURATO:SOCIETA]. del 30novembre 2006 (in G.U., 30 novembre, n. 279) avente ad oggetto «Avvisorelativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali», attocomposto da un unico articolo, nel quale viene unicamente data airisparmiatori la seguente notizia: «Ai sensi del decreto del Ministrodell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che laNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026Cassa depositi e prestiti S.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].), a partire dal 1° dicembre2006, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postalicontraddistinte con le sigle «B26», «30C», «18P», «I11» e «M6», senzanulla prevedere e/o preannunciare in ordine alle caratteristiche essenziali(durata e/o scadenza, tasso di interesse).6.1- Perciò, la mancata emanazione e pubblicazione in G.U. di decretiministeriali contenenti una compiuta disciplina delle caratteristicheessenziali dei BFP per cui è processo (unitamente considerata, all’assenzaanche di fonti alternative dalle quali poter attingere le informazioninecessarie a conoscere la durata e la data dei titoli acquistati), avrebbedeterminato, per gli attuali controricorrenti, una situazione di oggettivaimpossibilità di potersi attivare per acquisire la conoscenza di dettadisciplina attraverso la consultazione della [OSCURATO:PERSONA]; di qui lanecessità della consegna del FIA onde rendere conoscibili le condizioniessenziali del prestito agli attuali controricorrenti e, dunque, rimediareall’evidente situazione di assoluta carenza informativa che si era venuta acreare in danno degli stessi.6.2 - Concludono che la mancata consegna del FIA ha costituito unacondotta di grave inadempimento contrattuale, per violazione degliobblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1375, 1366 e 1175 c.c. cheimponevano ad essa Società emittente di comportarsi in modo tale adassicurare agli attuali controricorrenti, indipendentemente da ogniprevisione contrattuale e/o normativa, la possibilità di poter acquisire, inmodo agevole ed attendibile, tutte le informazioni necessaire a conoscerele caratteristiche essenziali dei titoli acquistati e, in primo luogo, quellerelative alla durata e scadenza degli stessi, che spettava alla parteobbligata smentire provando di aver adempiuto; mentre [OSCURATO:PERSONA] cheha negoziato e collocato sul mercato gli stessi titoli, non aveva (e non ha atutt’oggi) saputo individuare ed indicare in quale il d.m., pubblicato inNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026G.U., sarebbe contenuta la specifica disciplina applicabile ai BFPappartenenti alla serie 18P.7.- Gli stessi controricorrenti affermano – v. memoria pag. 6, ultimocapoverso – che il caso «non potrebbe che farsi rientrare tra quelli che …involgono degli apprezzamenti di fatto, invero riservati al giudice dimerito, da effettuare in relazione a particolari situazioni nelle quali lacarente informazione del risparmiatore circa la durata e/o la data discadenza dei BFP possa essere valutata “in termini di impossibilità diesercizio del diritto” dello stesso di chiedere tempestivamente il rimborsodei medesimi titoli, prima che se ne verifichi la prescrizione».E’, cioè, evidente che tratta di questione nuova che implicaaccertamenti di fatto, che non può essere presa in alcuna considerazionein questa sede giacché non risulta – né la parte lo afferma - che la stessasia mai stata dedotta negli atti del giudizio di merito né discussa.Come noto, infatti, «ove una determinata questione giuridica - cheimplichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede dilegittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàper novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizioprecedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazionedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarenel merito la questione stessa» (v. per tutte Cass. n. 2038/2019 ); inoltre«I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decideredel giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sededi legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattatinella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041;Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712), e lostesso vale evidentemente per le ragioni di controricorso.Numero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026Tantomeno ciò può avvenire con le memorie (ex art. 378 c.p.c. o art.380-bis.1) che assolvono «all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione» (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; Cass. 20 dicembre 2016,n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).8. - Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata va,dunque, cassata.

Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, essendo pacifico il decorso della prescrizione dal momento dellascadenza dei buoni, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384,comma 2, c.p.c., rigettandosi la domanda di pagamento originariamenteproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenutoconto dell’eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offertesulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito edell’assenza, al momento della proposizione del ricorso per cassazione, dispecifici precedenti di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta la domanda di pagamento originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi merito equelle di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Auletta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5308/2024depositata il 23/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di aver acquistato, indata 02.12.2006 n. 3 [OSCURATO:PERSONA] ordinari dell’importo di €Numero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/20265.000,00 ciascuno e di averne chiesto il rimborso in data 24/11/2018,hanno ottenuto ingiunzione per il pagamento della somma di € 15.000,00oltre interessi, avendo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] il diniego del rimborsoper intervenuta prescrizione in quanto i buoni in questione avevanoscadenza «a diciotto mesi».Il Tribunale di Benevento ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] erevocato il decreto ingiuntivo.2.- Contro la sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e ElenaRosa deducendo che la prescrizione non poteva operare a causa dellaviolazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del dovere di buonafede e correttezzaper avere omesso di dare informazioni chiare e precise circa la scadenzadei buoni che consentissero loro di calcolare il correlativo termine diprescrizione e chiederne tempestivamente il rimborso e dolendosi inparticolare del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di consegnare loro il3.- La Corte d’Appello di Napoli ha accolto il gravame osservando che:- la disciplina dei buoni oggetto di causa, quanto alle modalità ed agliadempimenti per la loro collocazione, era rinvenibile in generale nel D.M.19.12.2000 ed in particolare al D.M. del 06.10.2004, dal cui art. 6 sievince «che gli obblighi informativi posti a carico di [OSCURATO:PERSONA] devonoessere assolti non solo mediante la messa a disposizione della clientela,nei propri locali, dei fogli informativi, ma nel caso i buoni postalirappresentati da documento cartaceo, come quelli in esame, anchemediante la consegna del “regolamento del prestito”», obblighi preordinatia garantire la trasparenza dell'attività di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, atutelare il sottoscrittore, il quale deve essere posto nelle condizioni dicomprendere correttamente – e ciò a prescindere dal grado di istruzionee/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti – quali siano lecaratteristiche del buono acquistato, tra cui in particolare la sua scadenza;sicché, la messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] e la consegna delNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026regolamento del prestito secondo la stessa norma, sono oggetto dellaprestazione posta a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel collocamento dei buoniserie «P18»;- posto che le informazioni in merito al rendimento ed alla scadenza eprescrizione dei buoni che il sottoscrittore acquista rientrano nel contenutodell’obbligazione contrattuale posta a carico di [OSCURATO:PERSONA] all’atto delcollocamento dei buoni, la deduzione della sua violazione qualeinadempimento contrattuale, onera Poste di fornire la provadell’adempimento: o del fatto che le informazioni sono state fornite, o cheesse esulavano dall'ambito di quelle dovute;- a tal fine né la circostanza che sulla [OSCURATO:PERSONA] siano pubblicatele caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, né che talidati siano eventualmente acquisibili su internet o nei fogli informativipresso gli [OSCURATO:PERSONA], erano fatti idonei a escludere l’inadempimentocontrattuale di [OSCURATO:PERSONA]; né lo era il lamentato contegno inerte onegligente del sottoscrittore;- peraltro la serie di appartenenza dei Buoni acquistati (“coperta” daltimbro e dalla sottoscrizione dell’impiegato) risultava ictu oculi pocointellegibile, conseguentemente, non consentiva ai sottoscrittori di potersiconsultazione della G.U., operazione, peraltro, non indicata sul testo deibuoni come da compiersi ad opera dei sottoscrittori e di non immediataautonoma percezione ma richiedente, per la sua complessità, uno sforzodi diligenza non esigibile;- la violazione dell’obbligo contrattuale riguardante le informazioni circala scadenza dei buoni e la prescrizione, aveva cagionato l’intempestivaprescrizione del diritto: invero anche se ai fini della decorrenza dellaprescrizione sono irrilevanti gli impedimenti cd. soggettivi, quindil’ignoranza dell’avente