CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 22792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 11677/2019 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11677 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69L46 D612F) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H04 G999T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Clementina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 92D53 D575C) [OSCURATO:PERSONA] Ginevra (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 94T51 D612S) [OSCURATO:PERSONA] Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 97C29 D612K) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H28 F839M) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80R09 G491U) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Fi- renze n. 2227/2018, pubblicata in data 1° ottobre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- lucci per ottenere il risarcimento dei danni che a suo dire Ric. n. 11677/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 quest’ultimo le avrebbe provocato nell’esercizio della funzione di curatore del suo fallimento. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Firenze. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Corrado, sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso Clementina, Ginevra e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corsodel giudi- zio di merito. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’art 38 L.F. – dell’ art 118 co 2 L.F. – dell’ art 2043 cc , omissione ed errata interpretazione di fatti decisivi della con- troversiain relazione all’art. 360 cpc n. 3 e n. 5». Il ricorso è inammissibile. 2.La corte di appello ha escluso che vi sia stata una condotta negligente o colposa del curatore fallimentare convenuto, nel- lo svolgimento delle sue funzioni. In particolare, con riguardo all’addebito specificamente formu- lato dall’attrice di ritardo nelle operazioni di chiusura del falli- mento, ha affermato che la immediata chiusura del fallimento, dopo l’integrale pagamento di tutti i creditori, non era stata possibile, per la pendenza di un giudizio che coinvolgeva la procedura e che non poteva essere semplicemente abbando- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] possibile derivassero pretese economiche di terzi sulla massa attiva. Ha, anzi, osservato che il curatore, in tale complessa situazio- ne, si era diligentemente attivato per determinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni che consentissero la sud- Ric. n. 11677/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 detta chiusura (in particolare, con la creazione di un trust, at- traverso il quale sarebbe stato possibile soddisfare le eventua- li ragioni del potenziale creditore, anche a procedura chiusa), la quale aveva infatti avuto poi effettivamente luogo, proprio grazie a tale iniziativa. 3.I profili di inammissibilità del ricorso sono plurimi. 3.1In primo luogo, vengono evocati una serie di dati e di atti processuali senza fornire la specifica indicazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., del preciso contenuto de- gli stessi e della loro allocazione nel fascicolo processuale. Altrettanto è a dirsi con riguardo ai documenti richiamati nella motivazione della sentenza impugnata, che la ricorrente as- sume a critica. 3.2 In secondo luogo, nell’esposizione del motivo di ricorso non viene indicato, in modo adeguatamente specifico, come e perché sarebbero state violate, ovvero falsamente applicate, le norme di diritto di cui agli artt. 38 e 118 L.F., nonché 2043 c.c.. La ricorrente assume come oggetto di critica la motivazione della sentenza impugnata, che però riproduce (a pag. 7 e 8 del ricorso) solo parzialmente, omettendo intere pagine e di- versi passaggi fondamentali per intenderne il senso effettivo. In virtù di tali omissioni, l’illustrazione delle censure che viene sviluppata dopo la parte della sentenza riprodotta finisce per difettare di una sufficiente correlazione con l’effettiva motiva- zione della stessa, dal momento che le parti non riprodotte (e, quindi, non prese in considerazione nel ricorso) assumono in realtà valore decisivo per cogliere il senso della decisione. Ne consegue che l’illustrazione, anche al di là di quanto si dirà di seguito, risulta inidonea per definizione, e per ciò solo , ad assurgere al valore di critica della sentenza impugnata, atteso che il tessuto motivazionale della sentenza stessa si connota comprendendo le parti omesse. Ric. n. 11677/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 3.3Risulta, in ogni caso, decisivo il rilievo che tutte le conte- stazioni della ricorrentesi sostanziano in una mera prospetta- zione di valutazioni fattuali, peraltro assertorie, del tutto ini- donee anche ad essere ricondotte al pur evocato parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., tanto che la stessa