CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41527/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 10/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Genova, in data 19/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marco, in relazione al reato di rapina a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità della rapina e alla mancata derubricazione in furto con strappo. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto alla prima censura, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha non illogicamente valorizzato, per ritenere sussistente la contestata rapina, l'azione specificamente riferita dalla persona offesa all'interno dell'ascensore (stando alla quale egli era stato spintonato verso le porte opposte dallo [OSCURATO:PERSONA], subito prima il tentativo di strappargli di dosso il borsello, alla fine aperto con l'estrazione della banconota), unitamente a quanto riferito dal condomino che aveva visto la prima fase in cui - per stessa ammissione del ricorrente - i due "si stavano azzuffando" per la restituzione di un prestito pregresso. Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha puntualizzato che le parole del condomino (secondo cui, terminato il momento di tensione, i due erano andati via insieme) non era incompatibile con la successiva scena in ascensore riferita dalla persona offesa. Ancora, la Corte ha conferito rilievo al certificato medico prodotto in atti, ritenuto compatibile con la spinta riferita dalla persona offesa. In tale complessivo contesto, si è dinanzi ad un complesso argomentativo immune da vizi di illogicità manifesta e di contraddittorietà scrutinabili in questa sede. Manifestamente infondata è la residua censura. La possibilità di derubricazione è stata motivatamente esclusa - con valutazione, anche in questo caso, non censurabile in questa sede - in ragione dell'apprezzamento unitario della condotta delittuosa: in particolare, alla spinta in ascensore alla persona offesa, immediatamente precedente al tentativo di strappare il borsello, è stata attribuita una diretta efficienza causale nella sottrazione del danaro, che evidentemente risulta incompatibile con la prospettata applicabilità dell'art. 624-bis cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. I P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] E