diritto; tuttavia, poiché lo stato di ignoranza eraNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026stato cagionato da un inadempimento della parte che era tenuta a fornireal sottoscrittore gli elementi conoscitivi idonei a renderlo edotto dellecondizioni dell’investimento e, quindi, anche della scadenza dei buoni –quale elemento che avrebbe loro permesso di desumere la decorrenza deltermine prescrizionale - tale circostanza diventava rilevante si sensidell’art. 2935 c.c.;- perciò la prescrizione nella specie doveva ritenersi aver iniziato adecorrere non dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere(scadenza del buono), ma dal momento in cui si era verificato ilpregiudizio (rifiuto del rimborso da parte di [OSCURATO:PERSONA]), ossia laconseguenza dannosa rappresentata dal mancato rimborso del buono.A conclusione di siffatto ragionamento decisorio la Corte d’appello hacondannato Poste italiane al pagamento «della somma di € 15.000, atitolo di rimborso di 3 [OSCURATO:PERSONA] ordinari».3.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con unquattro motivi di ricorso. Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione del d.m. del 6.10.2004, d.m. del 19.12.2000, e degliart.1339 c.c., 1218 e 1227 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte sarebbe incorsa in errore poiché anorma degli articoli 2,4,5 e 8 del d.m 19.12.2000, la scadenza propriadella serie, segna il dies a quo del termine di prescrizione che ilsottoscrittore è tenuto a conoscere, in quanto consacrato nel decretoministeriale di riferimento della serie di appartenenza e non già nel foglioinformativo, che si limita a riprodurre dei dati che già sono contenuti nelprovvedimento ministeriale regolarmente pubblicato nella G.U., né avevaconsiderato la natura giuridica dei buoni postali fruttiferi la cui disciplinanegoziale è integrata ex att. 1339 c.c. dalla disciplina ministerialeNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026regolante le diverse tipologie di buoni di volta in volta emesse. Perciòl’intestatario del buono, indipendentemente dalla consegna del foglioinformativo, è tenuto a conoscere il termine di scadenza, con conseguenteprescrizione del diritto al rimborso, dopo dieci anni dalla stessa. Sul retrodel modulo peraltro era chiaramente indicata l’iscrizione: «buono postalefruttifero a termine» sicché osservando un minimo di diligenza il clienteavrebbe potuto verificare la [OSCURATO:PERSONA] le condizioni caratterizzantil’investimento.In ogni caso risulterebbe, comunque, assorbente, ex art. 1227 c.c., lacondotta negligente del risparmiatore, che, all’atto della sottoscrizione delbuono e successivamente, ha un preciso onere di diligenza chericomprende l’onere di informarsi circa un elemento fondamentale delcontratto sottoscritto, quale, appunto, la durata dell’investimento: perciò ilmancato rimborso del buono non era derivato da un inadempimento diPoste [OSCURATO:SOCIETA]., bensì dalla intervenuta prescrizione del diritto dicredito, imputabile esclusivamente all’inerzia del sottoscrittore che haimpressa sullo stesso la dicitura “a termine” - significativa di una scadenzadell’investimento - nonché la serie di appartenenza.2.- Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. poiché la Corte territoriale, aveva invertito l’onere della prova postoche sarebbe stato semmai onere di controparte fornire la prova di nonavere ricevuto il foglio informativo.3.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c.; poiché la Corte d’appello avrebbe ignorato il consolidatoorientamento di legittimità per cui solo gli impedimenti di natura giuridicaprecludono alla parte di esercitare il proprio diritto e nel caso di specie,non era ravvisabile alcuna causa giuridica che avesse impedito l’esercizioNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026del diritto, non rientrando in tale ipotesi l’(asserita) ignoranza del terminedi scadenza del buono e del successivo termine di prescrizione, irrilevanteanche quando incolpevole, salva l’ipotesi di dolo del debitore ex art. 2941,n. 8, c.c.; e identiche considerazioni valevano per la presunta «copertura»con il timbro e la firma dell’operatore postale della serie poiché anchedetto ostacolo sarebbe stato fonte dell’asserita ignoranza della serie deltitolo, irrilevante agli effetti del decorso della prescrizione.4.- Con il quarto motivo di ricorso si deduce ex art. 360 comma I n. 3c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1339 e 1342 c.c. inquanto i buoni oggetto del giudizio, sono identificati quali appartenenti allaserie a termine di appartenenza, con la conseguenza che prima disottoscrivere un contratto predisposto ex art. 1342 c.c., i risparmiatorisono tenuti a verificare le condizioni di emissione e il DM 19.12.2000regolarmente richiamato sui buoni, ove è anche richiamata la serie diappartenenza, sicché la normativa di riferimento per il decorso del terminedi prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là diquanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite omeno all'investitore.5. - I motivi possono essere esaminati congiuntamente essendoconnessi. Il primo ed il terzo sono fondati e gli altri sono assorbiti.5.1- La questione posta dalla ricorrente verte sulla incidenza dellamancata consegna del foglio informativo analitico rispetto alla decorrenzadel termine di prescrizione del diritto alla riscossione del buono, ossia sulse la mancata consegna di tale documento impedisce l’inizio del decorsodel termine prescrizionale ordinario, potendo/dovendo il possessore deltitolo conoscere la data di scadenza del medesimo attraverso le fontinormative che lo regolano e che sono accessibili in quanto pubblicate sullaGazzetta Ufficiale.Come è noto, la questione in esame è stata recentemente risolta datalune decisioni di questa Corte e, in particolare, dalla sentenza emessa daNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026questa Sezione in data 10 marzo 2026, n. 5384 (resa in un casosovrapponibile al presente), la quale, considerati:- il quadro normativo emergente dal riordino della Cassa depositi eprestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, in attuazione delquale è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, nonché dallatrasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, operatacon il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, in attuazione del quale è statoemanato il d.m. 6 ottobre 2004;- la natura dei buoni postali (meri titoli di legittimazione) la cuidisciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito diindicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ognialtro elemento ritenuto necessario e la cui conoscenza è affidato allapubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], attraverso, dunque, un meccanismodi integrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 c.c.,ha concluso che la mancata consegna del foglio informativo analiticonon impedisce l'inizio del decorso del termine prescrizionale ordinario,poiché « l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio enon comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimentisoggettivi, in cui rientra l'ignoranza circa le modalità di esercizio deldiritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, per i quali il successivo art.2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione dellaprescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile 2022,n. 13343; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193)». (Cass. n. 5384/2026); trale quali ipotesi di sospensione del termine prescrizionale, al n. 8 dellapredetta norma à considerata la condotta del debitore, ma limitatamentealla ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultato l'esistenza deldebito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto). Dal che può desumersiche l'ordinamento, in ragione dell'interesse alla certezza dei rapportiNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026giuridici cui l'istituto della prescrizione è preordinato, abbia intesodisinteressarsi di quelle condotte che abbiano ostacolato l'esercizio deldiritto, sebbene imputabili al debitore, ma che non presentino caratteredoloso.5.2- Da detto arresto, che richiama a principi ormai da tempoconsolidati, (cfr. Cass. n. 13343 del 2022; Cass. n. 21026 del 2014;Cass.n. 3584 del 2012; Cass. n. 21945 del 2005) non vi è alcuna ragionedi discostarsi.Neppure alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, cheidentifica il dies a quo per il decorso della prescrizione «con il tempo in cuiil consumatore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del propriodiritto», che si riferisce ai casi in cui ciò che viene in rilievo è laconoscenza, o l’oggettiva conoscibilità, di un elemento costitutivo (il dannoo l’accertamento di una condotta illegittima del professionista) del dirittoesercitato dal soggetto danneggiato, laddove, nel caso di specie, si trattainvece dell’oggettiva conoscibilità da parte del sottoscrittore del titolo dellastessa esistenza del diritto al rimborso del BFP (per scadenza dellostesso), che sussiste anche in assenza della consegna del foglioinformativo.5.3- Pertanto non possono condividersi le conclusioni della sentenzagravata secondo cui l’ignoranza della scadenza del termine del buonopostale dal quale è derivato il decorso della prescrizione, avendo trovatofondamento nell’inadempimento (colposo) della società convenuta,collocatore e gestore dei titoli, sarebbe una causa giuridica che non haconsentito al titolare del diritto di acquisire la consapevolezza sullanecessità di attivarsi per far valere il proprio diritto: infatti,evidentemente, la mancata consegna del foglio informativo non costituisceun impedimento o un ostacolo oggettivo all’esercizio del diritto al