CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della Corte di Appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2020 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza dell'8 luglio 2019 del Tribunale di Perugia, ha rideterminato in euro 2250 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore delegato responsabile di logistica e produzione della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] di Assisi, per il reato di cui agli artt. 110 e 515 cod. pen.. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato erronea applicazione di legge in relazione all'art. 515 cod. pen. e vizio motivazionale. L'affermazione di responsabilità era stata dettata dalla mera qualifica del ricorrente quale responsabile di logistica e produzione della società. In proposito era stata descritta in giudizio la filiera produttiva aziendale, dall'arrivo dell'ordinativo di mangime alla consegna finale del prodotto all'acquirente, sì che era avvenuta una contaminazione accidentale del mangime, tenuto conto della presenza di residui di macinazione all'interno delle macchine, non perfettamente pulite. Al riguardo, la condanna del ricorrente - tenuto conto degli esiti istruttori - era stata appunto giustificata solamente in ragione della qualifica ricoperta, che avrebbe comportato una sua dolosa partecipazione alla fabbricazione e quindi alla commercializzazione della partita di mangime biologico contaminata, laddove non vi erano elementi tali da ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza della presenza di cruschello e che, avvedutosi della contaminazione, si fosse risolto comunque a procedere nella consegna del prodotto. La condanna in realtà si era formata solamente in ragione della posizione del ricorrente quale responsabile di logistica e produzione, laddove l'attività di confezionamento - secondo la sentenza impugnata - avrebbe dovuto ricondursi a non meglio precisate direttive impartite. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha dimesso memoria in replica. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. In relazione al complesso motivo di doglianza, ed in particolare in ordine alla posizione dell'odierno ricorrente, osserva la Corte che esso può essere esaminato prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta eccezione per la riduzione, in sede di gravame, dell'aumento di pena per la recidiva contestata e sussistente), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 5.2. Ciò posto, vero è che, in tema di frode nell'esercizio del commercio, sul titolare di un esercizio commerciale grava l'obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni; in difetto si configura il reato di cui all'art. 515 cod. pen. sia allorquando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verifichino (Sez. 3, n. 27279 del 26/03/2004, Rosi, Rv. 229348). Del pari, nelle aziende di notevoli dimensioni, i titolari (amministratori o legali rappresentanti), in mancanza di effettiva delega di funzioni a determinati soggetti, rispondono del reato di frode in commercio, essendo tenuti ad osservare e far osservare tutte le disposizioni imperative concernenti gli aspetti della attività aziendale (Sez. 3, n. 35159 del 01/03/2017, Panico, Rv. 270684; Sez. 6, n. 1833 del 22/02/1983, Zanelli, Rv. 157704). 5.3. La Corte territoriale, altresì richiamando la puntuale ed analitica ricostruzione operata dal primo Giudice, non ha in tal modo affatto introdotto elementi di responsabilità oggettiva a carico dell'odierno ricorrente, del quale è stata comunque correttamente ricordata la posizione apicale aziendale nel settore di logistica e produzione. Al riguardo, infatti, pacificamente esclusa la presenza di altri soggetti che, all'interno dell'azienda, potessero determinarsi in proposito, il ricorso non si confronta con i puntuali rilievi dei Giudici del merito circa l'impossibilità di una contaminazione accidentale del prodotto, rinvenuto nell'allevamento della società acquirente [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di ispezione sanitaria. Tanto più che - in definitiva - le sentenze censurate hanno evidenziato come fosse stato in concreto consegnato un prodotto non biologico nonostante che l'etichettatura, al contrario, desse conto della commercializzazione di un mangime descritto come biologico, con l'affermata presenza di cruschello cd. biologico. Detto ultimo elemento, tra l'altro, non si trovava nella disponibilità della società venditrice, e nel biennio anteriore non risultava neppure nei registri sociali (circostanze sulle quali il ricorso tace). In proposito è stata altresì efficacemente ricordata dal Tribunale perugino la riluttanza nell'esibire la documentazione di acquisto dell'alimento non biologico rinvenuto (tra l'altro unitamente a prodotti fitosanitari non consentiti) nel mangime oggetto di cessione, riluttanza superata solamente nel momento in cui il campionamento a sorpresa aveva senz'altro evidenziato i veri contenuti del prodotto. A questo riguardo, poi, il ricorso parimenti non si confronta con l'ulteriore rilievo fatto proprio tanto dal Tribunale che dal Giudice d'appello, ossia che il mangime conteneva inoltre - rispetto all'etichettatura - ingredienti in quantitativi diversi da quelli dichiarati (orzo fioccato e granturco fioccato), ovvero ingredienti neppure dichiarati (soia fioccata). Del tutto ragionevolmente, alla stregua delle complessive emergenze indicate (solo parzialmente contrastate dal ricorrente, semmai rivolto ad un'inammissibile rivisitazione dell'intero materiale istruttorio peraltro omettendo di prendere posizione sui ricordati dati oggettivi) i Giudici del merito hanno quindi escluso ogni ipotesi di condotta involontaria (la società del Grigi, unico responsabile di logistica e produzione, era stata altresì coinvolta in vicenda similare pochi giorni prima), altresì correttamente applicando i principi già richiamati. 5.4. L'impugnazione quindi, anche in ragione del mancato pieno confronto con le risultanze istruttorie (cfr. al riguardo Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), è senz'altro manifestamente infondata. 6. Non può pertanto che concludersi nel senso dell'inammissibilità del proposto ricorso. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d