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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2019

ECLI:EU:T:2019:850
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0692_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / SEAE (causa T‑692/18) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Rapporto di ispezione ad hoc – Diniego dell’accesso – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Regolamento (CE) n. 45/2001 – Articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 – Trasferimento di dati a carattere personale – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine – Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Obbligo di motivazione»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 4 e 11 e artt. 1, 4 e 8) (v. punti 19‑24)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamenti n. 1049/2001 e n. 45/2001 – Articolazione tra le eccezioni al diritto d’accesso ai documenti e la tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Criterio di necessità per il trasferimento di dati personali previsto all’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, b); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 30‑33, 48)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Nozione di dati personali [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 2, a)] (v. punto 36)

4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche (Art. 296 TFUE) (v. punti 37, 39, 42, 49)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai rapporti d’indagine o d’ispezione – Ammissibilità – Nozione di indagine (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 58‑61)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, comma 2) (v. punti 73, 74) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del SEAE del 24 ottobre 2018, che ha negato al ricorrente l’accesso al rapporto del 29 luglio 2017 redatto da A. Dispositivo 1) La decisione del 24 ottobre 2018, con cui il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha respinto la domanda di conferma d’accesso ai documenti presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2018, è annullata. 2) Il SEAE è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0692_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / SEAE (causa T‑692/18) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Rapporto di ispezione ad hoc – Diniego dell’accesso – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Regolamento (CE) n. 45/2001 – Articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 – Trasferimento di dati a carattere personale – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine – Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Obbligo di motivazione» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 4 e 11 e artt. 1, 4 e 8) (v. punti 19‑24) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamenti n. 1049/2001 e n. 45/2001 – Articolazione tra le eccezioni al diritto d’accesso ai documenti e la tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Criterio di necessità per il trasferimento di dati personali previsto all’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, b); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 30‑33, 48) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Nozione di dati personali [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 2, a)] (v. punto 36) 4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Considerazione del contesto e del complesso delle norme giuridiche (Art. 296 TFUE) (v. punti 37, 39, 42, 49) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai rapporti d’indagine o d’ispezione – Ammissibilità – Nozione di indagine (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 58‑61) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, comma 2) (v. punti 73, 74) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del SEAE del 24 ottobre 2018, che ha negato al ricorrente l’accesso al rapporto del 29 luglio 2017 redatto da A. Dispositivo 1) La decisione del 24 ottobre 2018, con cui il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha respinto la domanda di conferma d’accesso ai documenti presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2018, è annullata. 2) Il SEAE è condannato alle spese.
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