rimborsodel Bfp (comunque possibile), ma, al più, rende più difficoltosi e onerosi —rispetto all’obiettivo di una piena informativa perseguito dal legislatore —Numero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026l’effettiva conoscenza da parte del sottoscrittore delle caratteristichedell’investimento e il conseguente esercizio dello stesso diritto al rimborso(così, Cass. 30 luglio 2025, n. 21905, cit.: «la mancata consegna delfoglio informativo analitico potrebbe aver reso, al più, maggiormentedifficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma nonimpossibile, atteso che sarebbe stato sufficiente recarsi presso unqualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata aconsultare la Gazzetta ufficiale per verificare i termini di scadenza deibuoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)» che hatrovato conferma da ultimo in Cass. 3686/2026, parag. 2.5: «Rispettoall’ostacolo di fatto o impedimento soggettivo, anche ove determinatodalla negligenza informativa del debitore, ciò che per l’ordinamento rilevaè l’onere del creditore di attivarsi, di non rimanere inerte, acquisendo, sedel caso, l’informazione che colposamente il debitore non gli ha fornito.Ecco, allora, che, nella specie, la mancata consegna del foglio informativoanalitico potrebbe avere reso, al più, maggiormente difficoltoso venire aconoscenza della scadenza del buono e, conseguentemente, dellaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto al suorimborso, ma non impossibile, atteso che sarebbe bastato consultare laGazzetta ufficiale per verificare i termini di scadenza del buono medesimoe, quindi, 690 l’exordium praescriptionis, l’entità del cui termine quiapplicabile, giova ribadirlo, è fissata direttamente dal codice civile (art.2946)»).5.4- In conclusione, la consegna del foglio informativo (o delregolamento del titolo a seconda della normativa ratione temporisrilevante), non rileva ai fini della individuazione del dies a quo del decorsodella prescrizione, normativamente fissato nella scadenza del buono (art.8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000; art. 6 ter d.m. 6 ottobre 2004), néincide sulla sua decorrenza quale causa di legittima sospensione e/ointerruzione del decorso del temine prescrizionale di tali titoli.Numero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/20266.- Nella memoria i controricorrenti preso atto dei citati recenti arresti diquesta Corte sottolineano che l’onere di attivazione, che trovagiustificazione nel c.d. principio di autoresponsabilità che deve presiederealle scelte di chi intenda investire sul mercato finanziario, presuppone,tuttavia, che i risparmiatori siano posti nella condizione di potervimaterialmente adempiere e, dunque, che i buoni di volta in volta immessisul mercato finanziario risultino effettivamente disciplinati, con riferimentoalle suddette loro caratteristiche essenziali (durata e scadenza) ed inrelazione alla loro singola serie di relativa appartenenza, da specificidecreti ministeriali (o, quantomeno, da altre fonti regolamentariequipollenti) regolarmente pubblicati in [OSCURATO:PERSONA]; mentre nonpotrebbe trovare applicazione laddove non esistano e/o non siano maistati pubblicati in [OSCURATO:PERSONA] - con riferimento alla serie diappartenenza dei BFP dedotti in giudizio - decreti ministeriali e/o altrefonti normative regolamentari contenenti una specifica disciplina in ordinealla durata e/o alla data di scadenza degli stessi titoli.Il che sarebbe avvenuto nel caso di specie, ove i BFP oggetto delgiudizio appartengono alla serie «18P», per la quale – affermano icontroricorrenti - nel nostro ordinamento non esiste alcun decretoministeriale e/o altra fonte regolamentare pubblicata in G.U. contenenteuna disciplina specifica dei buoni ad essa appartenenti, volta a prevederne– per quanto qui interessa – la durata e/o la data di scadenza, giacchél’unico atto pubblicato in G.U. nel quale compare la dicitura «18P» ècostituito dal comunicato della Cassa depositi e [OSCURATO:SOCIETA]. del 30novembre 2006 (in G.U., 30 novembre, n. 279) avente ad oggetto «Avvisorelativo all'emissione di cinque nuove serie di buoni fruttiferi postali», attocomposto da un unico articolo, nel quale viene unicamente data airisparmiatori la seguente notizia: «Ai sensi del decreto del Ministrodell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che laNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026Cassa depositi e prestiti S.