in- testazione del motivo risulta formulata in termini di “errata in- terpretazione di fatti decisivi della controversia”. Le censure svolte, in parte riguardano questioni attinenti alla gestione della procedura fallimentare anteriori alla soddisfa- zione dei creditori, quindi estranee all’oggetto della domanda proposta in primo grado (limitata alla pretesa responsabilità del curatore per aver ritardato di circa un anno e mezzo la chiusura rispetto al momento in cui era avvenuta la soddisfa- zione dei creditori, per quanto emerge dal ricorso stesso), in parte si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto in ordine alla diligenza del curatore nello svolgimento della sua funzione ai fini della chiusura della procedura, accerta- menti operati dalla corte territoriale di merito e sostenuti da adeguata motivazione, come tali non censurabili nella presen- te sede. Come correttamente osservato dalla corte territoriale, il falli- mento non poteva essere chiuso, subito dopo la soddisfazione dei creditori ammessi al passivo, perché era stato acquisito all’attivo del fallimento e liquidato un immobile che la società fallita aveva acquistato da un terzo estraneo alla procedura (segnatamente, dal padre della ricorrente), acquisto che però, su domanda di un altro terzo, anch’esso estraneo alla proce- dura fallimentare, era stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c.. Il giudizio, nel quale era anche intervenuto il fallimento per sostenere le ragioni a favore della piena efficacia dell’acquisto effettuato dalla società fallita, era però ancora pendente (l’azione revocatoria era stata accolta in primo grado; in ap- Ric. n. 11677/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 pello il debitore, padre della fallita, aveva poi sostenuto la si- mulazione assoluta della vendita, domanda che, se accolta, avrebbe comportato la necessità di restituire all’alienante il ri- cavato della vendita dell’immobile acquisito all’attivo del falli- mento). L’esito di tale giudizio impediva effettivamente la chiusura del fallimento, sia per la eventualità che la procedura dovesse re- stituire all’alienante il ricavato della vendita dell’immobile ac- quisito all’attivo, sia perché il creditore che aveva agito in re- vocatoria, se e quando la dichiarazione di inefficacia relativa dell’alienazione fosse passata in giudicato, avrebbe avuto di- ritto ad ottenere (in prededuzione) il pagamento del proprio credito dal fallimento, sul ricavato della vendita dell’immobile oggetto della revocatoria. Al contrario, se sia l’azione revoca- toria che la domanda di accertamento della simulazione asso- luta della vendita fossero state rigettate, il ricavato della ven- dita avrebbe dovuto essere in sostanza restituito alla fallita (ciò in quanto, secondo quanto emerge dal ricorso, l’attivo realizzato era comunque sufficiente a pagare i creditori am- messi al passivo, anche senza il ricavato della vendita dell’immobile di cui si discute). A complicare ulteriormente il quadro, sta la circostanza che il credito del terzo che aveva agito in revocatoria non era stato ancora definitivamente accertato e liquidato ed era oggetto di contestazioni (anche nel quantum) tra il debitore (padre della fallita) e il terzo suo preteso creditore, onde era incerta anche la somma che sarebbe eventualmente spettata a tale terzo. In questa situazione, la chiusura del fallimento effettivamente non era possibile, come correttamente rilevato dalla corte ter- ritoriale, e avrebbe, anzi, comportato il rischio di gravi re- sponsabilità per lo stesso curatore, se avesse attribuito il rica- vato della vendita dell’immobile ad uno dei possibili aventi di- ritto (la fallita, il padre della stessa o il terzo creditore di Ric. n. 11677/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 quest’ultimo) e poi fosse risultato che l’avente diritto era un altro (e l’effettivo creditore non fosse riuscito a recuperare quanto gli spettava). D’altra parte, la valutazione della ragionevolezza della solu- zione (indubbiamente innovativa) infine posta in essere dalla curatela per giungere comunque alla chiusura, nonché del tempo necessario per individuarne gli esatti termini giuridici ed attuarla in concreto e, quindi, della diligenza del curatore nello svolgimento della sua attività professionale, costituisce un accertamento di fatto, operato dalla corte di appello e so- stenuto da adeguata motivazione, non apparente né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non cen- surabile nella presente sede, e peraltro del tutto condivisibile. Sotto questo aspetto, come anticipato, le censure di cui al ri- corso si risolvono in sostanza nella inammissibile contestazio- ne di accertamenti di fatto correttamente operati dai giudici del merito. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- Ric. n. 11677/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con-