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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02811/2023

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te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6297/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 110, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 568/14/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 13039001857.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del citato d.l. n. 50 del 2017, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6297/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 110, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 568/14/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 13039001857. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del citato d.l. n. 50 del 2017, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell'art. 11 d.l. n. 50 del 2017, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] R
Decreto Cassazione n. 02811/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris