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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 24904/2026

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la Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che la prima doglianza prospettata con l’unico motivo di ricorso,con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primocomma, n.4, cod. pen., oltre che manifestamente infondata, risulta meramenteriproduttiva di profili di censura già dedotti in appello e già congruamenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale, richiamando i principi di dirittoconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (si veda pag. 4 dellaimpugnata sentenza, sul valore economico non irrisorio della somma sottratta esulla irrilevanza delle condizioni economiche del danneggiato);ritenuto che la richiesta di applicazione dell’attenuante della lieve entità,introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, non èconsentita per la prima volta dinanzi a questa Corte, in quanto, la questione, giàproponibile in appello, non è stata prospettata in quella sede, neppure con imotivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. inmotivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che la prima doglianza prospettata con l’unico motivo di ricorso,con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primocomma, n.4, cod. pen., oltre che manifestamente infondata, risulta meramenteriproduttiva di profili di censura già dedotti in appello e già congruamenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale, richiamando i principi di dirittoconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (si veda pag. 4 dellaimpugnata sentenza, sul valore economico non irrisorio della somma sottratta esulla irrilevanza delle condizioni economiche del danneggiato);ritenuto che la richiesta di applicazione dell’attenuante della lieve entità,introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale, non èconsentita per la prima volta dinanzi a questa Corte, in quanto, la questione, giàproponibile in appello, non è stata prospettata in quella sede, neppure con imotivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (cfr. inmotivazione sul punto: Sez. 2, n. 44819 del 20/11/2024, Rodi, non massimata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24904/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris