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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45768/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della propria decisione, valorizzando da un lato l'età avanzata della persona offesa e dall'altro le complessive modalità della condotta criminosa, che non avrebbero tratto in inganno una persona che non presentava profili di fragilità emotiva legata all'età; considerato che il secondo motivo - con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al Pettirosso e si invoca il giudizio di prevalenza sulla aggravante e sulla recidiva contestate in relazione alla posizione dell'Uccello, oltre alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio - non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi dunque gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo - con sui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva - è inammissibile, in quanto generico e vago già il motivo di appello, come afferma la sentenza alla pagina

2. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); che, in ogni caso, le ragioni della mancata sostituzione della pena detentiva sono state compiutamente individuate dalla Corte territoriale nella mancanza di resipiscenza e nella prognosi comportamentale negativa operata nei confronti di entrambi i ricorrenti, gravati da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della propria decisione, valorizzando da un lato l'età avanzata della persona offesa e dall'altro le complessive modalità della condotta criminosa, che non avrebbero tratto in inganno una persona che non presentava profili di fragilità emotiva legata all'età; considerato che il secondo motivo - con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al Pettirosso e si invoca il giudizio di prevalenza sulla aggravante e sulla recidiva contestate in relazione alla posizione dell'Uccello, oltre alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio - non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi dunque gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo - con sui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva - è inammissibile, in quanto generico e vago già il motivo di appello, come afferma la sentenza alla pagina 2. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); che, in ogni caso, le ragioni della mancata sostituzione della pena detentiva sono state compiutamente individuate dalla Corte territoriale nella mancanza di resipiscenza e nella prognosi comportamentale negativa operata nei confronti di entrambi i ricorrenti, gravati da numerosi precedenti penali; rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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