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].), a partire dal 1° dicembre2006, ha in emissione cinque nuove serie di buoni fruttiferi postalicontraddistinte con le sigle «B26», «30C», «18P», «I11» e «M6», senzanulla prevedere e/o preannunciare in ordine alle caratteristiche essenziali(durata e/o scadenza, tasso di interesse).6.1- Perciò, la mancata emanazione e pubblicazione in G.U. di decretiministeriali contenenti una compiuta disciplina delle caratteristicheessenziali dei BFP per cui è processo (unitamente considerata, all’assenzaanche di fonti alternative dalle quali poter attingere le informazioninecessarie a conoscere la durata e la data dei titoli acquistati), avrebbedeterminato, per gli attuali controricorrenti, una situazione di oggettivaimpossibilità di potersi attivare per acquisire la conoscenza di dettadisciplina attraverso la consultazione della [OSCURATO:PERSONA]; di qui lanecessità della consegna del FIA onde rendere conoscibili le condizioniessenziali del prestito agli attuali controricorrenti e, dunque, rimediareall’evidente situazione di assoluta carenza informativa che si era venuta acreare in danno degli stessi.6.2 - Concludono che la mancata consegna del FIA ha costituito unacondotta di grave inadempimento contrattuale, per violazione degliobblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1375, 1366 e 1175 c.c. cheimponevano ad essa Società emittente di comportarsi in modo tale adassicurare agli attuali controricorrenti, indipendentemente da ogniprevisione contrattuale e/o normativa, la possibilità di poter acquisire, inmodo agevole ed attendibile, tutte le informazioni necessaire a conoscerele caratteristiche essenziali dei titoli acquistati e, in primo luogo, quellerelative alla durata e scadenza degli stessi, che spettava alla parteobbligata smentire provando di aver adempiuto; mentre [OSCURATO:PERSONA] cheha negoziato e collocato sul mercato gli stessi titoli, non aveva (e non ha atutt’oggi) saputo individuare ed indicare in quale il d.m., pubblicato inNumero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026G.U., sarebbe contenuta la specifica disciplina applicabile ai BFPappartenenti alla serie 18P.7.- Gli stessi controricorrenti affermano – v. memoria pag. 6, ultimocapoverso – che il caso «non potrebbe che farsi rientrare tra quelli che …involgono degli apprezzamenti di fatto, invero riservati al giudice dimerito, da effettuare in relazione a particolari situazioni nelle quali lacarente informazione del risparmiatore circa la durata e/o la data discadenza dei BFP possa essere valutata “in termini di impossibilità diesercizio del diritto” dello stesso di chiedere tempestivamente il rimborsodei medesimi titoli, prima che se ne verifichi la prescrizione».E’, cioè, evidente che tratta di questione nuova che implicaaccertamenti di fatto, che non può essere presa in alcuna considerazionein questa sede giacché non risulta – né la parte lo afferma - che la stessasia mai stata dedotta negli atti del giudizio di merito né discussa.Come noto, infatti, «ove una determinata questione giuridica - cheimplichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede dilegittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàper novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizioprecedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazionedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminarenel merito la questione stessa» (v. per tutte Cass. n. 2038/2019 ); inoltre«I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decideredel giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sededi legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattatinella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041;Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712), e lostesso vale evidentemente per le ragioni di controricorso.Numero registro generale 13797/2025Numero sezionale 3008/2026Numero di raccolta generale 25069/2026Data pubblicazione 06/09/2026Tantomeno ciò può avvenire con le memorie (ex art. 378 c.p.c. o art.380-bis.1) che assolvono «all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione» (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; Cass. 20 dicembre 2016,n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471).8. - Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata va,dunque, cassata. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti infatto, essendo pacifico il decorso della prescrizione dal momento dellascadenza dei buoni, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384,comma 2, c.p.c., rigettandosi la domanda di pagamento originariamenteproposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio dilegittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenutoconto dell’eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offertesulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito edell’assenza, al momento della proposizione del ricorso per cassazione, dispecifici precedenti di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA].; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta la domanda di pagamento originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi merito equelle di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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