CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02053/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Cui 01S5NGJ) avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 11 settembre 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 6 ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato continuato di rapina, furto e detenzione di armi da sparo. 2.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e non consentito. L’invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti), sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato. 4. Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. dall’altro ritenendo, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637). 5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così